ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06972

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 520 del 12/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2015
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/11/2015
Stato iter:
15/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/12/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 15/12/2015
Resoconto BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2015

DISCUSSIONE IL 15/12/2015

SVOLTO IL 15/12/2015

CONCLUSO IL 15/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06972
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Giovedì 12 novembre 2015, seduta n. 520

   BENAMATI, BARGERO e SENALDI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra (così detto ETS), che prevede, all'articolo 11 che gli Stati membri decidano in merito alle quote totali di emissioni da assegnare per il periodo di riferimento e che, nel decidere in relazione all'assegnazione delle quote di emissione, tengano conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote prevedendo altresì che le decisioni di assegnazione devono essere conformi al principio di non discriminazione, con espresso riferimento agli articoli 87 e 88 del Trattato CE;
   il decreto del Ministero dell'ambiente 28 febbraio 2008, di approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, ha stabilito i criteri in base ai quali sono state allocate quote di emissione gratuite agli impianti esistenti ed ha individuato per impianti «nuovi entranti» un'apposita riserva da assegnarsi secondo i medesimi criteri di allocazione usati per gli impianti esistenti e con un meccanismo first come first served: secondo tale meccanismo, gli impianti ottengono le quote spettanti per l'intero periodo 2008-12 in ragione della data di entrata in esercizio commerciale;
   la riserva individuata nella decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012 non ha soddisfatto tutti gli aventi diritto: gli operatori che non hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il periodo 2008-2012 hanno dovuto acquistare le quote necessarie per compensare le emissioni prodotte, trovandosi in una condizione di svantaggio competitivo rispetto agli impianti che hanno ricevuto allocazioni gratuite;
   al fine di correggere tale anomalia, il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, all'articolo 2 comma 3, ha stabilito che i crediti maturati dagli aventi diritto, comprensivi degli interessi legali, sarebbero stati liquidati nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, prevista nel nuovo periodo regolatorio ETS (iniziato nel 2013), entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi;
   con una serie di delibere, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico ha definito il valore pecuniario dei crediti spettanti ad ogni operatore intestatario;
   si è intervenuti successivamente con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevedendo, all'articolo 19, comma 5, che gli aventi diritto dovranno essere interamente liquidati entro l'anno 2015 e specificando che, solo il 50 per cento degli introiti delle aste di ogni anno verrà utilizzato per liquidare gli aventi diritto dei crediti di cui sopra. In pratica, il decreto ha delineato un meccanismo di liquidazione del credito che avrebbe dovuto comportare l'erogazione, anno per anno, e fino al 2015, del 50 per cento di quanto disponibile nelle casse del GSE a seguito delle aste ETS;
   in particolare, l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, stabilisce che, ogni anno, i suddetti proventi vengano trasferiti dal GSE (che li raccoglie a valle dell'effettuazione delle aste ETS) alla tesoreria dello Stato, versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente assegnati all'apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, che dovrà quindi procedere all'effettiva liquidazione dei crediti, da completarsi entro l'anno 2015;
   risulta agli interroganti che la formalizzazione di tutti gli atti amministrativi necessari per la liquidazione del credito per gli aventi diritto relativo è iniziata nel momento in cui, secondo quanto previsto dalla convenzione firmata in data 9 maggio 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze, il GSE ha trasferito in data 20 maggio 2014 alla tesoreria dello Stato i proventi delle aste (e relativi interessi) generati nel 2012 e nel 2013 (pari a euro 464.676.134,85);
   in seguito, ed in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto il decreto di ripartizione dei proventi delle aste, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto è stato, infatti, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 ottobre 2014;
   in data 20 maggio 2015, il GSE ha inoltre trasferito alla Tesoreria dello Stato i proventi delle aste generati nel 2014 (pari a Euro 363.774.485,15);
   successivamente, i proventi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ed imputati all'entrata del bilancio dello Stato sono stati spostati, con un decreto di variazione di bilancio, su un capitolo di spesa e poi assegnati ai Ministeri interessati: secondo tale decreto, la competenza per la liquidazione del 50 per cento dei proventi delle aste dedicato alla copertura del fabbisogno degli aventi diritto ai rimborsi dei crediti CO2 spetta al Ministero dello sviluppo economico;
   per quanto riguarda la liquidazione degli aventi diritto ai rimborsi dei crediti CO2, il Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla ricezione da parte di ciascuna azienda della richiesta di rimborso (modulo pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico in data 11 novembre 2014) ha predisposto i singoli decreti di pagamento per ciascuna azienda che avrebbero dovuto essere validati entro il 19 dicembre dall'ufficio centrale di bilancio (UCB interno al Ministero dello sviluppo economico) per la richiesta di pagamento da parte della Banca d'Italia;
   due giorni prima della scadenza per la validazione l'UCB summenzionato ha ritenuto la documentazione trasmessa dalla direzione generale energia incompleta per la mancanza della certificazione antimafia delle aziende beneficiarie e ha bloccato i pagamenti;
   in data 14 gennaio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto agli aventi diritto al credito la documentazione necessaria per l'ottenimento della certificazione antimafia dalle prefetture competenti, prolungando l'iter per la liquidazione ai soggetti spettanti, in quanto ogni prefettura dispone di tempistiche differenti per il rilascio della certificazione antimafia;
   in seguito alla ricezione di tale documentazione da parte di ogni singola impresa, il Ministero dello sviluppo economico provvede a liquidare i crediti solo per la prima tranche corrispondente ai crediti maturati negli anni 2008, 2009 e il 65 per cento di quelli maturati nel 2010, comprensivi di quota capitale e quota interessi;
   successivamente alla liquidazione della prima tranche, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a liquidare i crediti per la seconda tranche portando a conclusione il rimborso dell'ammontare dei crediti totali spettanti che risulterebbero essere per l'intero periodo e al lordo degli interessi circa 733 milioni di euro;
   a parere degli interroganti, in considerazione del valore attuale del titolo CO2 pari a circa 8 euro/tonnellata, e dell'andamento delle aste già effettuate, il completo rimborso per gli aventi diritto non potrà avvenire entro l'anno 2015, così come indicato dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anche perché a settembre 2015 risulterebbero pervenuti dalle aste e destinati al rimborso delle quote, proventi per circa 600 milioni di euro: stante il fabbisogno stimato citato prima e l'andamento previsto delle aste, si può prevedere la conclusione della procedura di liquidazione al 2017, anno in cui verrà erogato il gettito raccolto tramite le aste degli anni precedenti;
   da quanto esposto risulterebbe evidente la necessità di allineamento delle tempistiche di rimborso dei crediti spettanti con quelle della disponibilità del gettito proveniente dalle aste, eventualmente prorogando la conclusione della procedura di liquidazione precedentemente prevista entro il 2015, garantendo così le risorse finanziarie da tempo attese dalle imprese creditrici, molte delle quali già pesantemente impattate dalla crisi economica, che non si sono viste assegnare quote di emissione a titolo gratuito nel periodo 2008-12 a fronte di propri concorrenti che ne hanno potuto, in quel momento, disporre –:
   se quanto in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere il Ministro per assicurare il rimborso totale dei crediti spettanti per il periodo 2008-2012 anche oltre la data prevista per la loro liquidazione. (5-06972)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 15 dicembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-06972

  Gli interroganti fanno riferimento al rimborso dei crediti spettanti ai cosiddetti «nuovi entranti» del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2.
  A tale proposito, si rileva che il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione dei crediti non potrà essere rispettato in quanto il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, citato dagli interroganti, ha stabilito che i crediti maturati dagli aventi diritto, comprensivi degli interessi legali, sarebbero stati liquidati agli operatori aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2. In considerazione del fatto che, l'entità dei crediti spettanti risulta di oltre 738 milioni di euro e che i proventi, da destinare al rimborso crediti nel periodo 2013-2014, ammontano a circa 414 milioni, è chiaro che la scadenza del 31 dicembre per i relativi crediti non potrà essere rispettata per l'indisponibilità delle risorse necessarie a liquidare l'ammontare complessivo. Tenendo in considerazione l'insieme dei crediti ancora da liquidare e il gettito atteso delle aste CO2 si ritiene, tuttavia, possibile concludere la procedura di rimborso dei crediti ETS entro la fine del 2017.
   Per quanto riguarda le iniziative del Ministero dello sviluppo economico, la questione richiamata appare superata in quanto, come è noto, è stato presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2016, con il quale si modifica il comma 5 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30/2013, eliminando il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione totale dei crediti agli aventi diritto.
  L'approvazione del suddetto emendamento consentirà di risolvere la questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

permesso di inquinamento negoziabile

rimborso

inquinamento atmosferico