ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06827

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 513 del 30/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/10/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/11/2015
Stato iter:
16/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/06/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 16/06/2016
Resoconto NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/10/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/11/2015

DISCUSSIONE IL 16/06/2016

SVOLTO IL 16/06/2016

CONCLUSO IL 16/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06827
presentato da
NESCI Dalila
testo presentato
Venerdì 30 ottobre 2015
modificato
Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514

   NESCI e GRILLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario è stato disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 2007, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010;
la succitata norma di legge è richiamata nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, con la quale l'ingegner Massimo Scura e il dottor Andrea Urbani sono stati nominati, rispettivamente, commissario ad acta e subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
la succitata norma prevede, che, ove «si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani (di rientro) (...) il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (...) diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano»;
la stessa norma stabilisce che, soltanto «ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo piapo di rientro»;
è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 2007, la nomina del commissario ad acta è prevista «per l'intero periodo di vigenza del singolo piano», ossia, stando alla prima deliberazione del Consiglio dei ministri, del 30 luglio 2010, per tutta la vigenza del piano di rientro 2010-2012;
va rimarcato che la legge non contempla alcuna proroga al riguardo, con la conseguenza che, già al 1o gennaio 2013, essendo terminato il primo piano di rientro, i cosiddetti «Piani operativi in prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2013-2015» dovevano rientrare nella gestione ordinaria della regione Calabria, alla quale avrebbe potuto fare seguito un altro commissariamento, stando al citato articolo 4 della legge n. 159 del 2007, soltanto a condizione che «nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal tavolo di verifica degli adempimenti e dal comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza» si fosse prefigurato «il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani», e comunque solo previa nuova diffida e successivo inadempimento regionale;
l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sancisce che, «a seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale», con il che è quindi stabilito che si abbia la decadenza dei commissari al termine dell'attuazione di ogni singolo piano di rientro (o piano operativo);
il predetto articolo afferma, ancora, che «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», nella sua formulazione vigente;
anche quest'ultima norma, lungi dal prevedere una ultravigenza del commissariamento, disposto in relazione ad ogni piano operativo, afferma esattamente il contrario, poiché stabilisce: «La regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione, a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale»;
la prefata ipotesi, relativa alla gestione ordinaria regionale, è a giudizio degli interroganti indicativa poiché prevede sempre che l'intervento sostitutivo debba essere, di regola, affidato con provvedimento espresso e all'organo regionale nella persona del suo presidente, nel rispetto dell'autonomia fissata in Costituzione e senza sovrapposizione dell'autorità governativa;
a parere dell'interrogante, dunque, l'originario commissariamento doveva intendersi cessato per legge il 31 dicembre 2012, cioè col termine del primo piano di rientro;
a parere degli interroganti, non essendo per legge previste delle proroghe, tutte le competenze in materia sanitaria dovevano essere restituite alla regione Calabria e, prima ancora di dare nuova applicazione al richiamato articolo 4 della legge n. 159 del 2007, era indispensabile una preventiva ricognizione su eventuali inadempienze della regione tali da mettere a rischio i livelli essenziali di assistenza o gli equilibri finanziari;
a seguito della riferita ricognizione, in caso affermativo si doveva diffidare la regione a porre rimedio e solo all'esito, in seguito, dell'accertata inadempienza si poteva nominare un commissario ad acta per il successivo piano di rientro (rectius: piano operativo in prosecuzione del Piano di rientro) 2013-2015;
per quanto finora riassunto, a parere degli interroganti, già la prosecuzione del commissariamento con i poteri commissariali conferiti al presidente della regione pro tempore, all'epoca Giuseppe Scopelliti, doveva ritenersi di dubbia legittimità, data la mancanza del preventivo accertamento di possibili inadempienze ai tavoli di verifica, della diffida governativa alla regione volta ad evitare le inadempienze e dell'effettivo inadempimento della regione;
a parere degli interroganti è dunque di dubbia legittimità anche la nomina di commissario operata a suo tempo nella persona del generale Luciano Pezzi, come la nomina dell'ingegner Scura, poiché entrambe effettuate sull'errato presupposto di sostituire un commissario ad acta legittimamente operante;
a parere degli interroganti le ricordate nomine sono di dubbia legittimità in quanto travalicano i limiti dell'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, poiché non si è dato atto della decadenza del commissario ad acta e non è stata restituita alla Regione la gestione ordinaria della sanità;
la presunta condizione di dubbia legittimità è, a parere degli interroganti, cagionata dall'omissione delle procedure e dallo sconfinamento dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 159 del 2007;
a parere degli interroganti è di dubbia legittimità lo stesso provvedimento dal quale l'attuale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit della sanità calabrese trae la sua legittimazione e i suoi poteri;
in quanto trascorsi i sessanta giorni per un'impugnativa del provvedimento da parte della regione innanzi al Tar del Lazio ed essendo decorsi i 120 giorni per impugnare il medesimo provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ad oggi, il provvedimento di nomina, benché di dubbia legittimità è valido ed efficace;
l'attuale commissariamento, in quanto per legge disposto «per l'intero periodo di vigenza del singolo piano» deve cessare, a parere degli interroganti, con la chiusura del piano operativo in prosecuzione del piano di rientro 2013-2015, cioè alla data del 31 dicembre 2015, con la conseguenza che, con il 1o gennaio 2016, tanto il commissario ad acta, quanto il sub-commissario decadono di diritto dalla carica e le funzioni di specie tornano ex lege alla gestione ordinaria della regione Calabria;
al commissario ad acta competono strettamente le funzioni e i compiti espressamente indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015;
tali poteri e funzioni devono essere interpretati ed attuati in senso restrittivo, cosicché, ad esempio, gli interventi di «razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale» e di «razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi», di cui ai punti 5 e 6 del mandato commissariale, devono intendersi come competenza all'emanazione di atti di indirizzo, regolamentazione o programmazione generale in materia e/o autorizzazioni alla spesa, ma non possono comprendere il conferimento di incarichi a chicchessia () o l'indizione e/o l'espletamento di bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici o di bandi di concorso, in quanto attività non espressamente menzionate nella declaratoria delle funzioni demandate al commissario ad acta;
se così è, particolare rilevanza assume, dunque, l'esercizio dei poteri commissariali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che, nella sostanza, non pare conforme a quanto prevede il punto n. 10 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015;
la citata deliberazione del Consiglio dei ministri, infatti, stabilisce espressamente che al commissario ad acta è affidato il compito di dare «attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale», con una chiara e testuale limitazione delle competenze del commissario ad acta alla modifica dell'assetto normativo e senza cenno alcuno a poteri gestionali diretti in materia di autorizzazione e accreditamento;
a parere degli interroganti non vi è ragionevole motivazione o argomentazione giuridica che giustifichi l'emanazione da parte del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro di provvedimenti che attengano non già all'assetto normativo delle autorizzazioni e dell'accreditamento, bensì alla normale gestione ordinaria, concernente l'adozione di provvedimenti di rilascio, modifica e revoca dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie della regione Calabria;
dell'anzidetta competenza, si ricorda, non vi è cenno nella delibera di nomina del commissario che, dunque, di fatto, sta esercitando poteri che rientrano nella competenza regionale, come dall'interrogante segnalato, in modo esplicito, nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-10161, del 5 agosto 2015;
tali segnalati comportamenti del commissario ad acta a parere degli interroganti, finiscono di fatto per determinare una modifica forzosa e non conforme alle leggi dell'assetto dei poteri, delle competenze e delle responsabilità fissate dalla legge in materia, posto che in materia di emanazione dei provvedimenti di concessione, modifica e revoca di autorizzazione sanitaria all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, in forza dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale della Calabria n. 24 del 2008, ricadono espressamente nella competenza del dirigente generale del dipartimento «tutela della salute e politiche sanitarie», e dunque, in ultima analisi, della regione Calabria, essendo tutti atti e provvedimenti che non costituiscono «attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale» di cui al punto n. 10 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, bensì ordinarie attività gestionali che non sono in alcun modo riconducibili a tale funzione commissariale;
a riprova di quanto detto rileva il fatto che, se attualmente le suddette competenze fossero state già in capo al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit, in forza del proprio mandato commissariale, per costui non vi sarebbe stato motivo di prevedere una norma che gli attribuisse espressamente ex novo nuovi funzioni, con una legge regionale, come invece si evince dall'articolo 24, comma 3, del progetto di legge sulla nuova disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e accreditamento, di cui al decreto del commissario ad acta n. 83 del 21 luglio 2015, il quale prevede che per «tutta la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria in conformità ai Programmi Operativi, i procedimenti che, ai sensi della presente legge, rientrano nella competenza della Giunta regionale, del dirigente generale del dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”, ovvero di altro dirigente del medesimo Dipartimento, sono adottati con Decreto del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, salva diversa indicazione della struttura commissariale» –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti;
se si intenda procedere alla immediata revoca della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 relativa alla nomina del commissario e del sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria e la conseguente restituzione di tutte le competenze in materia sanitaria alla medesima regione;
se, nel caso in cui non ravvisino profili di non conformità alla normativa vigente, nella predetta deliberazione, intendano compiere una verifica, per l'eventuale revoca, in relazione a tutti quei decreti commissariali che, come il n. 83 del 2015 a giudizio degli interroganti, dispongono al di fuori dei poteri e delle competenze assegnate al commissario ad acta con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015. (5-06827)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06827

  Con riguardo alla questione in esame, in via preliminare occorre rilevare che:
   l'accordo fra i Ministeri affiancanti e la regione Calabria per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
   il commissariamento degli organi istituzionali della regione risale all'anno 2010 (delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010);
   al termine del triennio di vigenza dell'originario Piano di rientro non sono stati raggiunti gli obiettivi strutturali ed economici ivi previsti;
   l'originario Piano di rientro è, pertanto, proseguito secondo i Programmi Operativi predisposti dal Commissario « ad acta», come disposto dall'articolo 2, comma 88, legge n. 191/2009, che, peraltro, lascia espressamente «fermo» l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro;
   il successivo comma 88-bis specifica che: «il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro»;
   non risulta che gli organi istituzionali della regione Calabria abbiano manifestato l'intenzione di presentare un nuovo piano di rientro; com’è noto, solo a seguito dell'approvazione del quale (con delibera del Consiglio dei Ministri, al termine della procedura di cui all'articolo 2, commi 78 e 79, legge n. 191/2009), è previsto il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo nuovo Piano di rientro, come prescritto dall'articolo 2, comma 88, della legge n. 191/2009.

  Il chiaro disposto delle norme di riferimento, non consente una lettura come quella proposta nell'interrogazione, secondo cui la struttura commissariale (composta da Commissario e Sub-Commissario) decadrebbe «di diritto» dalla carica (al termine dell'originario Piano di rientro o dei successivi Programmi Operativi, pur senza aver conseguito gli obiettivi economico-finanziari e strutturali ivi previsti), e le relative funzioni tornerebbero « ex lege» alla gestione ordinaria della regione Calabria.
  Per quanto attiene all'ambito dei poteri del Commissario ad acta, si ritiene opportuno richiamare i princìpi sanciti dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.
  1. Consiglio di Stato, Sentenza n. 2470/2013: «Nella specie [provvedimenti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Molise di revoca/annullamento deliberazioni di Giunta regionale] si tratta di ordinanze emergenziali statali in deroga, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano stesso. L'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come d'altronde già dispone l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fonda potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazione di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura ipotesi di ordinanze libere “extra ordinem” e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole del contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile».
  2. Corte Costituzionale, Sentenza n. 278/2014: «Questa Corte, in riferimento all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ha affermato in più pronunce, che la nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la regione interessata, “sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica”. Detta attività è volta a soddisfare “la necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (articolo 32 Cost.) qual è quello alla salute”».
  In questo quadro, è stato affermato che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale».
  3. Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Calabria n. 22/2014, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni,» (concernente norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private): «A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
  L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro.
  (...) Se poi si considera che – secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, della legge della regione Calabria n. 24 del 2008, come novellato dalla legge in questione – le nuove norme sulla cessione di accreditamenti e autorizzazioni sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi pendenti, non può non concludersi che le disposizioni impugnate sono idonee a compromettere, o a restringere significativamente, l'applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti, come quello che il Commissario ad acta dichiara di avere elaborato in adempimento del proprio mandato e che è destinato ad essere sottoposto al consueto procedimento di formazione delle leggi regionali».

  Dalla disciplina normativa e dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale sopra richiamata si evince che:
   la nomina di un Commissario « ad acta» per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario sopraggiunge all'esito di una perdurante inerzia degli organi istituzionali;
   gli ambiti di attività (ed i relativi poteri) del Commissario « ad acta» sono delineati dagli obiettivi previsti nei Piani di rientro e nei successivi Programmi Operativi, secondo le priorità di intervento indicate nel mandato commissariale;
   in tali ambiti il Commissario « ad acta» può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del Piano stesso;
   la normativa sopra richiamata fonda potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei Piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazione di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate;
   le funzioni amministrative del Commissario « ad acta» devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali (ivi compreso il Consiglio regionale);
   la struttura amministrativa regionale (ivi compresa la Direzione generale dell'Assessorato alla salute) è a disposizione del Commissario e del Sub Commissario per l'espletamento dei relativi incarichi.

  Più in particolare, con riferimento all'asserita ingerenza del Commissario « ad acta» nelle ordinarie attività gestionali dell'apparato amministrativo regionale, quanto ai provvedimenti di rilascio, modifica e revoca dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, si osserva che detta ordinaria attività di gestione è stata correttamente assunta dal Commissario « ad acta» fin dalla sua prima istituzione (avvenuta nell'anno 2010), ai sensi dell'articolo 2, comma 83, legge n. 191/2009.

  Quanto alle critiche mosse al decreto del Commissario ad acta n. 83/2015 (con cui la Struttura commissariale ha trasmesso al Consiglio regionale una nuova versione della proposta di legge regionale «Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private», disciplinante il sistema delle autorizzazioni, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali, onde abrogare la legge regionale n. 24/2008), si rileva quanto segue:
   il decreto assolve all'intervento prioritario indicato al Commissario « ad acta» nella delibera di conferimento del relativo incarico (punto 10 della delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015);
   il decreto attiva la procedura ex articolo 2, comma 80, legge n. 191/2009, prescritta nel caso in cui il Commissario, nel corso dell'attuazione del Piano di rientro o dei Programmi Operativi, rinvenga ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali.

  Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che da parte del Governo debbano essere assunte le iniziative suggerite dagli Onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consiglio dei ministri

spese sanitarie

amministrazione regionale