ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07356

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 546 del 13/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 13/01/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/01/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 13/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/01/2016
Stato iter:
14/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/01/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/01/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/01/2016

RITIRO ATTO IL 14/01/2016

RITIRATO IL 14/01/2016

CONCLUSO IL 14/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07356
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 13 gennaio 2016, seduta n. 546

   PESCO, ALBERTI, VILLAROSA e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, le cui disposizioni sono state successivamente inserite nella legge di stabilità 2016, ha disposto la risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., di Banca delle Marche s.p.a., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a., già oggetto di commissariamento da parte della Banca d'Italia;
   dal documento «L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio» presentato in sede di audizione dal dottor Claudio Clemente, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) si apprende che:
    «Il sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda sul contributo sinergico degli operatori e di diverse autorità. (...) La collaborazione dei soggetti posti ai varchi dei circuiti legali (banche e altri intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari) si concretizza nell'adempimento di obblighi di identificazione e monitoraggio della clientela, di registrazione delle transazioni nonché di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. I princìpi internazionali richiedono l'istituzione, in ogni Stato, di agenzie nazionali antiriciclaggio, le Financial Intelligente Unit (FIU), dotate di autonomia e specializzate nell'analisi finanziaria delle informazioni relative a possibili casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (...) Nel nostro Paese tale compito è assolto dalla UIF, istituita presso la Banca d'Italia. Tra i vari modelli presenti nelle esperienze estere, l'ordinamento nazionale ha privilegiato la configurazione di un organismo di tipo amministrativo. (...) La collocazione dell'Unità presso un'istituzione indipendente e dotata di specifiche competenze nella valutazione dei fenomeni economico-finanziari, quale la Banca d'Italia, amplifica le garanzie di autonomia dell'UIF e favorisce l'utilizzo di risorse particolarmente qualificate per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti». A parere degli interroganti, la scelta riferita a tale collocazione confligge paradossalmente con l'autonomia di cui dovrebbe essere dotata tale unità: eventuali difetti di vigilanza commessi da Banca d'Italia sull'operato degli enti finanziari potrebbero influenzare l'azione di vigilanza svolta dall'UIF sulle operazioni sospette ponendo in essere un gravissimo conflitto d'interesse. Inoltre «L'Unità è incaricata di ricevere le segnalazioni, effettuarne l'analisi finanziaria e valutarne la rilevanza ai fini dello sviluppo dell'azione investigativa da parte dei competenti organi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia). (...) L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli devono consentire l'accesso ad alcuni dei propri archivi. (...) Contributi vengono anche forniti agli organi investigativi e alle Autorità». Tale autorità è quindi dotata di poteri investigativi che coinvolgono dati sensibili e riservati disponibili, di norma, solo alle autorità giudiziarie;
   il generatore di indici di anomalia per le operazioni sospette (GIANOS) è uno strumento operativo, un software diagnostico, realizzato in ambito associativo interbancario da esperti informatici sotto la supervisione dell'ABI, basato sull'analisi delle registrazioni dell'archivio unico informatico (AUI) e volto a identificare una serie di anomalie predeterminate ai fini di antiriciclaggio sulle quali l'operatore e/o il responsabile antiriciclaggio deve adempiere una serie di interventi, dalla rettifica/regolarizzazione dei dati errati o mancanti all'invio delle segnalazioni sulle possibili «operazioni sospette» all'UIF e i dati aggregati dell'archivio unico informatico;
   da un articolo del Corriere della Sera del 19 dicembre 2015 dal titolo «Bankitalia: i 20 mila “clienti fantasma” di Banca Etruria» si apprende: «Ci sono conti correnti con titolari incerti o inesistenti, o senza adeguate verifiche». Il verbale ispettivo di Bankitalia mette in evidenza che «a dicembre 2014 permangono ancora circa 25 mila rapporti da regolarizzare (di cui 5 mila conti correnti e 5 mila dossier titoli), sui quali sono state effettuate nel secondo semestre 2014, circa 1.200 forzature con 360 operazioni di importo superiore a mille euro» ... «anche l'individuazione del titolare effettivo presenta anomalie: a dicembre scorso i rapporti continuativi per i quali il titolare effettivo è stato dichiarato inesistente ammontano a più di 20.000; peraltro da un esame campionario su circa 700 posizioni è emerso che nel 20 per cento dei casi tali condizione è errata»; sarebbe di fondamentale importanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), titolo II (degli obblighi) e titolo V (disposizioni sanzionatorie finali), articolo 55 (sanzioni penali), conoscere il numero di operatori e relativi responsabili di Banca Etruria colpiti da Provvedimenti sanzionatori (multe, ammende e reclusioni) a fronte di tale evidenti anomalie, qualora le stesse dovessero esser confermate;
   la Banca d'Italia ha il compito di svolgere l'azione di vigilanza, sia ordinaria sia straordinaria, e l'esercizio delle sue competenze riguarda tutte le banche e gli istituti finanziari presenti in Italia, inclusa quindi Banca Etruria; nonostante la Banca d'Italia sia un istituto di diritto pubblico subordinato alla normativa nazionale non si conosce molto delle azioni svolte dalla stessa, soprattutto in sede di vigilanza straordinaria; nel corso dell'esercizio dei poteri di vigilanza, di solito, vengono redatti due tipi di verbali: uno integrale ed uno sintetico; gli interroganti non sono a conoscenza se l'autorità giudiziaria, in particolar modo per il caso di Banca Etruria, sia in possesso di entrambi i verbali e di tutti i documenti redatti dalla Banca d'Italia; visto che l'attività di risoluzione delle 4 banche ha inciso drammaticamente sulle disponibilità economiche e sulla vita di molte famiglie italiane che, in alcuni casi, hanno perso la totalità dei propri risparmi, sarebbe utile rendere partecipe il Parlamento, e le competenti Commissioni parlamentari, del contenuto di tali documenti ed in particolar modo delle relazioni predisposte dai vertici delle banche sottoposte a risoluzione;
   nel 2015 dall'UIF all'autorità giudiziaria sono stati comunicati oltre 75 mila casi di sospetto riciclaggio (Il Corriere della Sera del 7 gennaio 2015, articolo di Giovanni Bianconi, «Il dossier Riciclaggio») che riguardano circa 280 mila operazioni, le quali coinvolgono 169 mila persone fisiche e 82 mila persone giuridiche: sarebbe utile comprendere quante siano le segnalazioni complessive per operazioni sospette originariamente ricevute e vagliate dall'UIF, con indicazione dei dati relativi alle banche oggetto di risoluzione (ed in particolar modo a Banca Etruria), quante di queste siano poi effettivamente pervenute all'autorità giudiziaria e se il volume delle segnalazioni di Banca Etruria è in linea con il valore medio delle segnalazioni del settore bancario italiano nel suo complesso;
   dalla suddetta audizione del dottor Claudio Clemente, direttore dell'UIF si apprende che: «L'approfondimento da parte dell'UIF si avvale di diversi livelli di analisi e di un articolato sistema di rating delle segnalazioni. Le valutazioni di rischio degli analisti dell'UIF si affiancano a quelle cui sono tenuti gli operatori al momento dell'inoltro delle segnalazioni. Nel 2013 a oltre metà delle segnalazioni esaminate è stata attribuita dall'Unità una valutazione di rischio medio o elevato, confermando per una parte prevalente il giudizio degli operatori»;
   relativamente alle operazioni segnalate dalle banche oggetto di risoluzione, ed in particolar modo da Banca d'Italia, sarebbe utile comprendere che tipo di rating sia stato associato e nello specifico quale sia il livello di qualità delle segnalazioni; altresì sarebbe utile comprendere se ci sia il sospetto di carenze di segnalazioni;
   ai fini del corretto svolgimento delle indagini della magistratura sarebbe altresì utile comprendere se l'UIF abbia svolto ispezioni presso le banche oggetto di risoluzione e quale sia stato il relativo esito con particolare riguardo alle eventuali sanzioni applicate;
   da fonti stampa si apprende che le banche oggetto di risoluzione abbiano erogato finanziamenti a società riconducibili ai membri del consiglio di amministrazione della medesima banca e sarebbe utile comprendere quali a quante di queste operazioni siano state segnalate all'UIF;
   a tal proposito sarebbe utile altresì comprendere quale sia stato l'andamento del volume delle sofferenze delle banche oggetto di risoluzione sia nel periodo del commissariamento sia precedentemente ossia nel periodo in cui la Banca d'Italia ha provveduto ad esercitare i propri poteri di vigilanza ordinaria, e soprattutto sarebbe utile comprendere se i finanziamenti concessi dalle medesime banche, in particolar modo da Banca Etruria, siano stati erogati anche a società in crisi che difficilmente sarebbero state in grado di restituire quanto ricevuto;
   si segnalano le seguenti fonti stampa:
    a) da Il giornale.it si apprende che: «A luglio 2012 Pier Luigi Boschi e il presidente dell'istituto di credito Giuseppe Fornasari vanno in missione in Honduras. A chiamarli in Centramerica è Arnaldo Massini, ex direttore di filiale di banca a Perugia che si è inventato una seconda vita: è titolare di una società, la Aral, che a sua volta detiene il 22 per cento della GoldLake. E la Goldlake – come ha documentato Etruria News – opera nel campo dell'oro e dei metalli in Honduras»;
    b) da Il giornale.it si apprende che: «Tra le tanti ipotesi al vaglio degli inquirenti, infatti, ce n’è anche una inquietante, come riporta Libero: “Qualcuno, allentando dall'interno la griglia dei controlli obbligatori, possa aver favorito l'ingresso di clienti non proprio immacolati al fine di racimolare capitali anche in ambienti non proprio raccomandabili”»;
    c) da Il corriere.it si apprende che Banca Etruria fosse, dopo Banca d'Italia, l'istituto di credito con il maggior quantitativo di oro nei propri caveaux: 9 tonnellate e mezzo –:
   quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, su quanto esposto in premessa, e in particolar modo, se risulti se i preposti esponenti delle quattro banche commissariate e poi poste in risoluzione abbiano inoltrato all'Ufficio per l'informazione finanziaria per l'Italia tutte le comunicazioni normativamente previste, se l'Ufficio per l'informazione finanziaria abbia assunto, in modo indipendente da Banca d'Italia, tutte le opportune iniziative preposte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e se le operazioni in oro, e le relative dichiarazioni, effettuate presso le sedi delle medesime banche, siano conformi alle vigenti disposizioni normative, ed in che modo tali comunicazioni abbiano influito sull'attività del Governo e della Banca d'Italia. (5-07356)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

banca

regolamentazione finanziaria