ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
05/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/05/2016
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/11/2015

DISCUSSIONE IL 05/05/2016

SVOLTO IL 05/05/2016

CONCLUSO IL 05/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07076
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   PATRIZIA MAESTRI e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   distanza di ormai 4 anni dalla soppressione dell'ente Enpals, i problemi aperti e non risolti sono ancora tanti e sono soprattutto di natura organizzativa e sono sempre più frequenti le segnalazioni che pervengono agli interroganti da parte di lavoratori interessati;
   agli iscritti all'ex Enpals non viene aggiornata la posizione assicurativa per l'anno 2015 e tale mancato accredito contributivo determina la non completa, liquidazione delle prestazioni (ed in qualche caso anche la reiezione della domanda). Se si considera, peraltro», decadenza, non è da sottovalutare la possibilità di perdere per sempre il diritto. La situazione potrebbe continuare anche nel 2016 con conseguenze ancora più gravi;
   sono lunghissimi i tempi di liquidazione delle pratiche con una media di 7/9 mesi anche di più e i provvedimenti di liquidazione delle pensioni spesso non vengono inviati e quando vengono inviati sono carenti di elementi minimi necessari per verificarne la correttezza;
   i tempi di liquidazione sono lunghissimi anche per domande di competenza dell'Inps, anche quando il lavoratore ha più anni di contributi versati all'Inps rispetto a quelli versati all'Enpals (l'Ente che deve liquidare la prestazione è quello dove risultano più contributi);
   l'Istituto accetta le domande di pensione esclusivamente per via telematica, ma le procedure per la liquidazione non sarebbero strutturate per gestire le posizioni ex-Enpals e non risulterebbero aggiornate con le normative in vigore. Si riscontrano difficoltà da parte dell'Istituto a liquidare prestazioni in totalizzazione, ex decreto legislativo 42 del 2006, pensioni di anzianità in regime sperimentale opzione donna, pensioni in regime di cumulo, ex lege 228 del 2012 e nei provvedimenti di liquidazione non viene mai riportata la quota C-contributivo dal 1o gennaio 2012;
   nell'ultimo periodo inoltre, l'Istituto non fornirebbe, nelle risposte alle domande di esplorativa le indispensabili informazioni necessarie all'interessato per valutare la consistenza della propria posizione assicurativa. La soluzione del problema non può essere assolutamente quella del rilascio di un estratto conto (anche certificativo), poiché per le particolarità della valutazione della contribuzione Enpals che varia a seconda della qualifica prevalente della lavoratrice/lavoratore, essa non è sufficiente a far conoscere all'iscritto l'entità della contribuzione maturata –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative affinché l'Inps rimuova le criticità organizzative segnalate, che stanno procurando non pochi disagi ai lavoratori interessati e che, a distanza di 4 anni dalla soppressione dell'ex Enpals, non si ritiene siano più accettabili. (5-07076)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07076

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Patrizia Maestri concernente il funzionamento della gestione previdenziale ex ENPALS, faccio presente che a partire dal 1o gennaio 2015, nonostante l'estrema complessità e diversità dei sistemi informatici INPS e ENPALS, la realizzazione del conto assicurativo degli iscritti ex ENPALS è stato armonizzato con i flussi UNIEMENS di INPS.
  Secondo quanto rappresentato dall'INPS, durante l'armonizzazione dei sistemi informativi, sono sorti problemi tecnici che hanno determinato la non completa e non corretta acquisizione del dato contributivo sul conto individuale dell'assicurato.
  Segnalo che, dopo una prima fase di sperimentazione, è stata messa in atto la soluzione tecnica diretta a consentire ai programmi ex ENPALS la corretta lettura del dato contributivo proveniente dal flusso UNIEMENS di Inps e che, pertanto, dai primi mesi del 2016 l'implementazione della posizione assicurativa Sport e spettacolo avviene correttamente con il flusso UNIEMENS di INPS.
  Per quanto concerne la problematica legata alla tempistica di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in convenzione INPS/ENPALS, causate dalla macchinosa procedura di individuazione della gestione competente a liquidare la prestazione, faccio presente che l'INPS ha disposto, con messaggio del 18 aprile scorso, l'utilizzazione della procedura pensionistica UNICARPE. Con tale procedura viene stabilita la prevalenza contributiva e viene individuata automaticamente la competenza, eliminando così la necessità di dover inviare le domande pensionistiche di soggetti con contribuzione ENPALS al Polo specialistico di Roma per la valutazione della Gestione competente a liquidare la prestazione.
  Segnalo, inoltre che i problemi operativi concernenti la liquidazione delle pensioni di anzianità in regime sperimentale, (cosiddetta «opzione donna»), sono state superate con l'adeguamento della procedura.
  Per quanto riguarda, invece, la liquidazione delle istanze pensionistiche in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e soprattutto in totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, permangono alcune problematiche dovute al computo delle anzianità assicurative e contributive degli iscritti alla gestione ex ENPALS che possono richiedere interventi di assestamento ed esatto collocamento temporale. Anche su queste problematiche l'INPS ha rassicurato che verranno superate con la definitiva integrazione dei sistemi.
  Con riferimento, invece, alle cosiddette domande esplorative, l'Istituto, per la valutazione dello stato assicurativo del lavoratore, mette a disposizione dell'iscritto:
   l'estratto conto certificativo;
   la certificazione per il diritto a pensione in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

  Su tale aspetto, tuttavia, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 182 del 1997, ai fini del diritto alle prestazioni ed all'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Pertanto, in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell'attribuzione del gruppo/categoria di appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva. Da ciò consegue che il criterio della prevalenza può modificare l'appartenenza ad un gruppo/categoria sino alla maturazione del requisito e quindi può determinare un effetto differente ai fini del calcolo della contribuzione mancante per il diritto.
  Di conseguenza, se il dato relativo al numero dei contributi giornalieri è un dato statico e determinato tempo per tempo, la loro valutazione ai fini del diritto alla prestazione è dipendente dal gruppo prevalente.
  Da ultimo, per quanto riguarda la questione della mancanza degli elementi informativi nei provvedimenti di liquidazione, l'INPS ha rappresentato che i provvedimenti di accoglimento della domanda di pensione – nelle more della completa integrazione dei dati che avverrà entro l'anno – sono inviati sia al patronato sia al pensionato e contengono tutti gli elementi che hanno determinato la liquidazione della prestazione.
  Segnalo, inoltre, che l'INPS ha reso noto che la disfunzione legata alla mancata indicazione, peraltro letterale, nel provvedimento della cosiddetta quota c) è stata già risolta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato