ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07445

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
21/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/01/2016
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/01/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/01/2016
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/01/2016

SVOLTO IL 21/01/2016

CONCLUSO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07445
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   FRAGOMELI, PELILLO, MORETTO e RIBAUDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208, contiene una complessiva riforma della tassazione immobiliare volta principalmente a ridurre il carico fiscale attraverso l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa, per complessivi 4,5 miliardi annui;
   per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori è inoltre prevista, ai sensi del comma 10 della citata legge n. 208 del 2015, una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU;
   si tratta di un'impostazione che limita la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale per il comodato gratuito ai proprietari di un solo immobile oppure di due immobili, ubicati nello stesso comune, a condizione in tale ultimo caso che uno dei due immobili sia necessariamente abitazione principale del proprietario;
   la condizione per la quale il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza – nello stesso comune –, non classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9, non fornisce adeguate sicurezze interpretative al caso in cui il comodante possegga altri immobili in Italia che siano intrinsecamente non destinabili ad abitazione principale (ad esempio, immobili ad uso produttivo, terreni e altri fabbricati); sembrerebbe tuttavia palese l'interpretazione per cui il possesso di tali ultime tipologie di immobili, rispondenti alla definizione generale di immobile, quale il fabbricato, l'area fabbricabile e il terreno agricolo, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non inficerebbe la possibilità di usufruire della citata agevolazione fiscale;
   tra le altre condizioni per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 10, vi è la necessità di procedere alla registrazione del contratto di comodato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate; è quindi esclusa la validità di scritture private o altre forme di dichiarazioni di concessione del comodato;
   con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, l'agevolazione della riduzione del 50 per cento sembrerebbe perciò essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto medesimo e non dal 1o gennaio 2016;
   per l'applicazione della citata agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere presentata al comune entro la fine del mese di giugno –:
   al fine di dare maggiore certezza ai contribuenti e ai comuni, per la presentazione del bilancio di previsione, se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a codificare la procedura per l'applicazione delle citate agevolazioni fiscali in materia di tassazione immobiliare, con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori, fornendo i necessari chiarimenti anche in relazione alle situazioni di dubbia interpretazione normativa indicate in premessa, riguardanti la natura degli immobili e la decorrenza dell'agevolazione.
(5-07445)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07445

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle recenti agevolazioni in materia di IMU, introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) nell'ambito di una complessiva riforma della tassazione immobiliare volta a ridurre il carico fiscale gravante sui contribuenti.
  In particolare, gli Onorevoli chiedono al Governo «al fine di dare maggiore certezza ai contribuenti e ai comuni, per la presentazione del bilancio di previsione, se non ritenga opportuno emanare uno o più decreti attuativi volti a codificare la procedura per l'applicazione delle citate agevolazioni fiscali in materia di tassazioni immobiliare, con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori, fornendo i necessari chiarimenti anche in relazione alle situazioni di dubbia interpretazione normativa indicate in premessa, riguardanti la natura degli immobili e la decorrenza dell'agevolazione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  È allo studio la predisposizione di un documento di prassi amministrativa da parte del Dipartimento delle finanze che chiarirà le problematiche applicative concernenti le norme introdotte dalla Legge di stabilità 2016, anche ai fini evidenziati nell'interrogazione in argomento.
  In merito alla richiesta di emanazione di decreti attuativi volti a codificare la procedura di applicazione delle nuove agevolazioni declinate dalla legge n. 208 del 2015 occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, «i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».
  Pertanto, per l'anno 2016, annualità a cui si riferisce il nuovo adempimento tributario connesso all'agevolazione relativa agli immobili in argomento, il contribuente dovrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2017 attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  I competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno l'opportunità tecnica di predisporre un nuovo modello di dichiarazione IMU/TASI, tenuto conto che l'attuale modello di «Dichiarazione IMU» approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 2012, già prevede la possibilità di barrare il campo 15 relativo alla «Esenzione» e di riportare, nello spazio dedicato alle «Annotazioni» la seguente frase «l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

utilizzazione del terreno

imposta locale

prezzo ridotto