ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07620

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/02/2016
Stato iter:
18/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/02/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/02/2016
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/02/2016

DISCUSSIONE IL 18/02/2016

SVOLTO IL 18/02/2016

CONCLUSO IL 18/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07620
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   GNECCHI, FABBRI e PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-03498 presentato dalla prima firmataria del presente atto furono a suo tempo segnalate alcune criticità nella gestione degli esuberi da parte dell'INPS;
   in particolare, si segnalava che sono state collocate coattamente a riposo dall'Inps, donne che avevano 61 anni se iscritte all'Inpdap e 60 anni se iscritte all'AGO/Inps al 31 dicembre 2011 e solo 20 anni di contributi a quella data, a volte addirittura frutto del riconoscimento della maternità al di fuori del rapporto di lavoro o grazie al riscatto del congedo facoltativo per maternità; quindi, una delle poche norme a favore delle donne si è trasformata in un danno per le stesse, tutto questo senza rispettare l'articolo 30 del decreto legislativo 198 del 2006 che avrebbe permesso loro di rimanere in servizio fino a 66 anni e 3 mesi; l'articolo 30 infatti recita testualmente: «Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.». La norma è valida sia per il settore pubblico che privato;
   all'atto di sindacato ispettivo di cui sopra, il sottosegretario Bobba a nome del Governo rispondeva: «In siffatto contesto, i competenti uffici del Ministero che rappresento espressamente interpellati sulla questione dall'INPS, hanno valutato positivamente l'orientamento dell'Istituto volto al superamento delle criticità dallo stesso evidenziate mediante l'esclusione dalla riduzione del personale eccedentario delle due categorie di dipendenti (1. Soggetti che maturano i requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011, ma che non raggiungeranno al 31 ottobre 2015 un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento ai sensi del comma 10 del citato articolo 24; 2. Soggetti di sesso femminile iscritti all'AGO, che hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2011, in base alla normativa precedente alla riforma pensionistica di cui al decreto-legge 201 del 2011, con il numero minimo di 20 di contribuzione. Per questi ultimi soggetti, l'ordinamento pensionistico prevede un'età anagrafica inferiore rispetto a quella del personale civile femminile iscritto alla gestione ex Inpdap), ed il ricorso alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale, presente nell'apposita graduatoria, che ha già dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo, e che ha maturato, o maturerà – entro il 31 gennaio 2015 – i requisiti pensionistici in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla «Riforma Fornero». Alla luce di tale orientamento, pertanto, le dipendenti INPS potranno accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole della gestione cui sono iscritte, nonché richiedere di permanere in attività lavorativa fino alla età pensionabile di vecchiaia prevista per i dipendenti di sesso maschile al fine di costruirsi una posizione pensionistica più adeguata nella misura. Quanto detto appare, peraltro, avallato dai criteri di carattere generale enunciati nella circolare n. 3 del Dipartimento della Funzione pubblica, laddove è sottolineato che, nell'attuazione dei prepensionamenti, vanno tenuti presenti, da un lato, il principio di arrecare il «minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico degli interessati» e, dall'altro, «l'interesse dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali». Conseguentemente, le problematiche evidenziate con il presente atto parlamentare stanno ottenendo una soluzione che va proprio nella direzione indicata dall'interrogante in quanto l'INPS – al fine di completare la gestione degli esuberi – procederà prioritariamente alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale – presente nell'apposita graduatoria – che ha già dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo in deroga ai requisiti ordinari previsti della «Riforma Fornero»;
   a fronte della suddetta risposta del Governo sulla gestione degli esuberi, che peraltro è perfettamente coerente con quanto comunicato dal Ministero all'Inps con la nota n. 13772 del 9 ottobre 2014, lo stesso Istituto non ha rivisto le graduatorie per stabilire gli esuberi e soprattutto non ha dato la precedenza ai dipendenti che hanno manifestato la disponibilità e volontà di pensionamento, non ha revocato i provvedimenti di pensionamento coatto nei confronti delle dipendenti iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, che hanno maturato i previgenti requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 e al compimento del sessantacinquesimo anno di età le ha licenziate; ormai tutte le dipendenti iscritte all'Inpdap e che avevano 61 anni al 31 dicembre 2011 ne hanno già compiuti 65; quanto alle dipendenti iscritte all'assicurazione generale obbligatoria potrebbero ancora esserci dipendenti che non hanno compiuto 65 anni e che quindi potrebbero rimanere fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia dei colleghi maschi, ossia 66 anni e 7 mesi –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire urgentemente affinché l'Inps rimuova le criticità sulla gestione degli esuberi dello stesso Istituto e renda operative le indicazioni fornite nella risposta all'atto di sindacato ispettivo citato in premessa e gli indirizzi emanati dallo stesso Ministero con la nota sopra richiamata, riconoscendo il pensionamento prioritariamente ai dipendenti che abbiano dichiarato disponibilità al pensionamento;
   quali siano i motivi per i quali l'Inps non abbia dato seguito all'esaurimento della graduatoria del personale che ha dichiarato espressa disponibilità al pensionamento (cosiddetta tabella 3) e quante donne siano state pensionate coattivamente sia iscritte all'Inpdap che all'assicurazione generale obbligatoria e con quale anzianità contributiva. (5-07620)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07620

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Gnecchi ed altri – inerente al piano di gestione degli esuberi predisposto dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, e definitivamente concluso il 1o febbraio 2015 – faccio presente quanto segue.
  In attuazione delle determinazioni del direttore generale pro tempore del 14 e del 24 luglio 2014, l'INPS ha disposto, a decorrere dal 1o febbraio 2015, il collocamento a riposo nei confronti:
   del personale dirigente di prima e seconda fascia, in conformità alla determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014 che ne ha regolamentato la risoluzione del rapporto di lavoro definendone i criteri applicativi;
   del personale in esonero dal servizio per conclusione del periodo di esonero, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
   del personale che, alla data del 31 gennaio 2011, aveva raggiunto il limite di età ordinamentale di 65 anni;
   del personale che aveva presentato domanda di dimissioni dal servizio entro il 31 gennaio 2015;
   dei soggetti con contratti di diritto privato per lo svolgimento di incarichi dirigenziali di II fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con scadenza entro il 31 gennaio 2015;
   del personale che aveva maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti pensionistici vigenti anteriormente alla cosiddetta «Riforma Fornero»;
   del personale che aveva maturato – ovvero avrebbe maturato entro il 1o febbraio 2015 – i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla cosiddetta «Riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011);
   per il riassorbimento delle residue eccedenze e, in via sussidiaria, solo dopo il pensionamento dei soggetti che ne avevano già maturato il diritto secondo le regole ordinarie del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo, ancora presente nella apposita graduatoria, che ha maturato – o maturerà entro il 31 gennaio 2015 – i requisiti pensionistici in deroga in deroga all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

  In conformità del parere reso dal Ministero che rappresento con nota n. 13772 del 9 ottobre 2014 – l'INPS ha provveduto a revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti nei confronti di due categorie di dipendenti:
   soggetti di sesso femminile iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) che avevano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alla normativa vigente anteriormente alla «Riforma Fornero» per aver compiuto – entro il 31 dicembre 2011 – i 60 anni di età: la revoca infatti, si è resa necessaria per evitare che tali soggetti subissero un trattamento discriminatorio rispetto al personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che, invece, matura il medesimo requisito al compimento – entro il 31 dicembre 2011 – del 61o anno di età;
   soggetti di sesso femminile iscritti all'A.G.O., che avevano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 al compimento di 63 anni e 3 mesi di età e al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (pari 20 anni): anche in questo caso la revoca del provvedimento di collocamento a riposo era stata disposta dall'INPS al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alla platea di sesso femminile iscritta ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che invece matura il requisito al compimento del 66o anno di età.

  Discorso diverso va fatto per quei soggetti di entrambi i sessi che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato previsto dalla «Riforma Fornero», non avrebbero comunque raggiunto – entro il 31 gennaio 2015 – un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento a tali soggetti, infatti, la necessità evidenziata dall'INPS di revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti, è venuta meno in forza dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità per il 2015, ai sensi del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  Successivamente, l'INPS, in conformità al parere espresso dal Ministero che rappresento – recepito con messaggio del direttore generale pro tempore del 20 gennaio 2015 – ha provveduto a revocare i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro disposti nei confronti delle proprie dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ai sensi della disciplina previgente la «Riforma Fornero» e che hanno espresso la volontà di permanere in servizio fino al compimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età.
  Pertanto, rispetto al quesito formulato dall'interrogante relativo al numero di donne pensionate coattivamente nell'ambito dell'operazione di spending review sia iscritte all'INPDAP che all'A.G.O., l'INPS ha precisato che nessuna dipendente ha cessato coattivamente il servizio.
  Da ultimo, l'INPS ha precisato che – a conclusione del piano di collocamento a riposo del personale eccedentario – il numero del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) cessato dal servizio che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla «Riforma Fornero» ammontava complessivamente a 1.108 unità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

diritto sociale

pensionato