ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07276

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 541 del 21/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 21/12/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/12/2015
Stato iter:
22/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/12/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/12/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/12/2015

SVOLTO IL 22/12/2015

CONCLUSO IL 22/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07276
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Lunedì 21 dicembre 2015, seduta n. 541

   BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel 2001, l'Argentina finì in default e non fu in grado di ripagare il proprio debito, che ammontava a circa 100 miliardi di dollari; successivamente, si verificarono i casi analoghi relativi a titoli emessi da imprese come la Cirio, Parmalat, Giacomelli, Finmatica, Finpart, Finmek ed altre, con titoli emessi sottoscritti da investitori non professionali;
   numerosi furono gli italiani che persero per questa via i propri risparmi;
   la legge finanziaria per il 2006 aveva previsto l'istituzione di un «fondo» per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, che soffrirono un danno ingiusto e non furono risarciti in precedenza in altro modo;
   fu previsto quindi che al fondo potessero accedere anche i risparmiatori coinvolti nei default sopra citati;
   il provvedimento della legge finanziaria 2006 traeva legittimazione nel contenuto nell'articolo 47 della Costituzione che stabilisce che: «la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme»;
   le risorse necessarie ad alimentare il fondo erano costituite dagli importi depositati  sui  conti  correnti e sui  rapporti bancari,  definiti come «dormienti» ovvero, quelli inattivi da meno 10 anni;
   sin dall'inizio sorsero dubbi riguardo ad alcuni aspetti tecnici che si dovevano definire con la successiva emanazione di regolamenti attuativi che facessero chiarezza in ordine ai tempi, agli importi dei rimborsi e alla definizione dei criteri per individuare i risparmiatori potenzialmente ammessi al risarcimento;
   il 22 febbraio 2007 il Ministro Tremonti comunicò al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che la bozza del regolamento attuativo sarebbe stata trasmessa entro pochi giorni alla Banca d'Italia per la sua valutazione; il successivo 5 aprile, lo stesso Tremonti comunicò il fatto che aveva richiesto al Consiglio di Stato il parere obbligatorio sul testo;
   il regolamento fu poi emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, con il quale si specificarono i criteri per individuare, nell'ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti; rientrarono in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non fosse stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità;
   in seguito a ciò le banche e gli altri intermediari identificarono i suddetti rapporti e comunicarono i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;
   lo stesso regolamento sui fondi non reclamati dai titolari o aventi diritto giacenti nelle banche, poste e/o altri intermediari finanziari, denominati fondi dormienti, prevedeva disposizioni di attuazione in materia di depositi dormienti;
   il Ministero dell'economia e delle finanze ha successivamente emanato una circolare sulle modalità di rimborso delle somme versate nel fondo depositi dormienti;
   la circolare conferma gli importi devoluti al fondo: 1) somme depositate in conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio eccetera, non movimentati dal titolare dal titolare o terzi abilitati per 10 anni; 2) strumenti finanziari (titoli) in custodia o in amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10 anni; 3) assegni circolari non incassati entro il termine triennale di prescrizione; 4) assicurazioni rami vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni; 5) buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10 anni;
   in un articolo sui fondi dormienti pubblicato su «Finanza e Mercati» del 12 marzo 2010, si afferma che la consistenza residua in quel periodo di tali fondi ammontava a 600 milioni di euro;
   nella risposta all'interrogazione n. 5-02616 dell'onorevole Fluvi, resa nella seduta della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati dell'11 marzo 2010, il sottosegretario pro tempore Molgora «fa presente che sulla base dei dati a disposizione al 31 maggio 2009 risultano essere affluiti presso il Fondo conti dormienti per un importo complessivo di circa un miliardo di euro»;
   di quest'importo, circa 400 milioni di euro sono stati destinati dal decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per il finanziamento di un fondo per interventi urgenti e indifferibili: quindi, la consistenza residua nel 2010 ammontava a circa 600 milioni di euro, che dovevano essere utilizzati per soddisfare le richieste di rimborso;
   il 10 ottobre 2008, Luisa Grion su la Repubblica, affermava l'esistenza di uno stop del Consiglio di Stato ad utilizzare i fondi dormienti per coprire il pacchetto di emergenza; nell'articolo si legge: «Dai piccoli risparmiatori “traditi” dai crac Cirio e Parmalat alla nascita della “social card”, dalla stabilizzazione dei precari dello Stato fino ai piccoli indennizzi Alitalia: tutti sono con il fiato sospeso per il nuovo colpo di scena sui «conti dormienti», il Consiglio di Stato, infatti, bocciò il regolamento preparato dal Tesoro sull'utilizzo di tale risorse;
   già nell'anno precedente la magistratura aveva manifestato alcune «perplessità» sul caso: tutto ebbe inizio, con la legge finanziaria, varata a fine 2005 dall'allora Governo Berlusconi (ma la decisione venne confermata poi da quello Prodi), quando si decise che i depositi bancari sui quali da oltre dieci anni non erano stati compiuti movimenti dovevano confluire in un fondo dal quale lo Stato avrebbe attinto per risolvere «casi particolari» via via individuati; stime ufficiali su quanti fondi ci fossero su tali fondi dormienti non c'erano e non ci sono, ma le associazioni dei consumatori affermarono che i miliardi di euro in palio erano a quella data oltre dieci;
   nel mese di agosto di quell'anno era scaduto il termine per movimentare i conti dormienti censiti dalle banche e per dicembre era previsto appunto il trasferimento delle risorse al fondo; secondo il Consiglio di Stato, però, il regolamento del Tesoro che disciplinava la gestione del fondo fu dichiarato integralmente da riscrivere, esprimendo tale convinzione nel parere contrario, che, si ricorda è solo parzialmente  vincolante;
   i giudici censurarono in particolare il ruolo che la Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, avrebbe avuto nella gestione del fondo. Secondo il regolamento, questa avrebbe assunto «in sostanza tutta l'attività», mentre la legge affiderebbe invece mansioni di controllo ad un'apposita commissione «che per la sua composizione sia in grado di assicurare terzietà e imparzialità»;
   la gestione dei «conti dormienti» fu valutata come un affare «delicato» e la magistratura invitò a riflettere «sull'opportunità di una privatizzazione» di questi compiti;
   dopo un lungo periodo di silenzio il 9 dicembre 2015 il più importante quotidiano economico così descrive la situazione: «L'Italia torna in soccorso delle vittime di truffe finanziarie. Dopo il fondo per il “risparmio tradito”, creato quasi 10 anni fa dall'allora ministro Giulio Tremonti, è ora il ministro Padoan a riprovarci»;
   «Tremonti, come si ricorderà, confiscò 800 milioni di euro dai conti correnti dormienti presso le banche per destinarli a un fondo di solidarietà per i risparmiatori truffati: l'operazione fu accolta con grande tripudio di popolo, ma si rivelò poi troppo complessa da gestire. Il fondo sparì nel nulla e la stessa sorte toccò agli 800 milioni per i truffati: come furono spesi è ancora un mistero» –:
   quali iniziative intenda assumere per fare luce circa l'utilizzo degli 800 milioni di euro provenienti dai fondi dormienti in modo tale che si faccia chiarezza sulla loro destinazione in conformità a quanto previsto dalle finalità della legge per risarcire le vittime del «risparmio tradito».
(5-07276)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07276

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti pone quesiti in ordine all'utilizzo delle somme provenienti dai «conti dormienti» devoluti al «Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie» istituito con la legge n. 266 del 2005.
  Interpellato sul punto, il dipartimento del tesoro indica al riguardo, che come occorra premettere che l'articolo 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie che abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della suddetta legge, sono ammessi ai benefici, di cui al comma 343, anche i risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina del 2001.
  La definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta.
  Pertanto, tenuto conto che i termini di prescrizione decennale del diritto di restituzione sono, tuttora, pendenti e che le relative procedure di rimborso sono ancora in corso, non è possibile al momento prevedere l'ammontare delle risorse destinabili agli interventi in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

emissione di valori

utilizzazione degli aiuti

rimborso