ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07453

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
21/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/01/2016
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/01/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/01/2016
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/01/2016

SVOLTO IL 21/01/2016

CONCLUSO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07453
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, CUOMO, DI SALVO, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   come noto, quale unica modalità graduale per l'accesso al trattamento pensionistico, il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (la cosiddetta manovra «Salva Italia») ha disposto:
    «15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni»;
   tuttavia, con la circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, attuativa della suddetta disposizione, veniva posta una condizione aggiuntiva, rispetto a quanto previsto dalla norma di legge, ovvero che per poter rientrare in tale eccezione, alla data del 28 dicembre 2011, il lavoratore interessato doveva svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato, escludendo di fatto chi aveva perso il lavoro in precedenza, ovvero coloro che, con tutta probabilità, avrebbero avuto maggior interesse e necessità di poter accedere alla pensione;
   testualmente la circolare Inps 35/2012 recita: «6. Disposizioni eccezionali (articolo 24, comma 15-bis);
   In via eccezionale:
    a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64o anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
     possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
     maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);
    b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
     al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.;
     al compimento del 64o anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni;
   le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;
   ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   la medesima circolare 35 del 2012 non ha considerato, peraltro, anche le eccezioni per le quali erano sufficienti i 15 anni anziché i 20 di contribuzione. Anche su questo aspetto, molteplici iniziative parlamentari hanno evidenziato tale errata interpretazione, tanto che lo stesso Istituto, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 16 del 1o febbraio 2013 ha ripristinato i 15 anni come requisito minimo contributivo per i lavoratori nelle condizioni previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992;
   con riferimento a tale specifico profilo, appare opportuno ricordare il comunicato stampa della Ministra pro-tempore Fornero del 30 gennaio 2013, nel quale si affermava che «con questo atto si conferma l'attenzione posta dal Ministero del lavoro, dopo aver salvaguardato 140.000 lavoratori, aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose sono soddisfatta di poter risolvere un problema che riguarda circa 65.000 persone, la maggior parte delle quali sono donne»;
   in tale caso, non risulta che la ragioneria generale dello Stato abbia avanzato riserve rispetto alla quantificazione di eventuali oneri e alla relativa copertura, nonostante la modifica abbia interessato una platea di circa 65.000 soggetti, come dichiarato dalla stessa Ministra Fornero, a dimostrazione del fatto che, trattandosi di un errore, lo stesso si doveva e poteva correggere con un semplice atto amministrativo;
   parimenti, anche la circolare 35 del 2012 andrebbe corretta con analogo atto amministrativo, eliminando la citata condizione di essere occupati alla data del 28 dicembre 2011 per poter accedere alla deroga prevista dal comma 15-bis dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, così consentendo il pensionamento a 64 anni, nel pieno rispetto della lettera della norma di legge;
   si segnala inoltre un'ulteriore divergenza tra il contenuto della medesima disposizione di legge e la circolare applicativa, ovvero, mentre la prima recita «...., per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima", la circolare non vincola la liquidazione all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive in quanto recita: "...si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico»;
   si è nel 2016, anno in cui i nati e le nate nel 1952 compiono 64 anni, quindi è urgente porre rimedio e permettere a questi lavoratori e lavoratrici di utilizzare quest'unica norma di gradualità frutto di una forte pressione parlamentare –:
   se non ritenga opportuno promuovere la correzione, in via amministrativa, della circolare dell'INPS n. 35 del 14 marzo 2012, in linea con quanto sommariamente evidenziato in premessa, al fine di consentire l'accesso al pensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori nati nel 1952, anno particolarmente colpito dalla manovra Salva Italia, in linea con quanto previsto dalla lettera e dallo spirito del citato comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche luce delle proiezioni finanziarie della disposizione in questione, a suo tempo computate in sede di emanazione del medesimo decreto-legge n.201 del 2011. (5-07453)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07453

  Con riferimento all'atto dell'Onorevole Gnecchi, con il quale si chiede di promuovere la correzione, in via amministrativa, della circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 al fine di consentire l'accesso al pensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori nati nel 1952, rappresento che il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011, nato da un emendamento governativo, prevede una disposizione che, al fine di mitigare parzialmente gli effetti dei repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, ha istituito un canale agevolato di accesso alla pensione.
  Tale disposizione prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti previsti dalla previgente normativa per il pensionamento di anzianità possono conseguire il trattamento pensionistico al compimento di almeno 64 anni di età. La medesima disposizione prevede inoltre che le lavoratrici dipendenti del settore privato possono accedere al trattamento di vecchiaia a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.
  Questa disposizione consente a una specifica platea di soggetti, che era vicina al conseguimento del diritto a pensione al momento dell'approvazione della legge di riforma pensionistica, di evitare di rincorrere per un lungo periodo di tempo il raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici. L'anticipo medio del pensionamento rispetto ai nuovi requisiti risulta infatti di circa due anni.
  Al fine di dettare le istruzioni applicative della predetta legge di riforma ed in considerazione del dettato letterale del comma 15-bis in questione, l'INPS, con la circolare n. 35 del 2012, condivisa dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'utilizzo delle predette disposizioni eccezionali esclusivamente in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgevano attività di lavoro dipendente al momento dell'entrata in vigore della norma, ovverosia il 28 dicembre 2011. L'interpretazione letterale della disposizione riferisce, infatti, la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non anche al lavoratore che ha perso il posto di lavoro. L'indicazione normativa di un termine è direttamente collegata alla necessità di individuare la platea dei potenziali beneficiari per la quale è stato indispensabile reperire la relativa copertura finanziaria.
  Tuttavia, il Ministero che rappresento, ben consapevole delle difficoltà che la riforma pensionistica ha ingenerato nei lavoratori, ha compiuto grandi sforzi per limitarne gli effetti negativi – penso ad esempio alle diverse misure di salvaguardia – e ha avviato, da tempo, delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'INPS al fine valutare le varie istanze pervenute anche allo scopo di realizzare altre forme di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

liquidazione di societa'

salariato