Legislatura: 17Seduta di annuncio: 535 del 03/12/2015
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015 MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015 DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015 GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/12/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/12/2015
VACCA, SIMONE VALENTE, MARZANA, D'UVA, BRESCIA, DI BENEDETTO e LUIGI GALLO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
la figura di direttore dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola è stata definita nel contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999 a far data dal 1o settembre 2000;
ai sensi dell'articolo 34 del, contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999 a tale ruolo poteva accedere, in prima applicazione, il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei conservatori ed accademie, previa regolare frequenza di apposito corso Modulare di formazione con valutazione finale;
nell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 15 marzo 2001 è stata prevista la norma per definire la condizione economica dei direttori dei servizi generali ed amministrativi applicando il meccanismo della temporizzazione;
per i direttori dei servizi generali ed amministrativi poteva essere applicato quanto disposto dall'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995 ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»; tale disposizione – articolo 66 – che espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003 secondo cui «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995». Tale norma dispone che «ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli»;
il quadro normativo viene precisato con il successivo contratto collettivo nazionale del lavoro 24 luglio 2003, secondo il quale viene espressamente garantito a tutti i dipendenti del comparto scuola l'applicazione della disciplina di legge in materia di ricostruzione di carriera ed accesso ad un inquadramento superiore del personale ATA stabilendo, nell'articolo 142, che continua a trovare applicazione per il comparto scuola, tra le altre disposizioni, l'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995;
la nota del 19 marzo 2007 del Ministero ha esplicitamente chiarito che ai direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1o settembre 2003 si applica il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio per gli effetti dell'applicazione del citato articolo 66 escludendo il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente alla data del 24 luglio 2003 per i quali continua a trovare applicazione il meccanismo della «temporizzazione», contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
in tal modo viene a concretizzarsi un trattamento differente tra i direttori dei servizi generali ed amministrativi entrati in ruolo prima del 2003 rispetto a quelli che sono entrati in ruolo in un periodo successivo a tale data. Tale disposizione ha comportato una notevole disparità retributiva a svantaggio dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003, determinando, talvolta, anche la richiesta di restituzione di somme a carico dei direttori dei servizi generali ed amministrativi entrati in ruolo prima del 2003 –:
se il Ministro intenda attivarsi, per quanto di competenza, per concretizzare una soluzione che, di fatto, annulli la disparità di trattamento economico tra i direttori dei servizi generali ed amministrativi entrati in ruolo prima del 2003 rispetto a quelli entrati in ruolo in un periodo successivo a tale data e che non penalizzi economicamente alcun lavoratore di questo ruolo. (5-07164)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impiegato dei servizi pubblici
contratto collettivo