ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07447

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/01/2016
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
21/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/01/2016
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/01/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/01/2016
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/01/2016

SVOLTO IL 21/01/2016

CONCLUSO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07447
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   SANDRA SAVINO, OCCHIUTO e GIACOMONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la crisi che di recente ha travolto quattro istituti bancari (Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti) ha reso ancora più imperativa l'esigenza di garantire un adeguato e continuo flusso di informazioni al pubblico da parte di emittenti ed intermediari così da assicurare la più ampia trasparenza possibile anche per consentire che i risparmiatori possano approcciarsi al sistema finanziario con la massima fiducia che gli consenta di effettuare scelte davvero consapevoli;
   al contrario, nel recepire la direttiva 2014/59/UE su «risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento» – «BRRD» – recepita coi decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, il Governo ha stabilito (al comma 5 dell'articolo 99 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015) l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa all'avvio della procedura di risoluzione di una banca sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione;
   tale disposizione, il cui unico effetto è quello di creare un vuoto informativo potenzialmente fatale per i risparmiatori, sterilizzando le garanzie informative i cui all'articolo 114 del «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, risulta agli interroganti dei tutto arbitraria in quanto non prevista da alcuna disposizione della citata direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE);
   peraltro, tale disposizione è, comunque, destinata ad essere superata con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR), che, nel quadro tracciato dall'articolo 17, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione price sensitive, al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate;
   la sopra richiamata disciplina sulla diffusione di informazioni al pubblico, dettata dal regolamento MAR, entrerà tuttavia in vigore solo il 3 luglio 2016 con conseguente rischio che, per i prossimi sei mesi, i risparmiatori possano essere tenuti all'oscuro da preziose informazioni, per effetto della citata disposizione di cui all'articolo 99, comma 5, decreto legislativo n. 180 del 2015;
   non si riescono a comprendere i motivi della scelta effettuata dal Governo, che evidentemente ha creato un vuoto informativo in pregiudizio dei risparmiatori e degli investitori per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 180 del 2015 e l'entrata in vigore dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero, nell'adottare il citato decreto legislativo, non ha tenuto conto dell'esistenza del predetto regolamento comunitario: in entrambi i casi si tratta di un grave atteggiamento che a giudizio degli interroganti mette a nudo come il Governo intende tutelare il sistema del risparmio;
   né tale scelta può trovare giustificazione nella volontà, che sarebbe, comunque, grave, di privilegiare la stabilità del sistema bancario, in pregiudizio della trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori, tenuto conto che, comunque, già il predetto articolo 114 del TUF prevede adeguate garanzie sotto tale profilo, stabilendo esplicitamente che «Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi (...) sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza».;
   appare evidente, quindi, che di fatto il Governo ha voluto evitare una valutazione caso per caso da parte degli emittenti, da effettuare sotto la loro diretta responsabilità, disapplicando ex lege gli obblighi e i presidi informativi in esame –:
   quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Governo, al fine di scongiurare il rischio grave e concreto che i risparmiatori e gli investitori possano nuovamente ed ulteriormente trovarsi sprovvisti di tutte le informazioni indispensabili per operare consapevolmente le proprie scelte di investimento, intenda intraprendere per ripristinare immediatamente gli obblighi informativi di cui all'articolo 114 del «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nelle more che tali presidi informativi siano, comunque, assicurati con l'inevitabile riallineamento tra la disciplina nazionale sulla diffusione di informazioni al pubblico e quella europea con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 596 del 2014 (in quanto tale immediatamente esecutivo). (5-07447)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07447

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Savino ed altri chiedono al Governo «quali urgenti iniziative ... intenda intraprendere per ripristinare gli obblighi informativi di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria» che sarebbero stati vanificati dal decreto n. 180 del 2015 di recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). In particolare, l'articolo 99, comma 5, del citato decreto prevede l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia dell'avvio della procedura di risoluzione di una banca sino al momento della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'obbligo per l'emittente di differire la diffusione della notizia discende dalle norme della BRRD; quest'ultima, infatti, prevede che le informazioni relative alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione siano soggette a un rigoroso regime di riservatezza. Questa previsione è dovuto alla necessità di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione ed evitare reazioni ingiustificate che potrebbero minare la stabilità del sistema finanziario, coinvolgendo banche sane. Prevedere obblighi di disclosure prima del write-down o in fase di pre-resolution – quando ancora verosimilmente non sono state adottate misure per fronteggiare la situazione – potrebbe avere ripercussioni negative sulla banca interessata, sull'esito delle misure assunte e sulla stabilità sistemica.
  Per quanto concerne il richiamo alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato, si precisa che – diversamente da quanto riportato nell'interrogazione – essa prevede la possibilità per l'emittente di ritardare la comunicazione al pubblico quando la notizia potrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità sistemica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

pubblicita' delle tariffe

fissazione dei prezzi