ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 535 del 03/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: TENTORI VERONICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2015
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2015
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/12/2015

SOLLECITO IL 05/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07166
presentato da
TENTORI Veronica
testo di
Giovedì 3 dicembre 2015, seduta n. 535

   TENTORI, TARICCO, ZANIN, ROMANINI, CARRA e PRINA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 184, comma 2, lettera e), considera rifiuti urbani «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» e al comma 3, lettera a), considera rifiuti speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.»;
   relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione l'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 classifica tra ciò che è escluso da quanto concerne i rifiuti «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare precisa attraverso la nota prot. 11338 del 18 marzo 2011 che in quanto all'esclusione dal campo di applicazione della parte IV del decreto stesso sopra citata si fa riferimento solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono dall'attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso, mentre restano soggetti alle disposizioni della suddetta parte IV i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, classificati dunque come rifiuti urbani;
   tale norma genera conseguenze non indifferenti in termini di costi e complicazioni di ordine burocratico, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in particolare sfalci e potature, destinati ad essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
   spesso gli scarti vegetali sopra richiamati possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa e dando priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi;
   con atto di sindacato ispettivo n. 5-03115 la prima firmataria del seguente atto chiedeva al Governo un intervento normativo al fine di adottare misure di semplificazione e favorire il riutilizzo delle materie vegetali;
   il 12 novembre 2014 il Governo accoglieva come raccomandazione l'ordine del giorno 9/02093-A/022 a firma dell'interrogante impegnandosi ad assumere iniziative dirette a modificare il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adottare misure di semplificazione che escludano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti anche gli sfalci e le potature di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), destinate alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute;
   successivamente con nota prot. 0006038/RIN del 27 maggio 2015 la direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanava un parere alla «Federazione Italiana Produttori di energia da fonti rinnovabili» in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde al fine di assicurare uniformità interpretativa ed applicativa delle previsioni vigenti;
   tale nota precisa in merito alla circolare prot. 11338 del 18 marzo 2011 che «le conclusioni di tale nota ministeriale, che esclude l'applicabilità dell'articolo 185 citato ai casi in cui i residui non siano prodotti di un'attività agricola, possono essere sviluppate e completate con riferimento alle condizioni alle quali i residui suddetti possono essere qualificati come sottoprodotti (...) ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/06» e che «nei casi in cui non sia possibile per l'operatore dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 185, comma 1, lettera t) (...) è comunque possibile fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui indicati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del dlgs 152/2006»;
   persistono tuttavia segnalazioni che evidenziano un'applicazione difforme di tale norma sul territorio nazionale a causa di interpretazioni non omogenee del suddetto parere da parte delle istituzioni territoriali e degli organi di controllo che eseguono le operazioni sul campo, in quanto non esiste alcun atto formale che ne specifichi gli aspetti attuativi e operativi, rendendo di fatto inefficace e inapplicabile l'indirizzo fornito –:
   se non reputino necessario assumere iniziative, eventualmente anche di carattere normativo, al fine di chiarire in maniera definitiva come l'indirizzo fornito attraverso la nota del 27 maggio 2015 possa trovare effettiva applicazione, fornendo indicazioni cogenti alle amministrazioni locali nonché agli operatori del settore. (5-07166)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione d'energia

rifiuti

bioenergia