ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06982

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 520 del 12/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/11/2015
Stato iter:
03/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/02/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 03/02/2016
Resoconto SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2015

DISCUSSIONE IL 03/02/2016

SVOLTO IL 03/02/2016

CONCLUSO IL 03/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06982
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Giovedì 12 novembre 2015, seduta n. 520

   SPESSOTTO e DI VITA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 recante «Regolamento in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide» ha introdotto, mediante modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il «CUDE», il nuovo contrassegno unificato disabili europeo, previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE e destinato ai cittadini disabili per agevolarne la mobilità stradale in tutti i Paesi dell'Unione europea;
   in particolare, in base alle vigenti previsioni normative, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica ossia entro il 15 settembre 2015, i singoli comuni dovevano garantire l'adeguamento alla normativa comunitari attraverso la sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea, nonché l'adeguamento alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità;
   nonostante il suddetto termine di legge sia giunto formalmente a scadenza, diverse associazioni di categoria hanno denunciato alla sottoscritta il mancato rispetto del termine di adeguamento da parte di numerosi comuni italiani che ancora non si sarebbero conformati alla nuova normativa, senza quindi procedere con il rilascio dei nuovi contrassegni in formato europeo o senza adeguamento della segnaletica stradale;
   tale ritardo, fatto registrare dai comuni in merito allo stato attuale di implementazione della normativa comunitaria di riferimento, era stato peraltro già oggetto di un alto di sindacato ispettivo a prima firma della sottoscritta (interrogazione n. 5-05120), al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva risposto che, allo stato attuale, «non sono state segnalate agli uffici del MIT particolari criticità, né da parte di singoli cittadini che di associazioni di categoria»;
   al contrario di quanto sostenuto dal Ministro, sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni di criticità da parte di cittadini disabili che denunciano di essere stati multati per aver esposto un contrassegno invalidi ritenuto «non conforme con quelli europei attualmente in uso», nonostante allo stato attuale non sia stato emanato alcun indirizzo ministeriale volto a fare chiarezza sulla perentorietà o meno del termine contenuto nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012;
   in particolare, si rileva come alcune amministrazioni abbiano interpretato in maniera restrittiva la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012, la quale dispone che «nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1, conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti contrassegni invalidi già rilasciati», nel senso che, al termine del periodo transitorio, i contrassegni non conformi al nuovo modello europeo cessano di avere validità e sono pertanto passibili di contravvenzione. Altre amministrazioni comunali hanno invece adottato un'interpretazione più favorevole, nel senso di prevedere, in assenza di un'espressa revoca, che il contrassegno invalidi in corso di validità (quindi non scaduto) continui a garantire i benefici previsti dal codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, fino alla sua scadenza;
   in base a questa seconda interpretazione, adottata da molti comandi di polizia locale oltre che da numerose riviste specializzate in materia di motori, anche a conclusione del periodo transitorio di tre anni previsto dalla legge, sarebbero da considerarsi ancora idonei al loro scopo i vecchi contrassegni invalidi di colore arancione, al pari dei contrassegni di parcheggio europei di colore blu;
   in ogni caso, la mancata richiesta di sostituzione, nei termini previsti dal decreto, di un permesso invalidi «arancione» con un nuovo contrassegno di colore «blu», da parte del titolare, non sarebbe sufficiente, ad avviso dell'interrogante, a far decadere il cittadino disabile dal godimento dei benefici previsti dal codice della strada, dal momento che gli impedimenti fisici per i quali a suo tempo fu rilasciato il contrassegno invalidi, sono facilmente verificabili presso l'amministrazione che ha rilasciato il titolo e non vengono meno con il cambio di colore del contrassegno –:
   se il Ministro interrogato possa assumere iniziative per fornire una interpretazione uniforme e chiarificatoria delle disposizioni normative contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012 in merito alla validità legale o meno dei vecchi contrassegni di colore arancione fino alla data della loro scadenza, come è attualmente previsto per le patenti di guida e le carte d'identità;
   nel caso in cui si configurasse un'interpretazione restrittiva delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012 in merito alla sostituzione dei contrassegni e alla invalidità dei permessi successivamente al 15 settembre 2015, se si debba ritenere ugualmente invalida la segnaletica orizzontale e verticale (ad esempio gli stalli e i cartelli stradali di colore giallo) per la quale le amministrazioni comunali non hanno ancora provveduto alla sostituzione;
   quali opportune iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché sia adottato un orientamento univoco ed uniforme in materia, senza che sia arrecato pregiudizio o discriminazione alcuna ai titolari di un contrassegno disabili e sia altresì scongiurata una difformità sul territorio nazionale nell'applicazione della normativa in materia. (5-06982)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-06982

  In merito alla perentorietà o meno del termine di cui al d.P.R. n. 151/2012, ricordo che l'articolo 3, comma 1, prevede che la sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I comuni garantiscono, comunque, in tale periodo, il rinnovo dei contrassegni invalidi già rilasciati con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili. Inoltre, il comma 2 dispone che nel periodo transitorio di tre anni conservano validità le autorizzazioni e i corrispondenti contrassegni invalidi già rilasciati.
  Inoltre, il comma 3 prevede che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione, i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del regolamento stesso.
  Sulla base di tali disposizioni, le amministrazioni comunali avrebbero dovuto concludere la sostituzione dei vecchi contrassegni che, non essendo conformi al modello europeo, dovrebbero cessare di validità.
  Anche il periodo transitorio per l'adeguamento – su scala nazionale – della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone diversamente abili (rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno) da parte dei comuni è ormai scaduto; esso doveva attuarsi in larga parte all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione.
  Ad ogni modo, i competenti uffici del MIT ritengono che, nel caso in cui un comune non abbia ancora provveduto alla sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale, possa considerarsi valida la previsione di cui all'articolo 77, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), in base al quale è consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 8 1.
  Devo evidenziare che, nell'ambito degli abituali strumenti di monitoraggio a disposizione, costituiti da informazioni ricevute dall'utenza o da enti, ai competenti uffici del MIT non sono state segnalate particolari criticità.
  Il MIT, dovendo comunque procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione riguardante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.P.R. n. 151/2012, in prossimità della scadenza del periodo transitorio, ha invitato l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a fornire ogni possibile utile informazione circa l'avvenuta sostituzione dei contrassegni e l'uniforme adeguamento della segnaletica da parte delle amministrazioni comunali. Sono emersi limitati casi di ritardo negli adempimenti previsti.
  Pertanto, proprio oggi il Ministro Delrio e il Presidente Fassino hanno invitato i sindaci a voler prontamente effettuare una verifica dello stato delle procedure presso gli uffici competenti e, ove necessario, intraprendere ogni opportuna azione volta al loro sollecito completamento; ciò nella considerazione degli aspetti di rilevanza sociale della tematica e i possibili riflessi in termini di limitazione o disagio per la mobilità delle persone invalide che possono essere determinati dalla mancata o parziale attuazione della normativa.
  Do quindi lettura del comunicato stampa, pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

«Contrassegni blu per disabili, Fassino e Delrio scrivono ai sindaci».

  Un invito a effettuare una verifica dell'attuazione e a completare le procedure di sostituzione dei contrassegni di parcheggio per disabili con i nuovi contrassegni blu, conformi al modello europeo. È questo l'invito rivolto a tutti i Sindaci italiani in una lettera inviata loro dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Graziano Delrio e dal Presidente dell'ANCI, Piero Fassino.
  Dopo aver ricordato che «con il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012) è stato introdotto il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello europeo mettendo a disposizione dei Comuni un periodo di tre anni, scaduto il 15 settembre 2015, per provvedere agli adempimenti necessari riguardanti la sostituzione dei contrassegni e l'adeguamento della relativa segnaletica» Delrio e Fassino sottolineano che «l'occasione dell'introduzione delle nuove norme ha permesso ai Comuni e alle Città di innovare la gestione semplificando il dialogo tra cittadino/beneficiario ed amministrazione pubblica non solo in relazione al parcheggio, ma anche alla facilitazione della mobilità in aree a traffico regolamentato».
  «Questo – aggiungono – grazie ad un'attenzione da parte dei Comuni che hanno deciso di fare rete e all'ausilio delle nuove tecnologie».
  Tuttavia Delrio e Fassino non possono far a meno di segnalare come risultino anche dei casi, «in verità limitati», in cui sono stati riscontati dei ritardi.
  Per tale ragione visti «gli aspetti di rilevanza sociale della tematica ed i possibili riflessi in termini di limitazione o disagio per la mobilità delle persone invalide che possono essere determinati dalla mancata o parziale attuazione della normativa» Il Ministro Delrio e il Presidente Fassino invitano i Sindaci «a voler prontamente effettuare una verifica dello stato delle procedure presso gli uffici competenti e, ove necessario, intraprendere ogni opportuna azione volta al loro sollecito completamento».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

segnaletica

disabile

codice della strada