ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 556 del 27/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/01/2016
Stato iter:
28/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/01/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/01/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/01/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/01/2016

SVOLTO IL 28/01/2016

CONCLUSO IL 28/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07525
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2016, n. 208), elenca i soggetti che devono inviare i dati relativi alle prestazioni erogate al Sistema tessera sanitaria per la realizzazione della banca dati del Modello 730 precompilato, che sono: «le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
   il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 ha poi chiarito le specifiche tecniche sulle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, con il dettaglio delle spese da comunicare;
   da notizie di stampa si è appreso che l'Agenzia delle entrate ha concesso una piccola proroga, al 9 febbraio 2016, per l'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, mentre la legge di stabilità per il 2016 è intervenuta con riferimento alle prestazioni sanitarie che verranno erogate, a partire dal 1o gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate e non accreditate, le quali dovranno inviare i dati sulle prestazioni sanitarie erogate con le medesime modalità previste per gli altri soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
   esistono poi anche altre categorie professionali, che non rientrano strettamente nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ma che erogano comunque prestazioni sanitarie, come i fisioterapisti e i logopedisti ed assimilati, ad esempio, per le quali non risulta chiaro se siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria –:
   se possa assumere le iniziative di competenza per chiarire se l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria sulle prestazioni sanitarie erogate sia tassativo solo per i soggetti indicati nella norma, oppure se ricorra anche per altre categorie professionali che, comunque, effettuano prestazioni sanitarie, e a decorrere da quando. (5-07525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07525

  Con l'interrogazione in esame, l'onorevole Gebhard ha richiesto alcuni chiarimenti in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016).
  In particolare, l'interrogante chiede che venga chiarito se alcune figure professionali che erogano prestazioni sanitarie, come ad esempio fisioterapisti, logopedisti e assimilati, seppur non espressamente richiamati dalla norma, siano comunque tenuti all'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate previsto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e a decorrere da quale data.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Tra i soggetti obbligati all'invio dei dati la citata norma testualmente individua, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015, «le strutture per l'erogazione delle prestazioni, di assistenza protesica e di assistenza specifica, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari», e, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
  Ciò premesso, si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.
  In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libretto sanitario

specifica tecnica

servizio sanitario