ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 512 del 28/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 28/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/10/2015
Stato iter:
29/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/10/2015
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/10/2015
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2015

SVOLTO IL 29/10/2015

CONCLUSO IL 29/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06820
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 28 ottobre 2015, seduta n. 512

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con il comma 666 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata soppressa l'agevolazione fiscale per le auto storiche di età tra i 20 e i 30 anni, prevista dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consentiva di non pagare il bollo auto, qualora il veicolo non circolasse o forfettariamente, in caso di circolazione, e fosse iscritto negli elenchi speciali costituiti dall'Auto moto club storico italiano o dalla Federazione motociclistica italiana; il maggior gettito previsto era di 78,5 milioni di euro a decorrere dal 2015;
   nel rispondere il 25 febbraio 2015 all'interrogazione 5-04816 in Commissione finanze alla Camera, il Governo precisava che «non può essere oggetto di sindacato la scelta operata dal legislatore nazionale di rivisitare alcuni aspetti della disciplina delle tasse automobilistiche» e che quindi l'eventuale esonero dal pagamento della tassa automobilistica per le auto storiche da parte di alcune regioni, non è legittimo; nella risposta del 25 febbraio 2015 il Governo sostiene che «Le regioni, in ossequio al principio di leale cooperazione ed al fine di garantire chiarezza e uniformità alla materia, dovrebbero invece adeguare le proprie norme alla legge statale»;
   risulta all'interrogante che diverse regioni, ivi comprese talune di quelle ad autonomia speciale, non hanno inteso accogliere questa impostazione, perseguendo politiche autonome –:
   quali siano i risultati di gettito della norma descritta in premessa, quali siano gli orientamenti del Governo sulla questione evidenziata e se i cittadini possessori di auto storica che abbia tra i 20 e i 30 anni siano direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015 a prescindere da qualsiasi diversa decisione regionale o se, invece, l'esonero non debba ricadere direttamente sulla casse regionali. (5-06820)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06820

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante pone alcuni quesiti connessi alla soppressione dell'agevolazione fiscale per le auto storiche tra i venti e i trenta anni – già prevista dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – disposta con l'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'interrogante, nel premettere che diverse regioni, diversamente legiferando, non avrebbero accolto l'impostazione anzidetta, perseguendo politiche autonome, chiede:
   quali siano i risultati di gettito della norma in premessa (il maggior gettito previsto era di 78,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e quali siano gli intendimenti dei Governo sulla questione evidenziata;
   se i cittadini possessori di auto storica tra i venti e i trenta anni siano direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015 a prescindere da qualsiasi diversa decisione regionale o se invece l'esonero non debba ricadere sulle casse regionali.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In merito ai risultati sul gettito, si fa presente che, considerate le modalità di versamento del tributo in esame, il relativo gettito non è monitorabile puntualmente dall'Amministrazione finanziaria che acquisisce mensilmente solo i dati di gettito complessivo relativi alle tasse auto. Una verifica ex post della norma in esame potrà essere effettuata solo nella prima parte dell'anno 2016 quando saranno acquisiti i dati puntuali (compresi i dati relativi agli importi versati per ciascun veicolo) dell'intera annualità 2015: in tale momento potrà quindi essere effettuato un confronto tra gli importi versati nel 2015 dai veicoli interessati potenzialmente all'agevolazione, con quelli del 2014, al fine di determinare una stima ex post degli effetti della norma in questione.
  Relativamente al secondo quesito, si fa presente che l'eventuale esonero dal pagamento della tassa automobilistica per le auto in questione disposto con norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni con le quali il legislatore statale, nell'esercizio della competenza esclusiva riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ha inteso razionalizzare le agevolazioni in materia di tasse automobilistiche.
  Sul punto, al fine di offrire i necessari chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2015 e di garantire l'uniformità di applicazione delle norme sull'intero territorio nazionale, il Dipartimento delle finanze con la circolare n. 4/DF del 1o aprile 2015 ha precisato, tra l'altro, che le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione per le auto di interesse storico sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate, come anche sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2747 del 27 maggio 2014, che ha espressamente affermato che «posto che la disciplina ... appartiene allo competenza legislativa esclusiva dello Stato, ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata».
  Inoltre, si fa presente che il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale – presso la quale sono tuttora pendenti i relativi giudizi – delle leggi regionali, approvate successivamente all'entrata in vigore della normativa statale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della Basilicata, Trentino, Umbria e Veneto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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