Legislatura: 17Seduta di annuncio: 546 del 13/01/2016
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/01/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/01/2016 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 14/01/2016 Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 14/01/2016 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 14/01/2016
SVOLTO IL 14/01/2016
CONCLUSO IL 14/01/2016
SANDRA SAVINO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
la normativa nazionale prevede che i pagamenti della tassa di proprietà dei veicoli possano essere effettuati solo con versamenti presso le delegazioni ACI convenzionate con l'Agenzia delle entrate, le Poste Italiane con bollettino postale, i tabaccai, le agenzie di pratiche auto convenzionate con l'Agenzia delle entrate;
a tal fine, è necessario compilare, per ciascun veicolo, un bollettino di pagamento, che, spesso, per motivi di liquidità, nelle aziende con flotte di grande dimensione, il possessore deve reiterare con cadenza quadrimestrale;
si tratta di un inutile appesantimento burocratico, che costringe le aziende proprietarie di importanti flotte di camion, ad occupare una persona ogni quattro mesi, esclusivamente per compilare bollettini di pagamento;
tale costosa incombenza si potrebbe evitare dando la possibilità di assolvere la tassa in modo cumulativo, con un unico bollettino, o liquidandola con il modello F24, predisponendo un apposito supporto informatico dell'Agenzia delle entrate, considerato che è venuto meno l'obbligo di esporre sul parabrezza la ricevuta del pagamento della tassa di proprietà, condizione che, fino a qualche tempo fa, oggettivamente ne obbligava la corresponsione veicolo per veicolo;
è necessaria, quindi, una modifica normativa che estenda alle aziende con flotte di grande dimensione la facoltà di pagamento cumulativo introdotta per le società di leasing dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, all'articolo 7, comma 1, che ha autorizzato le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti –:
se sia a conoscenza della questione esposta in premessa e se abbia individuato le opportune modifiche normative atte a permettere il pagamento cumulativo della tassa di proprietà per tali veicoli e, in particolare, per permettere il versamento con richiesta di addebito sul conto corrente bancario del contribuente. (5-07355)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):veicolo
locazione con opzione d'acquisto