Legislatura: 17Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016 D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016 COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016 BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/02/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2016
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/03/2016
VALLASCAS, FRUSONE, D'AMBROSIO, COZZOLINO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, BATTELLI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121, istituisce il fondo di finanziamento ordinario che rappresenta a tutti gli effetti una delle principali entrate delle università italiane;
il fondo è composto da una quota base, attribuita agli atenei con una procedura automatica, e da una quota di riequilibrio da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
la normativa e i procedimenti in materia sarebbero stati più volte innovati, sia per quanto attiene il peso attribuito alle due componenti della spesa sia per quanto riguarda i criteri di valutazione e assegnazione di eventuali premialità;
secondo diversi esponenti dell'università, i criteri introdotti non sarebbero pienamente rispondenti a valutazioni su fattori direttamente riconducibili alle performance o al merito dei singoli Atenei, ma a condizioni esterne quali la situazione socio-economica e le caratteristiche dei territori e delle regioni in cui operano gli istituti universitari;
in particolare, vengono sollevate diverse perplessità sul metodo di calcolo del costo standard per studente in corso, introdotto dalla legge n. 240 del 2010, per la ripartizione del 20 per cento della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario, metodo che risulterebbe fortemente penalizzante soprattutto per gli atenei delle regioni periferiche o isolate o scarsamente popolate;
nel complesso, il metodo di calcolo per la ripartizione del fondo di Finanziamento ordinario avrebbe determinato una forte riduzione dei trasferimenti dello Stato per diverse istituzioni universitarie, le quali lamentano una situazione finanziaria insostenibile in relazione alla necessità di garantire adeguati servizi e standard didattici di qualità;
in particolare, nei giorni scorsi, proprio per rappresentare la forte sofferenza dell'istituzione, è stata convocata una seduta pubblica del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università degli Studi di Cagliari;
nel corso dell'incontro, i vertici dell'ateneo avrebbero lamentato una forte riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato. Dal 2008, le risorse sarebbero diminuite del 28 per cento, mentre negli ultimi sei mesi, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335, sulla ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per il 2015, si sarebbero persi circa 7 milioni di euro;
tra le altre cose, verrebbe contestato un parametro di valutazione come l'attrattività degli atenei, parametro che, non solo risulterebbe a giudizio dell'interrogante iniquo, ma anche inapplicabile in alcune aree dell'Italia, come le regioni periferiche o addirittura quelle insulari, come Sardegna e Sicilia, per le quali l'attrattività è resa nulla dalla discontinuità territoriale;
questo stato di cose, nel caso dovesse aggravarsi, oltre a incidere sulla funzionalità di numerosi atenei italiani, rischierebbe secondo l'interrogante di comprometterne l'esistenza stessa, acuendo situazioni di criticità;
è il caso di rilevare che vi è un rapporto stretto tra condizioni socioeconomiche dei territori e funzionalità e produttività delle istituzioni che vi operano e che, sulle università italiane, riverberano gli effetti positivi o negativi delle condizioni territoriali in cui risiedono;
con il decreto ministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, predisposto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato introdotto il costo standard di formazione per studente in corso nel calcolo di ripartizione del 20 per cento del fondo di finanziamento ordinario;
secondo quanto affermato dal Ministero, questo criterio dovrebbe essere più incisivo nei prossimi anni, mentre il nuovo meccanismo dovrebbe entrare a regime a partire dal 2018/2020;
rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 5-04197, il Ministro interrogato avrebbe affermato che «La metodologia, con la quale è stato definito il suddetto costo standard, consente di passare da una distribuzione del FFO basata sul criterio della spesa storica ad una ripartizione che tiene conto delle differenze fra atenei in termini di offerta formativa, numero di studenti in corso, costo medio dei professori e dei diversi contesti infrastrutturali e territoriali in cui operano le università, compresa la diversa capacità di reddito delle famiglie. Con i nuovi parametri di calcolo, si vuoi, così, rendere il sistema di distribuzione del finanziamento di base tra le università statali significativamente più equo»;
da quanto sopra esposto e da quanto dichiarato da autorevoli esponenti degli atenei italiani, non sembrerebbe che il nuovo metodo di calcolo del costo standard abbia sino ad oggi tenuto conto dei diversi contesti infrastrutturali e territoriali in cui operano le università, tanto meno appare raggiunto l'obiettivo di rendere il sistema di distribuzione del finanziamento di base tra le università statali significativamente più equo –:
se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per fare in modo che il sistema di distribuzione del finanziamento di base tra le università sia effettivamente equo;
se non ritenga opportuno, in vista dell'entrata a regime del meccanismo di cui in premessa nel 2018/2020, rimodulare le metodologie di calcolo del costo standard per la ripartizione tra le università del 20 per cento del fondo di finanziamento ordinario, in modo da tenere conto dei diversi contesti territoriali, demografici, sociali ed economici in cui le diverse istituzioni operano. (5-07793)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regione periferica
condizione economica
reddito delle famiglie