Legislatura: 17Seduta di annuncio: 547 del 14/01/2016
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 14/01/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/01/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/01/2016
VEZZALI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il canone RAI è stato introdotto con un regio decreto-legge del 1938 che prevedeva che l'imposta si applicasse solo ai possessori di apparecchio adibito alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano;
al fine di recuperare un'evasione vicina a 600 milioni di euro l'anno, la decisione del Governo di inserire il canone televisivo nella bolletta dell'energia elettrica ha lasciato perplessi gli stessi fornitori di elettricità tanto che Assoelettrica, l'associazione che ne riunisce circa 200, ha ravvisato difficoltà tecniche (circa i sistemi di fatturazione), giuridiche (i possessori di apparecchi TV che non sono intestatari di utenze potrebbero restare esenti e gli utenti costretti a pagare potrebbero non avere una TV) e non ha escluso l'incostituzionalità del provvedimento e l'avvio di moltissimi giudizi civilistico/tributari per la restituzione delle somme indebitamente percepite;
dal 2007 il mercato dell'energia è liberalizzato e i clienti sono liberi di cambiare fornitore anche più volte nel corso di un anno;
una gran parte dei fornitori di energia elettrica (in Italia sono centinaia) ha dimensione territoriale e questa «riscossione» potrebbe determinare costi elevati di gestione;
in caso di mancati pagamenti, il fornitore di energia non potrebbe provvedere al distacco di forniture se non incorrendo nel reato di interruzione di pubblico servizio, visto che il canone RAI ha natura di imposta;
le associazioni di consumatori e i sindacati hanno annunciato ricorsi considerando illegittima e incostituzionale questa decisione e, quindi, impugnabile nelle competenti sedi –:
se non ritenga che:
a) il possibile gran numero di ricorsi già annunciato da parte degli utenti graverà inutilmente su un sistema giudiziario molto provato e dia corso ad un prevedibile flusso di rimborsi;
b) il «pasticcio», come definito da fornitori di energia e associazioni di consumatori che invitano al pagamento di bollette solo per la quota di energia, non rischi di diventare un boomerang e creare il caos sul fronte dei pagamenti. (5-07357)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):parafiscalita'
movimento dei consumatori
energia elettrica