ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07422

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 19/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 19/01/2016
Stato iter:
20/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/01/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2016
Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
 
REPLICA 20/01/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/01/2016

SVOLTO IL 20/01/2016

CONCLUSO IL 20/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07422
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Martedì 19 gennaio 2016, seduta n. 550

   SIMONETTI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   una delle novità introdotte dal decreto-legge di riforma della pubblica amministrazione n. 90 del 2014, riguarda la mobilità obbligatoria e volontaria per i dipendenti pubblici;
   in particolare, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, nel confermare la mobilità obbligatoria dei dipendenti pubblici presso amministrazioni che hanno esigenza di personale, (riducendo la distanza massima di trasferimento fino a 50 chilometri in luogo della precedente distanza fino a 100 chilometri) e prevedere la possibilità per i dipendenti di richiedere volontariamente il trasferimento presso altre amministrazioni con deficit di personale, ha introdotto l'obbligo di avere il consenso dell'amministrazione cedente;
   il trasferimento del dipendente, però, può essere autorizzato solo se il posto lasciato vuoto venga coperto tramite una mobilità volontaria in entrata e non mediante nuova assunzione, perché resta confermato l'obbligatorietà della procedura di mobilità volontaria prima di poter bandire concorsi per l'assunzione di nuovo personale;
   di fatto ciò non facilità la mobilità e crea un impasse, perché le amministrazioni non intendendo concedere l'autorizzazione bloccano tutte le mobilità in uscita, impedendo i ricongiungimenti familiari dei dipendenti che intendono avvicinarsi a casa e rinviando la possibilità a giovani meritevoli di accedere all'impiego pubblico mediante bando di concorso;
   d'altro canto, tuttavia, è pur vero che, dinanzi ad una pessima distribuzione dei dipendenti pubblici tra territori e amministrazioni, la previsione di una mobilità volontaria senza nulla osta dell'amministrazione di appartenenza finirebbe per produrre l'effetto contrario all'obiettivo di razionalizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione –:
   se intenda assumere iniziative per rivedere, per quanto di competenza, l'istituto della mobilità volontaria, eliminando il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza non in maniera generalizzata, bensì selettiva e disciplinata, come ad esempio nelle ipotesi di richiesta di trasferimento in territori ove l'incidenza del rapporto dipendenti/abitanti ovvero spesa-dipendenti/spesa corrente sia inferiore alla media. (5-07422)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso all'occupazione

assunzione

impiegato dei servizi pubblici