ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07565

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
24/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 24/02/2016
Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2016

DISCUSSIONE IL 24/02/2016

SVOLTO IL 24/02/2016

CONCLUSO IL 24/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07565
presentato da
LIUZZI Mirella
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   LIUZZI, CARINELLI, DE LORENZIS, SPESSOTTO e DI VITA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, deve essere protetto e garantito anche nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale. Tale principio generale è riconosciuto dal codice della strada, volto a facilitare anche la mobilità delle persone disabili;
   quotidianamente, i soggetti portatori di handicap devono combattere con una serie infinita di difficoltà che impedisce loro di potere serenamente affrontare la quotidianità. Tra le difficoltà vi è sicuramente quella legata ai parcheggi, sia per la difficoltà di trovarli liberi, non occupati da incivili, sia nella loro esiguità;
   il Cude (Contrassegno unificato disabili europeo) autorizza il parcheggio sui posteggi disabili generici, sulle zona a disco (senza il rispetto del limite di tempo), nelle zone Ztl, Zsl, nei centri storici (purché sia ammessa al transito una qualsiasi categoria di veicoli, quali i taxi, purché non si costituisca grave intralcio) e altro. Attualmente, in Italia, non esiste nessuna norma che preveda la gratuità del parcheggio per i veicoli al servizio della persona disabile titolare del Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) su aree a pagamento. Sui posteggi a pagamento esisteva una lettera interpretativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (che rispondeva a una richiesta di chiarimenti dell'Associazione nazionale guida legislazione Andicappati Trasporti – Anglat –) che, ai sensi dell'articolo 35 del codice della strada, aveva valore legale e che è stata di fatto resa nulla da una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio nel 2006;
   nonostante l'Anglat, insieme con altre associazioni, abbia richiesto l'emanazione di una circolare ministeriale (come indicato dalla stessa sentenza del Tar del Lazio) e che la Commissione, della Camera con una risoluzione approvata il 28 aprile 2011 (atto n. 7-00400) si sia espressa positivamente sulla gratuità dei posteggi a pagamento ai veicoli al servizio di persone disabili titolari del Cude/Contrassegno invalidi, dal 2006, non esiste nessuna norma che preveda la gratuità dei posteggi ai veicoli citati;
   rilevato che, circa l'80 per cento dei comuni italiani, come buona prassi, permettono ancora la gratuità del parcheggio ai veicoli al servizio di persone disabili titolari del Cude nelle aree a pagamento (Aree blu e isole azzurre comprese);
   da fonti di stampa, si apprende, tuttavia, che in diverse zone d'Italia si sono verificati alcuni casi in cui le vetture di portatori di handicap parcheggiate su strisce blu, nonostante il Cude ben visibile, siano state sanzionate. I casi appena citati sono accaduti indistintamente dal Nord al Sud Italia, dal comune di Rapallo in Liguria al comune di Matera in Basilicata;
   in Liguria, è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 27 ottobre 2015, una mozione che impegna la regione a portare all'attenzione della Conferenza Stato – regioni la problematica oggetto di questa interrogazione affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possa attivare con un'apposita circolare in merito –:
   se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a regolamentare la problematica citata in premessa, anche con l'emanazione di un'apposita circolare ministeriale. (5-07565)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07565

  In premessa, ricordo che l'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada) dispone, nell'ultima parte del comma 5, che il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
  Come è noto, la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 della II sezione civile della Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la gratuità della sosta a pagamento nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte ha motivato la propria pronuncia rilevando che nessuna norma prevede che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della strada e parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta e il parcheggio.
  Nel tempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha sempre evinto la volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.
  Quanto alla richiesta di una circolare ministeriale che regolamenti la questione evidenziata, richiamo il citato articolo 381 che non impone alcun obbligo ai comuni ma solo la facoltà di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Pertanto una circolare in tal senso non potrebbe mai innovare rispetto alla norma, ma avrebbe una mera funzione esplicativa, interpretativa e di chiarimento sulla portata della norma stessa, e quindi i comuni non avrebbero l'obbligo di uniformarsi.
  Allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del proprio potere discrezionale, possono venire incontro a una categoria di persone già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di propria competenza.
  Infine, informo che già nel 2010, in sede di approvazione del disegno di legge (AS 1720) che ha poi portato all'emanazione della legge n. 120/2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proposto una modifica all'articolo 188 del Codice della strada, che avrebbe risolto in maniera definitiva la problematica la questione sollevata; la proposta ha avuto il parere sfavorevole della Commissione economia e finanze del Senato.
  Tuttavia, tra i princìpi e i criteri del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Codice della strada, si fa espresso riferimento all'utenza vulnerabile e pertanto, in sede di attuazione, la problematica rappresentata potrà trovare opportuna attenzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

area di parcheggio

disabile

risoluzione