ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07407

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/01/2016
Stato iter:
18/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/02/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 18/02/2016
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/01/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/01/2016

DISCUSSIONE IL 18/02/2016

SVOLTO IL 18/02/2016

CONCLUSO IL 18/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07407
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Martedì 19 gennaio 2016
modificato
Martedì 26 gennaio 2016, seduta n. 555

   SCAGLIUSI, DE LORENZIS, NESCI, L'ABBATE, SIBILIA, GRANDE, DEL GROSSO, CARIELLO, DELLA VALLE, CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'articolo 9, stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (MISE), individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico la Rete nazionale dei gasdotti;
   l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 2001 dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
   il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'articolo 52-quinquies e successive modificazioni, definisce che per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito;
   l'articolo 52-quinquies, comma 2, e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, definisce che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e, in tale ambito, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione;
   in data 30 luglio 2015 della società Snam Rete Gas s.p.a. ha presentato un'istanza per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del metanodotto in progetto «Interconnessione TAP» e l'eliminazione dei gasdotti «Allacciamento GeoGasStock di Salandra» e «Allacciamento GNL di Brindisi», in quanto i rispettivi clienti hanno formalmente rinunciato alla realizzazione degli stessi gasdotti;
   con l'articolo 1 del decreto del 20 ottobre 2015, il Ministero dello sviluppo economico inserisce il gasdotto «Interconnessione TAP» nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2014, dove il suddetto progetto viene classificato come facente parte della categoria «f», ossia quella delle reti o parti di reti che risultano attualmente in progetto o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione. Il suddetto decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero il 20 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;
   il 14 novembre 2015, il consigliere regionale M5S della regione Puglia, Trevisi, con una richiesta di accesso agli atti all'area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale per l'attuazione delle opere pubbliche, ha chiesto al servizio ecologia della regione Puglia di verificare se il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 20 ottobre 2015, con il quale il tratto Melendugno Mesagne è stato inserito nella rete nazionale dei gasdotti, risultasse emesso senza il preventivo parere regionale;
   con nota n. 84931 del 29 ottobre 2015 la prefettura di Lecce, a seguito di richiesta di Snam rete gas, aveva comunicato di essere in procinto di rilasciare autorizzazione all'accesso dei fondi interessati al tracciato Melendugno - Mesagne di raccordo tra il gasdotto TAP e il punto di ricezione SNAM in Mesagne e che era possibile far pervenire osservazioni alla prefettura entro i 20 giorni decorrenti dalla notifica delle nota ai comuni interessati;
   la regione Puglia in data 22 ottobre 2015 rispondeva allegando la nota n. 14369 del 22 ottobre 2015 inviata al Ministero dello sviluppo economico (e in conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché alla società SNAM) nella quale si precisava che rispetto alla istanza della SNAM all'ufficio regionale non risultava noto «alcun elemento di tale opera», nonostante in tutte le sedi fosse stata ribadita la necessità della considerazione integrata delle due progettualità, soprattutto in termini di impatto ambientale cumulativo;
   sempre nella stessa nota la regione Puglia segnalava che rispetto all'elenco dei metanodotti della rete nazionale di Trasporto e il Piano decennale di SNAM destinato ad accoglierlo e consolidarlo, si confermavano due precedenti comunicazioni (nota n. 8578 del 30 settembre 2014 e nota n. 11157 del 6 agosto 2015) con le quali aveva messo in evidenza la «mancata sottoposizione del Piano stesso ad un regolare procedimento di valutazione ed accertamento della compatibilità ambientale»;
   la regione Puglia concludeva la nota n. 14369 del 22 ottobre 2015 dichiarando che «pertanto, in riscontro alla comunicazione ricevuta, si manifesta il proprio dissenso all'opera in quanto derivante da un assetto progettuale e procedimentale non corretto e non condiviso»;
   con nota n. 14851 del 4 novembre 2015 indirizzata alla prefettura di Lecce riscontrando la nota n. 84931 del 29 ottobre 2015 la regione inoltrava la citata nota n. 14369 del 22 ottobre 2015, già inviata al Ministero dello sviluppo economico, «rappresentando in particolare la propria conoscenza del progetto»;
   con la nota n. 16194 del 30 novembre 2015 al Ministero dello sviluppo economico e in copia conoscenza al Ministero dell'ambiente, all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché al consiglio regionale della Puglia, in riferimento al decreto ministeriale di aggiornamento dell'elenco dei metanodotti della rete nazionale di trasporto di cui sopra, apprendendo che era stata accolta l'istanza di SNAM GAS chiedeva al Ministero dello sviluppo economico, per il principio di leale collaborazione, tenere conto della precedente nota regionale n. 14369 del 22 ottobre 2015 e di rivedere il decreto. La regione segnalava inoltre che tanto era fatto in virtù della mancanza di un termine perentorio per l'espressione di un parere regionale nella comunicazione del Ministero –:
   per quale motivo il Ministro non abbia preso atto delle note indicate in premessa, inviate dalla regione Puglia;
   se non ritenga opportuno sospendere il progetto denominato «Interconnessione TAP» come richiesto dalla regione Puglia visto il mancato rispetto da parte del Ministero dello sviluppo economico delle procedure di valutazione e condivisione previste dalla legge vigente. (5-07407)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07407

  Come riportato dagli onorevoli Interroganti, l'articolo 9 del Decreto legislativo n.164 del 2000 elenca i requisiti che per legge contraddistinguono i gasdotti che fanno parte della Rete Nazionale dei Gasdotti da quelli che, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere inclusi nella Rete Regionale di Trasporto.
  In particolare, il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, in attuazione dell'articolo 9 del citato Decreto legislativo, stabilisce che fanno parte, per espressa previsione di legge, della Rete Nazionale dei Gasdotti i gasdotti di importazione del gas e le relative linee di collegamento necessarie al loro funzionamento.
  Pertanto, ai sensi della suindicata normativa, l'allacciamento tra il punto di approdo dell'interconnector TAP e la Rete Nazionale dei Gasdotti è da classificare come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.
  Con nota del 18 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi comunicato alla Regione Puglia, per eventuali osservazioni, che il metanodotto in questione sarebbe stato classificato come nazionale.
  Il Decreto Ministeriale di aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti al 1o Gennaio 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 ottobre 2015, ha conseguentemente incluso il metanodotto in progetto «Interconnessione TAP» tra quelli rientranti nella rete nazionale.
  Solo successivamente sono pervenute a questo Ministero alcune osservazioni da parte della Regione Puglia che ha poi nuovamente scritto al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo una revisione del decreto stesso.
  Preme sottolineare, tuttavia, che sulla base delle osservazioni pervenute, si è rilevato che non sussistono gli estremi per una revisione del citato Decreto, considerato in particolare che la normativa vigente specifica in modo puntuale i requisiti che rendono oggettivamente di carattere nazionale il progetto del gasdotto di collegamento tra il TAP e la Rete Nazionale Gas.
  Infine, voglio qui evidenziare che la classificazione del gasdotto in questione, come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, non determina alcun pregiudizio all'esercizio delle competenze della Regione e degli Enti locali, sia nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) da poco avviato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dello stesso che sarà svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  Il Governo assicura comunque agli onorevoli interroganti la disponibilità a fornire tutte le informazioni che dovessero essere utili in merito ad una infrastruttura considerata strategica, come il gasdotto TAP.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete di trasporti

gasdotto

trasporto tramite condotto