ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07080

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07080
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   FERRARESI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, SARTI e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) della corte di appello di Venezia, in data 9 settembre 2013, emetteva una disposizione di servizio (prot. 1243) interessante il personale dei funzionari UNEP e degli ufficiali giudiziari, firmata dal funzionario dirigente e dal presidente della corte di appello di Venezia, in cui si disponeva che: «(...) ciascun Ufficiale Giudiziario e ciascun funzionario Unep, presti, in ciascuna zona, almeno 60 giorni di servizio effettivo. Pertanto, in assenza a qualsiasi titolo che comporti una prestazione lavorativa inferiore a quella sopra richiesta, i giorni non effettuati dovranno essere recuperati mediante sostituzioni nella stessa zona fino al raggiungimento del monte giorni prescritto, indipendentemente dalla zona assegnata successivamente»;
   ciò comporta che un lavoratore che si assenti dal servizio, legittimamente in forza di disposizione di legge, come ad esempio per congedi parentali o per maternità e paternità, subisca l'obbligo di dover recuperare l'assenza dal lavoro con sostituzioni, anche in zone che magari si trovano in altra parte del mandamento di competenza dell'ufficio;
   la normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, così come definita al decreto legislativo n. 151 del 2001, attribuisce a ciascun genitore il diritto facoltativo di astenersi dal lavoro, per la cura del bambino nei suoi primi otto anni di vita, così come nell'ipotesi di congedi richiesti per motivi correlati alla malattia del figlio; l'astensione dal lavoro non prevede un successivo recupero del periodo di astensione, ne può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione nell'organizzazione della successiva prestazione al proprio rientro in servizio;
   a specifico quesito in merito alla fruizione del congedo parentale risponde il CSM con propria deliberazione, del 17 aprile 2013 (fasc. num. 11/QU/2013), che recita: «L'astensione dal lavoro per congedo parentale, ove tempestivamente comunicata, non può dare luogo a previsioni organizzative interne comportanti un recupero dell'attività non svolta nei giorni di congedo; stessa regola vale nell'ipotesi in cui il congedo venga richiesto per motivi correlati alla malattia del figlio, dovendosi quindi escludere che anche in tale caso il magistrato possa essere chiamato a recuperare il lavoro non svolto attraverso un più intenso impegno, in termini di numero di udienze o di assegnazione di procedimenti, al momento della regolare ripresa dell'attività»;
   risulta pertanto evidente che se questo esercizio del diritto, privo di obblighi di recupero successivi e conseguenti, è a valere per i magistrati, non può che esercitarsi anche per tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione della giustizia che di detti congedi usufruiscono –:
   come si concili la disposizione di servizio di cui in premessa dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della corte di appello di Venezia, del 9 settembre 2013, con le norme stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001;
   se non ritengano di dover valutare l'opportunità di operare una ricognizione di eventuali similari disposizioni presso gli uffici NEP nonché, ove necessario, di assumere apposite iniziative, per quanto di competenza, volte a precisare la portata, in senso generale e non discriminante, dell'istituto del congedo parentale all'interno degli uffici giudiziari. (5-07080)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

congedo parentale

funzionario

sciopero