ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06878

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
05/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/11/2015
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/11/2015
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2015

SVOLTO IL 05/11/2015

CONCLUSO IL 05/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06878
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   PELILLO e BURTONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella seduta del 1o luglio 2015 il Governo ha accolto l'ordine del giorno a prima firma dell'interrogante n. 9/3134-A/8, come modificato, con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità di promuovere idonee iniziative volte a chiarire il regime di applicazione della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori in deroga valutando la possibilità di applicare una modifica a tale regime;
   il 7 maggio 2015 è stato effettuato l'ultimo riparto da parte dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze concernente le risorse attribuite alle regioni per la chiusura delle spettanze relativamente all'anno 2014 per i percettori degli ammortizzatori in deroga;
   tali risorse sono andate a coprire i periodi spettanti ai lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga suddivisi ai sensi del decreto ministeriale 83743 del 10 agosto 2014; poiché mediamente si è trattato di 4-5 mensilità arretrate e in alcune regioni anche di periodi più lunghi (7-8 mensilità), di fatto si tratta di risorse importanti per lavoratori e famiglie allo stremo delle loro forze;
   questo ritardo, ovviamente, non è certo imputabile ai lavoratori e già nel 2014 per spettanze del 2013 si era verificato un ritardo nei tempi di assegnazione e riparto delle risorse;
   le spettanze erogate dall'Inps sono di competenza dell'anno precedente e quindi l'istituto in qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dei percettori di tali indennità di sostegno al reddito, applica il metodo della tassazione separata;
   è stata quindi applicata l'aliquota del 23 per cento come previsto dal Tuir, ma nel contempo, essendo somme riferite all'anno precedente, non sono state riconosciute le detrazioni d'imposta e ciò ha determinato una evidente iniquità, in quanto fa applicare una imposta alta su queste indennità ricevute in ritardo;
   nel caso riportato in premessa su quattro mensilità l'applicazione di questo regime ha ridotto di un quarto il sostegno al reddito effettivamente ricevuto, cioè una mensilità è tornata allo Stato sotto forma di tasse penalizzando ingiustamente i lavoratori;
   tale situazione rischia ora di ripetersi poiché in alcune regioni sono stati chiusi accordi per il pagamento di ulteriori mensilità del 2014;
   alcuni patronati ed organizzazioni sindacali, per questi lavoratori hanno chiesto di inoltrare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Tuir, la richiesta di rimborso, ma, ove fosse accettata, questa verrebbe comunque riconosciuta dopo anni e comunque non risolverebbe la questione di una evidente ingiustizia perpetrata ai danni di queste platee già fortemente penalizzate;
   il ritardo nella corresponsione dell'indennità di mobilità assume quel carattere fisiologico che, come espressamente riportato nella circolare del 5 febbraio 1997, n. 23, costituisce circostanza che esclude l'applicazione del regime della tassazione separata;
   si tratta di un caso che pone un evidente problema di equità anche in considerazione della platea disagiata su cui va ad incidere –:
   se sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative intenda adottare per evitare che suddette platee di lavoratori vengano ulteriormente penalizzate dando seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno e convocando un tavolo tecnico, anche al fine di individuare eventuali soluzioni normative. (5-06878)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06878

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che, relativamente agli anni 2013 e 2014, numerosi percettori di indennità di mobilità in deroga avrebbero subito un grave pregiudizio sia per effetto del ritardo nella relativa corresponsione che per effetto del mancato riconoscimento delle detrazioni da parte dell'ente erogatore.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano che l'ente erogatore avrebbe applicato la tassazione separata sulle somme erogate in ritardo rispetto all'anno di riferimento, senza riconoscere le detrazioni.
  Considerato che l'applicazione della tassazione separata arreca pregiudizio ai percettori delle indennità in deroga, che non si vedono riconosciute le detrazioni, e che il ritardo nella corresponsione assume carattere fisiologico dando luogo all'applicazione della tassazione ordinaria, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda avviare per evitare che i lavoratori medesimi possano continuare a essere penalizzati, anche convocando un tavolo tecnico al fine di individuare eventuali soluzioni legislative.
  A tal fine gli Onorevoli richiamano la necessità di dare attuazione all'ordine del giorno n. 9/3134-A/8, firmato dai medesimi interroganti e accolto dalla Camera dei deputati nella seduta del 1o luglio 2015, con cui si impegnava il Governo ad intervenire per risolvere la problematica in argomento.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Le indennità di mobilità costituiscono prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, sono assoggettate a tassazione in base alle regole previste per tale categoria di reddito dagli articoli 49 e seguenti del TUIR, e danno diritto, fra l'altro, alle detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR per i redditi di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il sostituto di imposta, nell'applicazione delle ritenute d'acconto, tiene conto delle detrazioni previste negli articoli 12 (per carichi di famiglia) e 13 (per tipologia di reddito) del TUIR.
  Le detrazioni di cui all'articolo 12 sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.
  Qualora le predette indennità siano percepite in anni successivi a quelli in cui si sono formate, saranno assoggettate a tassazione separata. Risulta, dunque, corretto l'operato dell'INPS finalizzato all'applicazione, sulle somme in commento, del regime della tassazione separata ex articolo 17 del TUIR.
  In tale caso, l'articolo 23, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che il sostituto opera la ritenuta sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico.
  In linea con quanto evidenziato, l'articolo 21, comma 4, del TUIR prevede il riconoscimento delle detrazioni di cui agli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 del TUIR (redditi di lavoro) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, sempreché gli aventi diritto dichiarino al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento.
  In merito al richiamo operato dagli Onorevoli interroganti al comma 3 dell'articolo 17 del TUIR, giova precisare che con riferimento alle somme in questione detta disciplina non contempla la possibilità di richiesta di rimborso da parte dei percettori degli emolumenti stessi. Diversamente, sussiste l'onere per l'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione, di provvedere all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute con le modalità di cui agli articolo 19 e 21 del citato TUIR ovvero di far concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
  Delineato così il regime impositivo applicabile agli emolumenti in questione, l'Agenzia delle entrate precisa di non poter fornire indicazioni più circostanziate, in mancanza di elementi che consentano una valutazione più puntuale della concreta situazione dei contribuenti interessati, anche al fine di stabilire l'eventuale natura fisiologica della ritardata erogazione degli emolumenti in questione.
  Infine, con riguardo ai presunti ritardi relativi alla emanazione dei decreti interministeriali di assegnazione alle Regioni delle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fa presente che, relativamente alle risorse per il 2014, i predetti decreti sono stati emanati in successive fasi temporali.
  In particolare, l'ultimo è stato adottato l'8 maggio 2015, soddisfacendo le richieste delle regioni per l'anno 2014.
  Per l'anno 2015, una prima quota è stata assegnata con decreto dell'8 luglio 2015, mentre la seconda e ultima quota è stata di recente determinata con un decreto già firmato dal Ministro del lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

partito politico

cassa integrazione