ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 517 del 09/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/11/2015
Stato iter:
25/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 25/02/2016
Resoconto DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/11/2015

DISCUSSIONE IL 25/02/2016

SVOLTO IL 25/02/2016

CONCLUSO IL 25/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06913
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Lunedì 9 novembre 2015, seduta n. 517

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sancisce all'articolo 3, comma 2 che: «L'autorità competente deve essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale. Tale indipendenza viene garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l'autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente»;
   lo statuto dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2015, sancisce alle lettere k), q), x) dell'articolo 2, comma 2 che: «L'Ente, nel rispetto del poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile provvedendo, nello svolgimento delle proprie funzioni in particolare ai compiti di:
    (...) k) partecipazione su nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nei collegi sindacali della società di gestione aeroportuale e rispettive società controllate e/o partecipate; (...)
    q) eventuale partecipazione alle attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico; (...)
    x) individuazione e attivazione delle procedure necessarie all'acquisizione dei finanziamenti nazionali e/o dell'Unione europea relativi al proprio settore di attività con particolare riferimento ai finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali aeroportuali»;
   ad avviso dell'interrogante, le parti dello statuto dell'Enac sopracitate sono in contrasto con le disposizioni sancite dall'articolo 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 139/2014 –:
   se il Ministro condivida quanto sostenuto dall'interrogante e, in caso contrario, come si giustifichino le previsioni delle lettere k), q), x) del comma 2, dell'articolo 2, dello Statuto dell'ENAC che, a giudizio dell'interrogante, risultano in contrasto con articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 139/2014 e quali iniziative intenda adottare al fine di superare lei criticità rappresentate in premessa.
(5-06913)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-06913

  Come rilevato dall'Onorevole interrogante, il vigente statuto dell'ENAC ha superato il prescritto vaglio di procedibilità da parte dei competenti organi di amministrazione attiva e di controllo, essendo stato approvato con decreto 19 gennaio 2015, n. 13, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, decreto poi registrato alla Corte dei conti il successivo 12 marzo. Cosicché è da considerarsi pienamente legittima ogni disposizione recata dallo statuto in esame; infatti, l'anzidetta procedura di controllo è successiva alla normativa europea, di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 139/2014 relativo alla certificazione degli aeroporti.
  Rispondendo alle specifiche osservazioni formulate, evidenzio innanzitutto che il predetto articolo 3, comma 2, è finalizzato a introdurre una linea di demarcazione e indipendenza tra soggetto vigilante e soggetto vigilato nel campo dell'organizzazione squisitamente tecnico-operativo-gestionale degli scali aerei.
  Nel merito, rilevo che la lettera k) dello statuto (partecipazione ai collegi sindacali) deve intendersi protesa a esaltare, piuttosto che comprimere, le funzioni di controllo da parte dell'ENAC sulle società di gestione aeroportuale, cioè funzioni di carattere giuridico-amministrativo proprie dei membri dei collegi sindacali;
  Per quanto riguarda la lettera q) (eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico), va evidenziato che, al di là della previsione statutaria, di fatto ENAC attualmente ha un ruolo gestionale solo in aeroporti che non rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento n. 139/2014, quali gli aeroporti di aviazione generale; solo per una maggiore coerenza l'ENAC sta avviando un processo di affidamento a terzi. Tra l'altro, l'Ente ha notificato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) la lista degli aeroporti che, pur operando voli commerciali, in ragione del volume di traffico particolarmente esiguo non rientrano nell'applicabilità di tale regolamento.
  Infine, quanto alla lettera x) (ruolo nell'acquisizione di finanziamenti nazionali/UE per la realizzazione di infrastrutturale aeroportuali), il ruolo dell'ENAC si sostanzia in una precipua attività di continuo e costante controllo selettivo per un impiego efficiente e regolare delle esistenti risorse nazionali ed europee, mentre rimane in capo al gestore aeroportuale l'attività di materiale realizzazione dei programmati interventi infrastrutturali sui singoli scali aerei.
  In ordine alla programmazione delle risorse finanziarie di natura comunitaria a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, l'Ente opera una selezione di progetti finanziabili nell'ambito dei Piani di sviluppo aeroportuali approvati e rispondenti agli obiettivi dei diversi Programmi Operativi (PO), per la successiva presentazione al MIT che ne stabilisce l'ammissibilità o meno al finanziamento. Gli interventi ammessi a finanziamento vengono inseriti in un complemento di programmazione soggetto al monitoraggio e controllo da parte del Comitato di Sorveglianza, composto dai rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti pubblici interessati.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di autorità di gestione del Programma operativo e in conformità all'articolo 59, comma 2, del Regolamento n. 1083/2006/CE ha attribuito all'ENAC il ruolo di Organismo Intermedio per il PON Trasporti 2000-2006, per il PON Reti e Mobilità 2007-2013 e per il PAC (Piano di Azione e Coesione) in quanto compatibile e conforme alle competenze e alle funzioni riconosciute all'ente.
  Le attività svolte dall'ENAC in qualità di Organismo Intermedio hanno lo scopo di assicurare un impiego efficiente e regolare dei contributi, che devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, nonché di accertare che gli interventi finanziati siano gestiti e realizzati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
  Di tale attività l'ENAC risponde al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei regolamenti comunitari e delle convenzioni siglate con l'autorità di gestione del Programma operativo, e viene sottoposto puntualmente ad audit sia da parte dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dalla Commissione Europea.
  Restano in capo al gestore aeroportuale le attività di realizzazione degli interventi infrastrutturali, come disciplinato dalle convenzioni sottoscritte tra ENAC e il gestore aeroportuale in qualità di beneficiario del finanziamento.
  Per quanto concerne, infine, i finanziamenti nazionali, gli stessi sono disposti da diverse fonti normative che ne determinano anche le modalità di accesso e gestione. In quelle dove l'ENAC è stato individuato come soggetto attuatore, e quindi responsabile dell'utilizzo del finanziamento sugli interventi individuati, l'attività posta in essere è prevalentemente disciplinata dagli APQ (Accordo Programma Quadro) ed è riconducibile a quanto stabilito per i finanziamenti comunitari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

finanziamento comunitario

prestazione di servizi