ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 519 del 11/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/11/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/11/2015
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06937
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 11 novembre 2015, seduta n. 519

   ALBERTI, CRIPPA, PESCO, VILLAROSA, PISANO, RUOCCO e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la nota, sentenza del 21 febbraio 2005 n. 13794, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riconosciuto il potere impositivo del comune sulle acque territoriali;
   la sentenza consegue a un ricorso per Cassazione presentato dal comune di Pineto al fine di imporre il pagamento dell'allora imposta comunale sugli immobili (meglio conosciuta come ICI) ad ENI e in particolare sulle sue installazioni — piattaforme di ricerca ed estrazione petrolifera-presenti nel mare territoriale;
   secondo la Corte, «sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali»: per questo motivo «non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali»; se, infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati poteri amministrativi della regione e del comune, «ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i Comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie»;
   è stata chiaramente rigettata, quindi, la tesi secondo la quale i fabbricati che insistono sul mare non rientrino nella potestà amministrativa degli enti locali, quindi i proprietari degli stessi non solo non godono dei vantaggi connessi alla loro esclusiva ubicazione, ma neanche di quelli di natura fiscale derivanti dalla non tassabilità degli immobili alle imposizioni locali;
   a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, anche altri comuni hanno recapitato alle compagnie petrolifere richieste di pagamento del tributo: il comune di Falconara Marittima (Ancona) pretende dall'Api 1,2 milioni di euro; le fonti di stampa riportano che richieste milionarie sarebbero arrivate anche all'Edison dai comuni di Pedaso e Porto Sant'Elpidio (Fermo), Tortoreto (Teramo) e Termoli (Campobasso); è di qualche mese fa la notizia apparsa sui quotidiani nazionali (http://ricerca.repubblica.it/) di un verbale del 28 luglio 2015 redatto dalla guardia di finanza — nucleo, tributario di Ragusa nei confronti della Edison e della Eni in relazione al «Campo Vega», la più grande piattaforma petrolifera dell’offshore italiano, che non avrebbe pagato né l'Imu, per il biennio 2012-13, né l'Ici per il biennio 2010-11 (per complessivi 11,4 milioni di euro); nota è poi la situazione del comune di Gela, già da anni impegnato in un contenzioso con ENI spa per il recupero delle imposte ICI/IMU sulle piattaforme petrolifere antistanti lo specchio territoriale del comune;
   la sentenza della Corte di Cassazione è stata poi ripresa anche dai giudici di merito: nel novembre 2012 la commissione regionale del Molise ha accolto il ricorso presentato dal comune di Termoli, condannando l'Edison al pagamento al comune molisano di 9 milioni di euro (7,748 titolo di Ici e 1,2 di interessi);
   non mancano tuttavia orientamenti contrari delle commissioni tributarie: nel dicembre 2009 e 2012 la commissione tributaria regionale d'Abruzzo, ribaltando le sentenze pronunciate dai giudici di primo grado, ha dato ragione all'Eni secondo il principio che le piattaforme non sarebbero accatastabili e quindi non suscettibili di imposizione;
   sarebbe dunque auspicabile un intervento normativo volto a far chiarezza sul punto, sancendo definitivamente la tassabilità della piattaforme petrolifere in relazione ai tributi locali; la tesi della non tassabilità ai fini locali delle piattaforme petrolifere è in palese violazione dell'articolo 118 della Costituzione, che riconosce a comuni, le province e le città metropolitane la titolarità di «funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze» sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale; il territorio nazionale – intesa tale espressione come spazio nell'ambito del quale si esercita la potestà d'imperio dello Stato — comprende infatti, oltre la terraferma, anche il mare territoriale: «Non si può quindi negare — si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte – che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale. Né, d'altra parte, il fatto che siano stati espressamente conferiti allo Stato determinati poteri autoritativi aventi ad oggetto attività che si svolgono sul mare territoriale può significare che si sia voluto impedire ad altre autorità amministrative di esercitare il loro potere sul medesimo bene. È incontrovertibile che nella stessa circoscrizione territoriale statuale agisce anche il Comune, quale ente pubblico autonomo e autarchico, e che tutto il territorio della Repubblica è diviso in Comuni, per cui non possono sussistere parti di territorio dello Stato italiano, e aggregati di persone viventi sullo Stato italiano, che non appartengano ad un Comune. Ulteriore conferma la troviamo nelle autorizzazioni che debbono essere rilasciate dalla Capitaneria di porto, nelle quali si precisa che le concessioni comunali relative alle strutture che insistono sul lidi demaniali vengono individuate nel Comune di appartenenza, e quindi l'ambito del territorio comunale, per i poteri di sua competenza, deve essere necessariamente esteso anche al mare territoriale che lambisce detto territorio»;
   si evidenzia inoltre come il recupero di tali imposte da parte dei comuni consentirebbe di introitare ingenti risorse finanziarie, che potrebbero essere utilizzate anche come misure compensative per la riduzione o esenzione di tributi locali per fabbricati e insediamenti industriali in genere –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per far chiarezza in merito alla tassabilità ai fini delle imposte locali delle piattaforme petrolifere, uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 febbraio 2005, n. 13794, e, in caso affermativo, se ritenga estendibili i principi espressi in tema di IMU/ICI anche agli altri tributi locali (TASI e TARI), trovando anch'essi il presupposto impositivo nel possesso dell'immobile. (5-06937)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06937

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente l'imponibilità ai fini ICI e IMU delle opere costruite in mare, con particolare riferimento alle piattaforme petrolifere.
  Gli Onorevoli segnalano che vari comuni costieri hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'ICI e dell'IMU sull'intero «complesso opificio», costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte, uniformandosi al dettato della sentenza n. 13794 risalente al 21 febbraio 2005 con cui la Suprema Corte ha precisato che «sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali... Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali».
  A tal riguardo, gli Onorevoli rilevano che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison S.p.A in cui si contesta il mancato versamento di ICI e IMU per circa 30 milioni di euro dal 2010 al 2013, in relazione alla piattaforma marina Vega, la più grande piattaforma petrolifera dell’offshore italiano.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono un intervento normativo che chiarisca definitivamente la questione dell'assoggettamento alle imposte locali delle piattaforme petrolifere.
  La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti è stato oggetto di analoga interrogazione a risposta orale presentata dal Senatore Girotto e discussa in Aula Senato nella seduta del 22 ottobre 2015.
  Come già evidenziato in quella sede, preliminarmente è opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza dell'obbligo delle dichiarazioni in catasto da parte di soggetti titolari di diritti reali sulle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale.
  In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, la ex Agenzia del Territorio si è espressa nel recente passato con una lettera circolare del 1o dicembre 2008, indirizzata alle Direzioni Regionali ed agli Uffici provinciali, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, per tali cespiti non sussiste l'obbligo di dichiarazione in Catasto.
  In particolare, viene richiamato l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale «... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ...», nonché l'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, in base al quale «... la terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori...».
  Sotto il profilo tecnico l'attività di «terminazione» consiste nell'operazione di infissione nel suolo di «cippi» che materializzano un confine amministrativo o di una proprietà e presuppongono necessariamente l'esistenza del suolo da riferirsi nella mappa catastale.
  Detta attività non include il mare territoriale, per il quale risulta competente l'Istituto Idrografico della Marina, che nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato, come uno degli Organi cartografici dello Stato, al pari dell'Amministrazione catastale.
  Pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate Area Territorio, deve ritenersi che le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e, per le stesse non sussiste conseguentemente l'obbligo della dichiarazione ai sensi degli articolo 20 e 28 del citato decreto legge n. 652 del 1939.
  L'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate è stato condiviso da talune Commissione tributarie ma sulla questione, come evidenziato dai Senatori interroganti, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che, nella citata sentenza n. 13794 risalente al 2005 ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei comuni sulle opere site nel mare territoriale, considerando irrilevante ai fini impositivi che l'allocazione sia in mare territoriale appartenendo questo al territorio dello Stato Italiano.
  Occorre rilevare, in definitiva, che allo stato attuale in merito alla tassabilità ai fini dell'imposizione locale delle piattaforme petrolifere il quadro ermeneutico resta incerto.
  Pertanto si ritiene opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito ad iniziative, anche normative, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.
  In questo senso, sarà cura di questa amministrazione seguire gli sviluppi della problematica segnalata ed effettuare i necessari approfondimenti tecnici per dare soluzione alla stessa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque territoriali

imposta locale

comune