ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07327

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 545 del 12/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/01/2016
Stato iter:
24/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 24/02/2016
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2016

DISCUSSIONE IL 24/02/2016

SVOLTO IL 24/02/2016

CONCLUSO IL 24/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07327
presentato da
IANNUZZI Tino
testo di
Martedì 12 gennaio 2016, seduta n. 545

   TINO IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, pubblicata il successivo 11 dicembre, ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 29, comma 17 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui tale disposizione legislativa non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di conferenza Stato-regioni;
   infatti la norma censurata del decreto-legge n. 133 del 2014 incide sulla materia «porti e aeroporti civili» che, alla stregua dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra fra quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni;
   in tali materie, quindi, per rispettare il ruolo delle regioni, vanno assicurate forme adeguate di coinvolgimento e procedure concertative e di coordinamento orizzontale fra Stato e regioni, quali le intese;
   con la successiva legge cosiddetta Madia 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera f), il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;
   tali decreti legislativi debbono essere adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1977, oltre che delle Commissioni parlamentari competenti;
   risulta, quindi, evidente che sia per il piano della portualità e della logistica, sia per l'esercizio della delega conferita in materia di porti dalla «legge Madia», il Governo deve, necessariamente coinvolgere attivamente nel procedimento legislativo le regioni;
   il ruolo delle regioni, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, è assolutamente imprescindibile e fondamentale;
   in questa prospettiva, per la riorganizzazione ed il riordino della governance dei Porti, in particolare per quanto attiene alla definizione delle istituende Autorità di Sistema ed all'accorpamento delle attuali autorità portuali, il coinvolgimento delle regioni non può avvenire solamente in sede di Conferenza unificata, quando lo schema di decreto legislativo è già stato elaborato e predisposto dal Governo e viene sottoposto al parere della Conferenza medesima;
   invece, le regioni debbono essere coinvolte in misura incisiva, già nelle fasi precedenti del percorso formativo del decreto legislativo e fin dal lavoro istruttorio e dalla disamina delle differenti situazioni territoriali, per addivenire alle scelte più equilibrate, per le quali è indispensabile la partecipazione attiva e piena delle regioni, che hanno compiuta e profonda conoscenza della realtà dei territori e delle comunità;
   è questo il percorso istituzionale irrinunciabile e fondamentale per scongiurare scelte e decisioni affrettate e superficiali, che debbono essere, invece, guidate da una istruttoria e da una ponderazione accurate e approfondite e, giammai, dal richiamo a principi astratti o a soluzioni già precostituite;
   la riforma in itinere della legislazione in tema di porti deve naturalmente investire, accanto agli aspetti organizzativi e di governance, l'obiettivo strategico e prioritario della semplificazione, dello snellimento e velocizzazione delle procedure amministrative e relative alla formazione ed approvazione dei piani regolatori portuali, al fine della rapida ed efficiente esecuzione di tutte le infrastrutture e di tutti i lavori a cominciare da quelli – per i dragaggi e per le aree aeroportuali – indispensabili ed urgenti per modernizzare e rendere più’ competitivo in tutto il Paese il sistema dei nostri porti –:
   con quali iniziative, in quali forme e con quali procedure concertative e di coordinamento orizzontale, il Ministro interrogato intenda coinvolgere le regioni – in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2015 – ai fini della elaborazione sia del piano nazionale strategico della portualità e della logistica, sia dei decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma lettera f) della «legge Madia» n. 124 del 2015, in particolare per quanto concerne le scelte organizzative sul modello di governance dei porti, l'istituzione delle autorità di sistema, la riorganizzazione, il riordino e l'accorpamento delle attuali autorità portuali. (5-07327)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07327

  La sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 17 novembre 2015 ha giustamente osservato che il Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica (PNSPL), tratteggiando uno scenario di sviluppo e valorizzazione complessiva della «risorsa mare», necessitava di una maggiore condivisione da parte del sistema delle regioni. In esso, infatti, a valle di una strutturata analisi della domanda e dell'offerta dei vari segmenti di mercato potenziale legati alla logistica e al trasporto marittimo, si delineano macro-strategie di rilancio del sistema portuale nel suo insieme: dalla vocazione turistica a quella commerciale, dalle connessioni con gli interporti e la più generale retroportualità al rapporto tra infrastrutture portuali e sistema manifatturiero, e fino a toccare i temi della necessaria armonizzazione della programmazione pluriennale delle opere pubbliche in ambito portuale e dei meccanismi amministrativi che regolano il mercato delle concessioni demaniali.
  È ovvio che, trattandosi di materie molte delle quali sottoposte a legislazione concorrente, il ruolo delle regioni nella fase di redazione e approvazione del Piano dovesse essere più incisivo rispetto alla semplice manifestazione di un parere.
  È stata quindi indetta la Conferenza delle regioni, che è ora in fase di confronto con il Governo e si sono già svolte diverse proficue riunioni a livello tecnico e istruttorio per consolidare un confronto più di merito sui punti sopra esposti. Confidiamo di poter giungere, a valle di tale confronto, all'espressione dell'intesa.
  Tutt'altro discorso riguarda il decreto delegato di «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84», discendente dalla legge n. 124/2015, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a legiferare in tema di riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato. Le Autorità Portuali sono amministrazione centrale dello Stato, e il decreto in questione riorganizza la governance dei 54 porti «di rilevanza nazionale e internazionale» così come classificati dalla stessa legge n. 84 (cosiddetti porti di II categoria, I e II classe). La citata legge n. 124/2015 prevede, sul progetto di riorganizzazione in argomento, l'espressione del parere da parte delle regioni: a tal fine, di concerto con la Conferenza, è stato avviato il confronto tanto in sede politica (il primo incontro tra il Ministro e i presidenti di regione si è svolto lo scorso 11 febbraio), quanto in sede tecnica (il tavolo di lavoro richiesto dalle regioni si è insediato proprio lo scorso 18 febbraio).
  Nel merito, lo schema di decreto delegato adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio vede molto rafforzato, anche rispetto all'impianto della legge n. 84 oggi vigente, il ruolo delle regioni. Anzitutto, ne salvaguarda la decisiva funzione in sede di approvazione dei nuovi piani regolatori di sistema portuale. In secondo luogo, ne prevede l'esplicito coinvolgimento esclusivo, in concorso con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e nella forma vincolante dell'intesa, per l'indicazione dei presidenti delle autorità di sistema portuale (AdSP). È opportuno far notare che oggi, invece, vige una complessa procedura che vede la regione come un primus inter pares – rispetto a province, comuni e camere di commercio – nella responsabilità di individuare una terna di nomi espressione del territorio e da sottoporre al Ministro per la scelta finale. Le regioni passano così, su questo specifico aspetto, da una funzione istruttoria – propositiva (al pari di tutti gli altri enti locali) ad una funzione esclusiva, tipica dei meccanismi vincolanti di co-decisione. Infine, le regioni avranno un proprio delegato all'interno dei nuovi organismi di governance delle AdSP, i comitati di gestione, al pari delle città metropolitane e dei comuni ex sedi di autorità portuali. Nella sostanza, la rappresentanza regionale passerà da 1 su 20-30 (la media dei membri degli attuali comitati portuali) a 1 su 2-3 (il numero massimo previsto per gli istituendi comitati di gestione).
  Pare indiscutibile il dato che il sistema regionale esca, da questo impianto di riforma, molto più rafforzato e incisivo rispetto al modello attuale ispirato dalla legge n. 84/94. E ciò a prescindere dalla Corte costituzionale che nulla ha eccepito, ovviamente, sulla legge Madia.
  Infine, voglio evidenziare che le previsioni contenute nel Piano affondano le loro radici in un lavoro di ricerca, studio e analisi avviato ormai circa un anno fa. Quel lavoro è stato poi sottoposto al parere della Conferenza delle regioni fin dal settembre 2015 e, contestualmente, ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Al confronto partenariale esterno alle dinamiche istituzionali hanno partecipato fattivamente tutte le associazioni del cosiddetto cluster marittimo che non a caso – cito solo i principali player del settore: Confitarma, Confetra, Federagenti, Fedespedi, Assiterminal, Assoporti – hanno manifestato pubblicamente grande apprezzamento per l'impianto della riforma. Il Piano è stato approvato dal Consiglio dei ministri sia in prima che in seconda lettura, e devo aggiungere che le indicazioni strategiche in esso contenute sono saldamente complementari al lavoro di ricerca compiuto dalla stessa Presidenza del Consiglio, fin dal 2014 e attraverso il DIPE, confluito nel documento Iniziativa di Studio sulla portualità italiana. Quelle previsioni strategiche hanno ispirato l'articolo 8 della legge Madia, e quindi il decreto delegato sul quale ci stiamo oggi confrontando. In sintesi, abbiamo alle spalle due anni di indagini e approfondimenti, due documenti strategici di indirizzo, un intenso confronto in sede partenariale con le associazioni di categoria, un solido e proficuo confronto tanto in sede parlamentare quanto in Conferenza delle regioni. A conferma di ciò aggiungo che l'ipotesi di riforma – al netto di alcuni correttivi tecnici propostici e in fase di valutazione – ha trovato il consenso della quasi totalità dei presidenti di regione che hanno inteso esprimere pubblicamente le proprie valutazioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione delle competenze

semplificazione delle formalita'

formalita' di dogana