ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 20/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07442
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   la regione Sardegna affronta ormai da tempo una crescente crisi economica e di sviluppo in diversi settori del mercato, tra i quali, per l'appunto, quello turistico;
   l'amministrazione regionale ha adottato, nel corso degli anni, diversi provvedimenti legislativi finalizzati ad incentivare lo sviluppo del turismo, anche attraverso la riqualificazione dell'offerta del settore ricettivo-alberghiero;
   con la legge regionale n. 9 del 1998, la regione Sardegna ha parzialmente modificato la legge regionale n. 40 del 1993, in particolare, ha introdotto la possibilità per le imprese di ottenere un contributo in conto capitale per l'esecuzione di interventi di riqualificazione delle strutture turistiche;
   la legge regionale n. 9 del 1998 è entrata in vigore il 5 aprile 1998;
   il regime di aiuti introdotto con legge regionale n. 9 del 1998 veniva notificato alla Commissione europea la quale, con provvedimento n. D/9547 del 12 novembre 1998, ne dichiarava la compatibilità con il mercato comune ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE (successivamente, articolo 88 T.C.E., ed infine, articolo 108 T.F.U.E.);
   l'autorizzazione dell'aiuto veniva pubblicata in estratto sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 dicembre 1998;
   tale estratto era privo di qualsivoglia condizione all'attuazione del regime;
   con delibera della giunta regionale n. 58/60 del 22 dicembre 1998, la regione Sardegna approvava la «Direttiva di attuazione» degli aiuti previsti dalle suddette leggi: tale direttiva stabiliva, all'articolo 17, che «in sede di prima applicazione delle presenti direttive, nella formulazione del Primo programma di intervento, sono ammissibili gli interventi e le spese effettuati o sostenute successivamente alla data del 5 aprile 1998 (data di entrata in vigore della legge)»;
   con decreto dell'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio n. 285 del 29 aprile 1999, la regione Sardegna rendeva esecutiva la suddetta «Direttiva di attuazione» approvata con delibera della giunta regionale n. 58/60. Tale decreto veniva pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 14 dell'8 maggio 1999 (supplemento straordinario n. 3);
   con la delibera della giunta regionale n. 33/4 del 27 luglio 2000 la giunta approvava le nuove «direttive di attuazione della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9», le quali sostituivano quelle approvate con la delibera della giunta regionale n. 58/60 del 22 dicembre 1998 (quest'ultima veniva contestualmente annullata con la delibera della giunta regionale n. 33/3 in pari data), e prevedevano, tra l'altro, che le agevolazioni fossero concesse in relazione a spese sostenute dalle imprese turistiche «purché effettuate successivamente alla richiesta dei previsti benefici» (articolo 6 delle direttive approvate);
   contestualmente, con la delibera della giunta regionale n. 33/6 del 27 luglio 2000 la giunta stabiliva che «in deroga alle nuove direttive ed in fase di prima applicazione della legge regionale n. 9 del 1998, possano essere presi in considerazione, con esclusivo riferimento alle domande presentate per la partecipazione al 1o bando annuale ed inserite in graduatoria, i lavori eventualmente effettuati dopo il 5 aprile 1998» (ossia, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998);
   siffatta deroga veniva prevista al fine di garantire l'ammissione al beneficio a tutte quelle imprese private che avevano maturato una legittima aspettativa al riconoscimento del contributo in virtù dell'articolo 17 della prima direttiva di attuazione (approvata con la delibera della giunta regionale n. 58/60: cfr. doc. 3) e, ancor prima, della legge regionale n. 9 del 1998, quest'ultima, come detto, approvata dalla Commissione europea;
   con la delibera della giunta regionale n. 33/6, la giunta regionale ha dichiaratamente ammesso che, a seguito della pubblicazione della precedente direttiva di attuazione (la n. 58/60) nel B.U.R.A.S., si erano determinate «aspettative da parte dei potenziali beneficiari» e che, pertanto, «un'ipotesi di esclusione delle opere o forniture antecedenti la data di presentazione della domanda potrebbe determinare concrete possibilità di ricorsi giurisdizionali ed altrettanto realistiche possibilità di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione regionale»;
   con determinazione n. 1894 del 29 dicembre 2000, il direttore generale dell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio indiceva il bando 2000 per la presentazione delle domande di contributo di cui alla legge regionale n. 9 del 1998, ed approvava la relativa modulistica;
   a distanza di un anno e mezzo dal riconoscimento del contributo la Commissione europea aveva avviato la procedura di indagine formale ai sensi dell'articolo 88.2 del Trattato CE e dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 659/99 (concernente gli «aiuti attuati in modo abusivo»), in relazione al regime di aiuti di cui alla legge regionale n. 9 del 1998;
   la Commissione rilevava che le autorità italiane (rectius: la regione Sardegna) fossero incorse nella violazione del Trattato CE laddove avevano concesso le agevolazioni alle imprese che avevano avviato i lavori prima della presentazione della domanda;
   con nota prot. n. 9898 del 2 aprile 2004, la regione Sardegna presentava le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento di indagine formale;
   in tale occasione, la regione ammetteva la propria responsabilità nell'aver indotto le imprese alberghiere alla richiesta del contributo anche per interventi di riqualificazione avviati prima della presentazione della domanda; ad esito del procedimento di indagine formale, con decisione del 2 luglio 2008, la Commissione dichiarava che «gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall'Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale»;
   tale compatibilità era stata ribadita dalla Commissione soltanto perché la regione aveva omesso di informare la Commissione medesima in merito alla ammissione ai contributi per chi avesse iniziato i lavori prima della domanda: infatti, all'epoca della nuova dichiarazione di compatibilità, la regione non aveva mai trasmesso alla Commissione né la delibera della giunta regionale n. 58/60 del 22 dicembre 1998, né la successiva delibera della giunta regionale n. 33/6 del 27 luglio 2000, ossia i provvedimenti che avevano consentito alla opponente di accedere ai contributi (la regione notificherà tali provvedimenti alla Commissione europea soltanto in data 28 aprile 2003, ossia tre anni dopo la loro adozione e, per quanto qui interessa, dopo che la opponente aveva già eseguito il programma finanziato; ma, soprattutto, soltanto dopo che la Commissione aveva avviato il procedimento d'indagine formale e richiesto alla regione tutta la documentazione relativa al regime in questione;
   la regione impugnava la suddetta decisione della Commissione europea dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee e sostanzialmente ammetteva la propria responsabilità, riconoscendo di aver indotto a credere nella legittimità del contributo, e riconosceva la assoluta buona fede delle imprese;
   la regione:
    ha adottato una serie di atti (legislativi e regolamentari) che riconoscevano la possibilità di ottenere l'agevolazione anche a chi avesse avviato la riqualificazione prima di presentare la domanda (la legge regionale n. 9 del 1998, la delibera della giunta regionale n. 58/60, il decreto n. 285/1999, la delibera della giunta regionale n. 33/6, il bando);
    ha di fatto taciuto ai beneficiari che l'approvazione fosse condizionata, esibendo una copia incompleta del provvedimento di approvazione da parte della Commissione europea (peraltro, non pubblicata in G.U.C.E. se non in estratto);
    ha omesso di notificare alla Commissione europea la delibera della giunta regionale n. 33/6, ottenendo l'approvazione delle direttive di attuazione del regime di aiuti de quo (poi intervenuta con provvedimento che, peraltro, non è stato neppure pubblicato in estratto nella G.U.C.E.) non comunicando, nel contempo, alla stessa Commissione di aver esteso gli aiuti a chi avesse avviato già i lavori prima della domanda;
   è incontestabile, ad avviso dell'interrogante, che la regione abbia:
    agito in contrasto con il divieto di concedere gli aiuti alle imprese che avessero avviato i lavori prima della domanda (divieto contenuto nella decisione di approvazione che la regione, conosceva sin dalla sua adozione); tale violazione si è perpetrata in tutti gli atti successivi all'approvazione della legge (delibera della giunta regionale n. 58/60, decreto n. 285 del 1999, delibera della giunta regionale n. 33/6, successivo bando e relativi allegati) ed è stata poi «perfezionata» con l'accoglimento delle domande di concessione del contributo da parte delle imprese che avessero avviato i lavori prima della domanda;
    agito in contrasto con l'obbligo di notifica degli atti attuativi dell'aiuto già approvato; come si è detto, la regione ha notificato alla Commissione le delibere della giunta regionale nn. 33/3, 33/4 e 33/5, ma non la n. 33/6, ossia quella che riconosceva la possibilità di avere l'agevolazione anche a coloro i quali avessero già avviato i lavori prima della domanda;
   è secondo l'interrogante pacifico che la regione non abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in materia di notifica degli aiuti di Stato e di attuazione degli stessi: obblighi che agli Stati membri derivano dall'articolo 108 T.F.U.E. (già articolo 88 T.C.E.), questo sì avente efficacia vincolante (a differenza dei meri orientamenti);
   i giudici europei hanno chiarito che la questione attinente alla sussistenza della responsabilità dello Stato per i danni provocati dalle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 108 T.F.U.E. deve essere risolta nell'ordinamento interno: «se l'amministrazione centrale di uno Stato CE non ha adempiuto al suo obbligo di notifica, a danno degli enti locali o del beneficiario di un aiuto concesso da questi ultimi, ciò rappresenta un problema interno alle parti» (Trib. I Grado, 10 aprile 2003, T-369/00, par. 50) –:
   se non ritenga di assumere iniziative in tutte le competenti sedi, europee ed interne, al fine di tutelare i soggetti gravemente colpiti da una mancata notifica e da quella che appare all'interrogante un'arbitraria applicazione delle norme;
   se non condivida il fatto che la regione abbia concorso all'errata applicazione della norma;
   se non ritenga di dover valutare l'assunzione di ogni qualsivoglia iniziativa per evitare il fallimento di queste aziende colpite da questa erronea e conclamata errata applicazione della norma richiamata. (5-07442)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime di aiuto

vita aziendale

aiuto regionale