ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 536 del 04/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 04/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07173
presentato da
ZANIN Giorgio
testo di
Venerdì 4 dicembre 2015, seduta n. 536

   ZANIN, ROSSI, COVA e VENITTELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP), istituito con legge regionale n. 19 del 1971, è un Ente strumentale della regione Friuli Venezia Giulia incaricato di gestire la pesca sportiva nelle acque interne e tra le funzioni istituzionali, elencate all'articolo 6 della legge regionale, vi sono quella della tutela ed incremento delle popolazioni ittiche e quella di realizzare attività di semina e ripopolamento ittico;
   sin dalla sua istituzione l'ETP ha garantito il ripopolamento a scopo di pesca dei fiumi e dei laghi del Friuli Venezia Giulia, prestando grande attenzione alle esigenze della propria utenza, che siede con una rappresentanza del 75 per cento dei componenti, nel proprio consiglio direttivo;
   le operazioni di immissione di fauna ittica consentono di perseguire obiettivi di conservazione della fauna stessa e sono necessarie per sostenere un'attività, quale la pesca sportiva — ed in particolare quella agonistica — di valore sociale ed economico tutt'altro che trascurabile, basti pensare che il bacino di utenza della pesca sportiva nel solo Friuli Venezia Giulia è di circa 20.000 pescatori sportivi;
   da alcuni anni, quindi, l'ETP si è trovato a far dover far fronte all'esigenza di contemperare le esigenze dei pescatori sportivi con quelle legate alla conservazione dell'ambiente, provvedendo quindi sia ad attività di ripopolamento ittico che di semina di pesci a scopo di pesca;
   le attività di conservazione delle specie indicate sono per altro possibili anche grazie ai fondi che ciascun pescatore versa con il canone della licenza di pesca e quindi il mantenimento di un buon numero di licenze e condizione fondamentale per la prosecuzione delle iniziative intraprese;
   tra i salmonidi (tra le prede più ambite per la pesca sportiva) nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento le seguenti specie:
    a) Salmo marmoratus (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici;
    b) Salmo [trutta] trutta (trota fario), trota europea di origine atlantica e nord europea, introdotta in tutte le acque fino agli anni 90 del secolo scorso;
    c) Oncorhynchus mykiss (trota iridea), che è una trota di origine nord americana, ed è quella più comunemente utilizzata in acquacoltura e per l'alimentazione;
   trota marmorata e trota fario sono prodotte in impianti dell'ETP, mentre l'immissione di trota iridea e di una quota di trota fario è possibile grazie al reperimento sul mercato locale di prodotto idoneo. La trota iridea gode anche di una particolare deroga al divieto di impiego in acquacoltura di specie esotiche o localmente assenti di cui al regolamento europeo 708/2007, divieto che non si applica alla trota fario in quanto estranea alla fauna dell'Unione europea. Queste due specie sono quelle utilizzate per la realizzazione delle gare di pesca organizzate dalle associazioni di pescatori sportivi, comunemente su tutto il territorio nazionale;
   ETP nel corso del 2014 ha autorizzato 120 gare, con il rilascio di 4.416 chilogrammi di trota fario e 12.190 chilogrammi di trota iridea. A queste manifestazioni hanno partecipato 14.764 pescatori, provenienti da tutta Italia;
   di particolare rilievo sono le gare (31 nel 2014) di livello nazionale realizzate dalle più importanti organizzazioni di pescatori (ad esempio, FIPSAS, ENAL caccia e pesca) con notevoli ricadute economiche dirette ed indirette per alcune realtà locali (alberghi, ristoranti, commercianti di articoli sportivi). Esse fanno parte di un circuito di gare che si tengono anche in altre regioni d'Italia e che hanno portato in regione nel 2014 poco meno di 4000 pescatori;
   recentemente (2014) la normativa regionale di settore (articolo 6-ter della legge regionale 19/1071) ha previsto la predisposizione del piano di gestione ittica, a cura di ETP, quale documento di indirizzo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
    a) tutela della biodiversità;
    b) conservazione e incremento della fauna ittica e dei relativi habitat;
    c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo;
   il piano di gestione può contenere piani di azione specifici per la conservazione di specie di particolare interesse. La gestione delle immissioni di ripopolamento, a differenza di quelle effettuate a fini alieutici, non presentano particolari problemi normativi. Pongono invece dubbi relativamente al quadro di riferimento le immissioni attuate con specie non locali. Tale pratica, comune in tutte le regioni d'Italia, risulta infatti contrastare con alcune disposizioni vigenti;
   il quadro normativo, entro cui vanno considerate le operazioni di immissione di specie ittiche non locali a fini di pesca, comprende non solo disposizioni che attengono la pesca, ma anche norme in materia di conservazione della biodiversità (direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 357/2007), in materia sanitaria (direttiva 2006/88/CE, (decreto legislativo 148 del 2008) e in materia ambientale (direttiva 2000/60/CE, decreto legislativo 152/2006). Tali disposizioni hanno anche generato una serie di norme regionali di attuazione. Le immissioni devono quindi essere programmate ed attuate nel rispetto delle finalità di ciascuna norma indicata;
   in particolare la direttiva 92/34/CEE, nota come «Habitat», costituisce la norma quadro nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Nell'ambito di questa Direttiva viene istituita la Rete Natura 2000, un sistema coordinato e coerente di siti destinati alla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali ad essi legati. Vengono perciò istituite le zone speciali di Conservazione (ZSC), la cui istituzione passa per l'individuazione preliminare dei siti di interesse comunitario (SIC). Ciascun sito è dotato di un piano di gestione che disciplina le attività ammesse, o da Misure di conservazione dirette a garantire il raggiungimento del fine per il quale il sito è stato designato;
   è necessario sottolineare che la direttiva « Habitat» alla lettera b) dell'articolo 22 prevede che nell'attuazione gli Stati membri «controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione». Pertanto la direttiva non impone il divieto, lasciando allo Stato membro facoltà di istituirlo. Per questo motivo gli Stati confinanti col Friuli Venezia Giulia consentono l'introduzione di specie non locali, come ad esempio la trota iridea a scopo di pesca;
   l'Italia ha attuato le norme indicate dalla direttiva 92/43/CEE « Habitat» recependole nel decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
   il testo storico del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 al comma 3 dell'articolo 12 prevedeva che: «L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea»;
   l'Allegato D comprende le specie per cui viene prevista una protezione rigorosa, ovvero quelle elencate all'Allegato IV della direttiva « Habitat». Per quanto riguarda le specie ittiche del Friuli Venezia Giulia vi rientra solamente Acipenser naccarii (storione cobice);
   in seguito il decreto del Presidente della Repubblica 120 del 2003 modificò il decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 e l'attuale comma 3 dell'articolo 12 dispone che: «Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone». Tale divieto appare perentorio e privo di ogni possibilità di deroga. L'autoctonia di specie e popolazioni non può essere stabilita sulla base della presenza di popolazioni acclimatate, ovvero di popolazioni in grado di mantenersi autonomamente attraverso riproduzione in ambiente naturale. Non sono autoctone pertanto le popolazioni introdotte come quelle di trota fario nelle acque dei bacini adriatici o quelle di trota iridea e temolo danubiano;
   sul piano tecnico le immissioni di trota fario in acque naturali sono considerate unanimemente incompatibili con la conservazione della trota marmorata, se attuate nelle acque destinate alla sua tutela;
   al contrario molti ittiologi ritengono che l'immissione di trota iridea a scopo di pesca sia compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto:
    i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale;
    non è possibile in ogni caso l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone;
    il comportamento particolarmente aggressivo della specie la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque dei pesci immessi è molto basso;
    la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione;
    la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie riducendo il prelievo della trota marmorata;
   questo ultimo aspetto, in particolare, è di interesse per l'ETP che è impegnato in campagne di ripopolamento con notevoli quantità di individui di trota marmorata (nel 2014 350 quintali di adulto, 1.000.000 di giovanili e circa 350.000 uova), la cui produzione è particolarmente onerosa – e la cui efficacia rischia di essere compromessa dalla forte pressione alieutica;
   va detto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 ha rilevato che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 vieta espressamente, in via generale e assoluta, l'introduzione e il ripopolamento in natura di «specie e popolazioni non autoctone», divieto che la direttiva comunitaria 92/43/CE, sub lettera b) del suo articolo 22, autorizza gli Stati nazionali ad adottare «ove lo ritengano necessario». La Corte ha evidenziato che nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell'apprestare cioè una «tutela piena e adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le regioni devono adeguarsi nell'esercizio di altre proprie competenze;
   l'ETP Friuli Venezia Giulia, su richiesta del primo firmatario del presente atto, nella persona del presidente dottor Flaviano Fantin è stato audito in modo informale il 23 luglio nell'ambito della Commissione agricoltura, rilasciando in quella occasione una memoria utile a prendere atto dei problemi testé presentati –:
   se il Ministro, stante il dubbio sulla possibilità di immissione della trota iridea, non ritenga necessario assumere iniziative per ripristinare il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 nella sua stesura originaria, ovvero per prevedere l'introduzione di una procedura che porti a pianificare le immissioni, monitorare e valutare gli effetti. (5-07173)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pesca sportiva

riserva naturale

protezione dell'ambiente