ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06866

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/11/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/11/2015
Stato iter:
17/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 17/12/2015
Resoconto DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/11/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/11/2015

DISCUSSIONE IL 17/12/2015

SVOLTO IL 17/12/2015

CONCLUSO IL 17/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06866
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   DE ROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 23 settembre 2015, è stato approvato, dal consiglio regionale della Lombardia, l'accordo italo-svizzero circa la gestione transfrontaliera dei materiali inerti;
   tale accordo, firmato nel marzo 2015, mirerebbe, secondo i sottoscrittori, «ad instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione e destino dei materiali inerti per l'edilizia dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato e dei rifiuti edili di origine minerale dal Ticino verso la Lombardia»;
   l'esecuzione di tale accordo che ha, ad avviso delle parti contraenti, la finalità di instaurare e sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione dei materiali inerti, produrrebbe effetti paradossali;
   infatti, grazie ad un allentamento dei controlli di frontiera, le imprese del ticinese potranno ricevere agevolmente sabbia e ghiaia per materiale di costruzione, mentre i costruttori edili del Cantone potranno smaltire senza difficoltà i rifiuti speciali indesiderati grazie all'allentamento dei controlli sugli inerti in uscita diretti in Italia. Tali rifiuti speciali inerti, o presunti tali, sarebbero infatti utilizzati — secondo l'accordo — per riempire le cave dismesse esistenti;
   la Valle della Bevera, situata in provincia di Varese ove è presente la più grande risorsa idrica in grado di fornire acqua alla città di Varese e provincia risulterebbe oggetto di grave danno ambientale qualora fosse resa oggetto di ulteriori attività estrattive di cava;
   la popolazione ticinese, vedrebbe dunque protetto il proprio ambiente, il paesaggio e le falde acquifere a scapito della popolazione del Varesotto;
   nelle modalità dell'accordo, si ravvisa una palese contraddizione con il decreto 10 agosto 2012, n. 161 che nel nostro ordinamento disciplina a quali condizioni le terre e rocce da scavo siano da considerarsi sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   dunque, nel caso de quo, il materiale proveniente da demolizioni che dalla Svizzera farebbe ingresso sul territorio italiano sarebbe contrassegnato dalla qualifica di rifiuto e dunque ad esso sarebbe attribuito conseguentemente un codice CER che imporrebbe il conferimento di tale tipologia di rifiuto esclusivamente ad un recuperatore o ad un impianto di smaltimento, e certamente non utilizzato per «ri-ambientalizzare» dei siti di cava, come previsto dall'accordo;
   l'accordo citato, inoltre, sembra non rispetti il principio di reciproca utilità, ma costituisca un danno univoco per la regione Lombardia e le province di Varese e Como;
   la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 29, pubblicata sul BURL n. 41, suppl. del 9 ottobre 2015 ha ratificato l'intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la regione Lombardia e il Cantone Ticino;
   l'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce sì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato ma ancora tale facoltà al perseguimento dello sviluppo economico, sociale e culturale di tali enti contraenti;
   nel caso in questione, ad avviso dell'interrogante, non risultano ricorrere tali presupposti in quanto tale intesa sembra perseguire una politica di smaltimento «semplificato» di determinate categorie di rifiuti speciali anche potenzialmente pericolosi, se contaminati da amianto, in grave pregiudizio della tutela ambientale di esclusiva competenza statale –:
   se il Governo sia al corrente dell'accordo citato in premessa e se intenda adottare iniziative di competenza per tutelare i cittadini del territorio, segnatamente evitando l'ingresso di materiale vietato quale il cemento amianto proveniente da altri Paesi;
   se il Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, intenda sollevare la questione di legittimità costituzionale relativamente alla legge regionale n. 29 del 5 ottobre 2015 pubblicata sul Burl n. 41 del 9 ottobre 2015. (5-06866)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 dicembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06866

  Con riferimento all'interrogazioni dell'onorevole De Rosa, relativa alla legittimità dell'Intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti, fra la Regione Lombardia e il Canton Ticino, ratificata con legge regionale n. 29 del 2015, si rappresenta quanto segue.
  Con nota del 29 ottobre 2014, la direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso un parere sul testo della suddetta Intesa, rilevando come potenziale criticità il mancato richiamo nella stessa della normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012.
  Conseguentemente sono stati recepiti i rilievi formulati e la citata legge regionale di ratifica dell'Intesa ha previsto l'inserimento nella stessa dei riferimenti che fanno salva la vigente normativa di settore tra cui: il Regolamento CE 1013 del 2006; gli articoli 194 e 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il DM n. 161 del 10 agosto 2012.
  Il richiamo espresso nel testo dell'intesa al Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, garantisce che l'importazione di rifiuti edili all'interno del territorio della Regione Lombardia avvenga nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento stesso.
  Inoltre, proprio perché l'Intesa fa salvo il DM n.161 del 2012, non si ravvisa alcuna contraddizione tra l'attività di importazione dal Canton Ticino dei materiali di scavo (terre e rocce) e il decreto stesso.
  Ad ogni modo si fa presente che rimane in capo all'autorità che autorizza le operazioni di riutilizzo del materiale di scavo importato verificare che lo stesso soddisfi i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi del suddetto decreto.
  Per quanto riguarda, invece, alle attività di recupero dei rifiuti edili, le stesse restano in ogni caso soggette alle procedure autorizzatorie in forma ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) o in forma semplificata (articolo 214 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998) alle quali l'Intesa in questione certamente non deroga.
  In particolare, il recupero di rifiuti edili finalizzato al ripristino delle cave dismesse è soggetto, oltre che alle summenzionata normativa, anche alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
  Tale normativa consente, infatti, che i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale siano effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente. Si evidenzia che le predette caratteristiche sono le stesse previste a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, dai commi 1 e 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 per le operazioni di ripiena dei vuoti e volumetrie effettuate con rifiuti estrattivi. Tali operazioni non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero.
  Ciò premesso, alla luce delle considerazioni suesposte, deve evidenziarsi come non si siano ravvisati aspetti problematici dell'accordo in questione che giustificassero l'impugnazione della legge che lo recepisce dinanzi alla Corte Costituzionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

protezione dell'ambiente

potere legislativo