Legislatura: 17Seduta di annuncio: 556 del 27/01/2016
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 27/01/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/01/2016 Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) RISPOSTA GOVERNO 28/01/2016 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 28/01/2016 Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
DISCUSSIONE IL 28/01/2016
SVOLTO IL 28/01/2016
CONCLUSO IL 28/01/2016
BERNARDO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) contiene disposizioni in materia di sgravio IRAP per i lavoratori stagionali nel settore del turismo;
la norma prevede che la deduzione (IRAP) è ammessa nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto;
la dizione «per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta» richiede un chiarimento applicativo –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative per specificare, in sede di applicazione del comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che le centoventi giornate lavorative siano da intendersi come impegno minimo di giorni complessivo nei due anni e non per il singolo periodo di imposta. (5-07523)
Con il documento in esame, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 73 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per 2016).
In particolare, si chiede che venga precisato come computare il numero di centoventi giorni previsti dalla citata norma per poter accedere al beneficio dello sgravio ai fini IRAP.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 1, comma 73 della legge 208 del 2015, novellando l'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha introdotto la possibilità di una deduzione parziale del costo del lavoro, nei limiti del 70 per cento, ai fini IRAP, «per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
Alla luce della formulazione letterale della norma e tenuto conto della ratio della norma, si ritiene che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
La deduzione del costo sostenuto per il lavoratore stagionale è consentita a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno centoventi giorni, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro.
Giova precisare che il contratto a partire dal quale è fruibile la deduzione, in quanto con lo stesso si integra il requisito della durata minima complessiva di 120 giornate lavorative, va stipulato entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto considerato ai fini del computo delle giornate lavorative.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
lavoratore stagionale
lavoro stagionale