ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07623

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 03/02/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/02/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07623
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   AMODDIO, ROMANINI, IACONO, CAPODICASA, ALBANELLA e PAOLO ROSSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito della circolare n. 20/D del 21 dicembre 2015 della direzione centrale legislazione e procedure doganali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente per oggetto: «Provvedimento riepilogativo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali fino a qui emanate inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. – Concetto di «pagamento» – Ritardi – Applicabilità della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nonché degli interessi ex articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/3, l'ufficio delle dogane di Siracusa – Area gestione tributi con comunicazione prot. 000731/RU del 12 gennaio 2015, inviata per posta elettronica, informava che, a decorrere dal 1o febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento del 23 ottobre 2015, sulle modalità tecnico operative per il pagamento dei «diritti doganali» con bonifico bancario o postale, non sarebbe stato più possibile effettuare il versamento in Banca d'Italia degli assegni bancari circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato e, conseguentemente a decorrere dal 25 gennaio 2016, gli uffici delle dogane non potranno più accettare assegni bancari circolari con tale intestazione;
   la circolare 20/D della direzione centrale fa derivare l'impossibilità ad accettare gli assegni bancari circolari all'articolo 47 del decreto ministeriale del 29 maggio 2007 (Approvazione delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato) in cui, nell'elenco delle specie dei valori e dei titoli ammessi in versamento a favore delle Tesorerie, sono stati esclusi gli assegni circolari sin qui accettati in deroga. Ne consegue pertanto che tutti i pagamenti di somme dovute in dogana dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifici bancari e/o postali;
   la citata circolare n. 20/D distingue le procedure di pagamento con rimessa bancaria o postale in: effettuate da soggetti titolari di conto di debito (cioè che hanno depositato in dogana idonea fideiussione ed effettuano pertanto i pagamenti differiti di 30 giorni) e soggetti sprovvisti di tale conto di debito che effettuano il bonifico di volta in volta;
   occorre fare una distinzione tra «diritti doganali», ai quali si riferisce espressamente la circolare – che sono quelli gravanti sulle merci in importazione e/o esportazione e le «tasse e diritti marittimi», in massima parte «di ancoraggio» delle navi, che compiono operazioni commerciali nei porti nazionali e che le dogane riscuotono per conto delle autorità marittime (Capitanerie di porto – ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 Agosto 1966 n. 1340);
   il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n. 107 – Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse di ancoraggio e dei diritti marittimi all'articolo 1 comma 9, recita: «alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   nelle more dell'adozione del decreto del Capo del dipartimento finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966 n. 1340;
   l'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recita: «al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale...»;
   i bonifici bancari o postali – che dovrebbero sostituire gli assegni bancari circolari non trasferibili intestati alle tesorerie provinciali dello Stato – necessitano, nella migliore delle ipotesi, di tre giorni lavorativi, pertanto non è possibile dimostrare subito il pagamento per ottenere la quietanza della tassa di ancoraggio da presentare alla Capitaneria di porto e consentire la ripartenza della nave. Infatti, il pagamento delle tasse di ancoraggio prevede che la nave arrivi in porto (la tassa decorre dalla data di arrivo), che esibisca in Capitaneria il «certificato di stazza» originale, sulla base del quale è emesso l'ordine d'introito con la cifra da versare in Dogana. Molto spesso le navi arrivano e ripartono nello stesso giorno o al massimo entro il successivo. La predisposizione anticipata (prima dell'arrivo della nave) dei bonifici non risulta quindi essere praticabile a giudizio degli interroganti, al contrario di quanto avviene per il pagamento dei diritti doganali sulle merci;
   la dogana di Siracusa, nella propria comunicazione del 12 gennaio 2016 agli operatori interessati (spedizionieri doganali, agenzie marittime, case di spedizione) auspica vivamente «l'esclusivo utilizzo dei pagamenti attraverso il «conto di debito» (il deposito di fideiussione di ammontare pari allo stimato valore dei pagamenti relativi a 30 giorni);
   i diritti doganali relativi alla movimentazione delle merci, avendo gli interessati a disposizione per tempo le fatture ed ogni altra idonea documentazione, sono nelle condizioni di calcolare e predisporre per tempo i relativi pagamenti a mezzo bonifici bancari o postali necessari allo svincolo delle merci senza ritardi;
   il citato articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio 2007 – Capo II, Valori e titoli ammessi in versamento – Specie dei valori e titoli – elenca una serie di titoli che possono essere utilizzati per i versamenti alle tesorerie provinciali dello Stato;
   da tutto quanto sopra evidenziato, è possibile fare alcune considerazioni e più precisamente valutare che:
    l'utenza è estranea ai rapporti tra Agenzia delle dogane e la Banca d'Italia e, pertanto quanto, eventualmente stabilito all'articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio 2007 non riveste per essa alcun interesse;
    l'auspicato utilizzo del conto di debito da parte degli operatori per il pagamento delle tasse di ancoraggio rappresenterebbe, per questi ultimi, un rilevante ingiustificato costo rappresentato dalla fideiussione da prestare in dogana, finalizzata a garantire il pagamento differito di una «TASSA» che potrebbe benissimo essere pagata prima della partenza della nave con un assegno bancario circolare nei termini riportati dalla citata Circolare 20/D;
    l'esclusivo utilizzo del conto di debito, a seguito di deposito di congrua fideiussione, anche in presenza della capacità dell'utenza di versare, nei termini temporali utili, un assegno circolare non trasferibile, oltre a rappresentare un rilevante ed ingiustificato costo da parte degli armatori nei riguardi delle agenzie marittime, opera, a parere degli interroganti, un'indebita restrizione di accesso al mercato nei riguardi di quelle piccole aziende che non sono in grado di poter prestare la necessaria fideiussione, oppure non sono in grado di sostenere il costo della fideiussione di cui trattasi, anche disponendo, di volta in volta, delle necessarie somme per il pagamento delle predette tasse di ancoraggio. Tale comportamento discriminatorio favorisce i pochi gruppi multinazionali e le grandi agenzie marittime, a discapito di quelle minori e della forza lavoro da queste rappresentata;
    risulta che le dogane di Genova e di Ravenna continuano ad accettare gli assegni bancari circolari non trasferibili, con la sola differenza che questi devono essere intestati all'Agenzia delle dogane e non più alle tesorerie provinciali della Stato;
   si verifica un contrasto tra norme perché, mentre da una parte il decreto del Presidente della Repubblica del 1973 prevede diverse forme di pagamento e non esclude il versamento o deposito a mezzo di assegni bancari circolari, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'articolo 1, comma 119, stabilisce il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale;
   a maggiore chiarimento si riportano i testi delle norme sopracitate:
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1973 (Testo unico delle leggi doganali – Tuld –, all'articolo 77, recita: presso gli uffici doganali, il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti, per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. È in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire;
   per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facoltà del versamento in contanti, e per gli importi superiori, il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti:
    a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'amministrazione postale;
    b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in lire italiane;
    b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
   il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966 n. 1340, all'articolo 1, statuisce che le tasse di ancoraggio e i diritti marittimi vengono riscossi dalle dogane;
   la legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'articolo 1, comma 119, ha stabilito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. L'agenzia delle dogane è autorizzata ad aprire, presso la Banca d'Italia, un conto dove far affluire le somme;
   il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n. 107, all'articolo 1, comma 9, stabilisce che alle tasse di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
   l'articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio 2007 stabilisce la specie dei valori ammessi in versamento alla Banca d'Italia. Articolo che non interessa gli utenti afferendo ai rapporti tra agenzia delle dogane e Banca d'Italia;
   la Circolare 20/D del 21 dicembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riepiloga le istruzioni operative e procedurali inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale sul conto intrattenuto presso la Banca d'Italia e ne fornisce l'IBAN. La predetta circolare inoltre, in ossequio all'articolo 77 del Tuld, segnalando la possibilità di utilizzo di sistemi elettronici di pagamento (bonifici bancari o postali) detta le condizioni per l'utilizzo degli assegni bancari circolari e, tra l'altro, stabilisce, autonomamente e senza che vi sia alcun apparente riscontro legislativo, che tale utilizzo debba essere limitato solo a casi eccezionali comunque preventivamente autorizzati;
   la nota prot. 000731/RU del 12 gennaio 2016 dell'Agenzia delle dogane di Siracusa – Area gestione tributi informa gli operatori interessati che a decorrere dal 25 gennaio 2016 gli uffici delle dogane non potranno più accettare assegni circolari intestati alle tesorerie provinciali dello Stato, ma che gli stessi, nei casi eccezionali preventivamente autorizzati, dovranno essere intestati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Siracusa. La nota auspica pure che i pagamenti relativi a singole operazioni (anche tasse di ancoraggio) siano effettuati con l'esclusivo utilizzo del conto di debito, conto che presuppone il preventivo deposito di congrua fideiussione da parte dell'utenza;
   l'esclusivo impiego di bonifici bancari o postali per il pagamento delle tasse di ancoraggio sembra agli interroganti rispondere esclusivamente ad esigenze interne dell'Agenzia delle dogane, non trovando nessun riscontro legislativo. L'utilizzo del bonifico va inteso come una facilitazione rispetto al versamento con assegno ed è pertanto facoltativo e come si è avuto modo di chiarire, nel caso delle tasse di ancoraggio, spesso, tale sistema di pagamento non risponde alle necessarie esigenze di celerità e pertanto non identificabile come una facilitazione. Il doversi sobbarcare i costi di una fideiussione per rendere il sistema «fluido» non è ritenuto giusto dagli interroganti. Nel caso specifico, l'esclusivo utilizzo di un conto di debito per il pagamento delle tasse di ancoraggio, in tempi compatibili con la operatività e permanenza delle navi in porto, il cui alto costo è posto a carico degli operatori, rappresenta per gli interroganti una tassa sulla tassa oltre che sulla competitività. Non da ultimo la mancanza di un uniforme comportamento amministrativo, ancora una volta sembra penalizzare il Sud minando alla radice ogni possibilità di sviluppo e ripresa della notoriamente fragile economia –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;
   se il Governo intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per chiarire se gli operatori del settore abbiano la possibilità di versare le tasse in dogana con assegni bancari circolari.
(5-07623)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegno

bonifico

dazi doganali