ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: MICCOLI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07444
presentato da
MICCOLI Marco
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   MICCOLI, ALBANELLA, GRIBAUDO e PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, nella riunione del 9 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di inviare un parere motivato, in merito al contenuto del bando di gara per «i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e delle Direzioni regionali», (pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2015 – Procedura aperta di carattere comunitario indetta dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Inps);
   in particolare, l'Autorità ha contestato all'Inps le norme contenute nel disciplinare di gara perché limitano l'accesso alla gara medesima e conferiscono ingiusti vantaggi concorrenziali a Poste. In particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera b.4), stabilisce che il disciplinare di gara prevede, quale requisito di partecipazione alla gara, la «copertura del 100 per cento dei CAP del Lotto di riferimento a pena di esclusione, fermo restando che l'eventuale ricorso al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.) per i Cap non direttamente coperti dall'offerente verrà computato nella percentuale massima subappaltabile del 30 per cento rispetto all'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 118, decreto legislativo n. 163 del 2006 ...»;
   lo stesso disciplinare di gara, all'articolo 15, contenente la griglia di valutazione dell'offerta tecnica, prevede la possibilità di assegnare fino a 10 punti (su un totale di 20 per l'offerta tecnica); sulla base dei «punti di giacenza aggiuntivi rispetto al requisito minimo di partecipazione (articolo 7, b5) ... I punti di giacenza aggiuntivi saranno considerati utili per l'attribuzione del punteggio fino ad un incremento massimo del 100 per cento rispetto al requisito minimo stabilito per ciascun comune»;
   tali disposizioni, non giustificabili alla luce di ragioni tecniche o di efficienza, potrebbero costituire limiti soggettivi per l'accesso alla gara, limiti capaci di restringere il numero di partecipante a conferire ingiustificati vantaggi concorrenziali al fornitore del Servizio universale postale;
   sul mercato postale italiano solo il fornitore del servizio universale è in grado di garantire, una rete di recapito capillarmente diffusa al 100 per cento (come previsto ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo n. 261 del 1999, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, «il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria»);
   altri operatori postali privati hanno una rete meno estesa, prevalentemente dislocata nelle zone urbane, e non sono in grado di coprire la totalità dei Cap nazionali. Per tale ragione gli stessi utilizzano i servizi postali del Servizio universale (posta prioritaria, posta massiva, posta raccomandata e posta assicurata) per recapitare gli invii nelle parti di territorio italiano non direttamente coperte;
   con i sopracitati limiti, nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di recapito, computare l'utilizzo del servizio universale nell'ambito della percentuale massima subappaltabile del servizio appaltato, equivale a chiedere all'operatore partecipante la garanzia della copertura, con rete proprietaria (diversa quindi da quella del fornitore del Servizio Universale) del 70 per cento dei Cap;
   escluso Poste Italiane, nessun altro operatore pare possedere queste caratteristiche;
   il requisito richiesto non sembra acquisibile con raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);
   secondo quanto traspare dalle enunciazioni dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) esisterebbe l'impossibilità di considerare come subappalto l'affidamento a Post italiane degli invii da recapitare in zone non direttamente coperte dall'operatore postale che presenta l'offerta, giacché, di recente, proprio la stessa Autorità ha escluso che possa essere qualificata come subappalto la gestione della corrispondenza postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale;
   quanto al secondo profilo, si osserva che il bando di gara, prevedendo dei punti di giacenza minimi quali requisiti di accesso, già garantisce un determinato livello di servizio per l'utenza. Il meccanismo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, laddove garantisce l'assegnazione di 10 punti a chi offra un incremento del 100 per cento dei punti di giacenza, automaticamente, assicura al fornitore del servizio universale – che ha la disponibilità di una rete capillarmente diffusa e che quindi con tutta probabilità riuscirà ad incrementare i punti di giacenza minimi del 100 per cento – l'ottenimento di 10 punti conferendogli, quindi, un ingiustificato vantaggio concorrenziale;
   l'articolo 7, comma 1, lettera b.4, e l'articolo 15 del disciplinare di gara costituisca una violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto viola l'articolo. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) che prevede: «l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
   ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287 del 1990, l'Inps dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni;
   a seguito del ricevimento di detto parere motivato,  l'Inps, con comunicazione del 10 agosto 2015, ha ritenuto gli atti di cui trattasi (relativi alla procedura di affidamento dei servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e delle Direzioni regionali), conformi ai principi dettati a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990;
   l'Autorità ha preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al parere formulato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990, ha disposto l'impugnazione del suddetto bando di gara innanzi al Tar del Lazio –:
    quali siano i motivi che hanno indotto l'Inps a non adeguarsi alle indicazioni dell'Autorità, tanto da indurla a procedere con una forte iniziativa quale l'impugnazione del bando di fronte al TAR del Lazio;
   quali iniziative intenda assumere il Governo affinché l'Inps adotti idonei correttivi a seguito dei rilievi dell'Autorità; quali iniziative si intendano porre in essere, in adempimento alle proprie funzioni tutorie e di controllo, anche rispetto al richiamato procedimento aperto in sede di giustizia amministrativa. (5-07444)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione alla concorrenza

servizio universale

norme giuridiche sulla concorrenza