ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06817

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 512 del 28/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 28/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 28/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/10/2015
Stato iter:
29/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/10/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/10/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2015

SVOLTO IL 29/10/2015

CONCLUSO IL 29/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06817
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Mercoledì 28 ottobre 2015, seduta n. 512

   BARBANTI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, MUCCI, PRODANI, SEGONI, RIZZETTO e TURCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'assistenza distrettuale fornita dai medici di base è prestata al fine di coordinare ed integrare tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino avvalendosi soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale Essi, valutando il reale bisogno sanitario del cittadino, regolano l'accesso agli altri servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale;
   la Corte di Cassazione ha statuito che questi professionisti operano all'interno di una organizzazione a loro esterna (così viene rappresentato dalla giurisprudenza il medico di assistenza primaria (M.A.P.) operante all'interno al sistema sanitario nazionale);
   conseguenzialmente i Medici di assistenza primaria dovrebbero essere esentati dal pagamento dall'IRAP. Tale considerazione, ad avviso degli interroganti, dovrebbe rappresentare una evidenza giuridica incontrovertibile e valida a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti soggettivi atteso che la presenza di un collaboratore part time o infermiere presso lo studio medico del medico di assistenza primaria, la cui presenza è altresì prevista nell'ACN (accordo collettivo nazionale) ed è in parte rimborsata ai sensi del medesimo accordo collettivo nazionale, non integra una fattispecie di sostituzione del professionista e, conseguentemente, non può concorrere ad incrementarne il reddito;
   a tal proposito si ricorda che il Sindacato dei medici italiani – SMI – è stato nel corso degli anni particolarmente attivo su questi argomenti, promuovendo ricorsi per i propri iscritti giungendo all'ultimo grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, giudizi conclusi sempre con esito favorevole per i medici stessi;
   si cita in questa sede un caso emblematico relativo alla vicenda del dottor Cosmo De Matteis, «Medico di Famiglia» operante in Paola (CS), centro dell'Alto Tirreno Cosentino, la cui vicenda è stata oggetto di discussione in una recente trasmissione andata in onda sul La7. Grazie alla trasmissione, è stato portato alla ribalta nazionale ed è stato fatto conoscere diffusamente il copioso contenzioso in essere tra Agenzia delle entrate e professionisti, in particolare quello relativo con «medici di famiglia», incalzati dall'Agenzia delle entrate;
   l'Ente citato prosegue imperterrito nelle richieste massificate ai medici di assistenza primaria di pagamento dell'IRAP, nonostante la consolidata giurisprudenza dell'organo nomofilattico che ha da tempo indicato un preciso, saldo e dettagliato orientamento giurisprudenziale. La stessa cosa può dirsi della giurisprudenza di merito che, sulla base delle sentenze della Corte di cassazione, ha ben delimitato la portata delle norme regolanti tale tributo nei confronti dei professionisti;
   ciò appare agli occhi degli interroganti come un grave vulnus ai diritti dei medici di assistenza primaria, frutto di ignoranza nel senso etimologico della giurisprudenza, caso grave di amministrazione che non riesce ad eseguire correttamente il contenuto delle norme nonostante il soccorso prestato dal potere giudiziario, oppure, caso ben più grave anche se identico nei risultati, frutto di una pervicace  volontà coercitiva nei confronti di professionisti la cui opera e scienza è fondamentale per fornire il servizio pubblico e garantire il diritto alla salute costituzionalmente garantito a chiunque;
   il mancato rispetto dello Stato di diritto da parte dell'Agenzia delle entrate ha raggiunto il suo apice nella vicenda che ha riguardato il dottor De Matteis (caso che si teme non sia isolato) al quale continuano ad arrivare cartelle di pagamento avente ad oggetto la contestazione del mancato versamento dell'IRAP (gravate di interessi e oneri di riscossioni ad avviso degli interroganti definibili esosi), nonostante ben due sentenze della magistratura tributaria abbiano acclarato la non assoggettabilità del professionista al pagamento di detto tributo, con, addirittura, condanna del Ministero, alla ripetizione al medico contribuente di quanto indebitamente già pagato e quindi da rimborsare;
   sulla linea tracciata dalla Corte Costituzionale i giudici di merito e di legittimità hanno ripetutamente sancito l'assenza del presupposto impositivo in presenza di un'attività professionale come nel caso di specie. Sul punto, appaiono dirimenti le sentenze della Corte di Cassazione del febbraio 2007 ed in particolare la n. 3678 del 2007;
   si fa notare che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni sancite dalla suddetta sentenza al fine di escludere che ricorra il presupposto impositivo dell'Irap ovvero che: a) il ricorrente è inserito in una organizzazione altrui quale è il servizio sanitario nazionale in qualità di medico di assistenza primaria convenzionato; b) il ricorrente non svolge attività autonomamente organizzata. Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di esenzione dall'IRAP prevista dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra menzionate;
   il professionista è inserito in una organizzazione altrui, il servizio sanitario nazionale, e svolge la sua attività sotto il diretto controllo dell'ASL, secondo le direttive da questa impartite, con l'obbligo di apertura dello studio negli orari predeterminati dall'ASL e con compensi predeterminati dalla convenzione di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000;
   il ricorrente esercita la professione di medico di medicina generale convenzionato con la ASL; in qualità di medico convenzionato per la medicina generale, non svolge «attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» come presuppone l'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'imposta in questione. Si consideri che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000, che ha recepito l'accordo collettivo nazionale per l'area della medicina generale, da cui viene regolato il rapporto di lavoro del ricorrente, definisce l'attività in questione come «lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali ed i medici di medicina generale»;
   aggiungasi che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 «lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale» a dimostrazione dell'assenza di quella organizzazione che è invero rimessa all'ASL. Quindi, il medico di medicina generale, titolare di rapporto convenzionale, continuativo e coordinato, svolge nell'ambito della pubblica organizzazione del servizio sanitario nazionale un servizio pubblico con compiti e compensi predeterminati, in uno studio medico che è definito presidio del servizio sanitario nazionale. Inoltre, con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esonero dall'Irap per i medici privi del requisito dell'autonoma organizzazione;
   concludendo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27008 del 19 dicembre 2014, emessa in pari data delle precedenti ordinanze sopra citate, ha ribadito il principio secondo cui «I medici condotti convenzionati con il sistema sanitario nazionale sono obbligati ad avvalersi di determinati mezzi e personale ausiliario, i quali non costituiscono di per sé un incremento reddituale imponibile ai fini IRAP» –:
   se i fatti esposti in premessa trovino conferma e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, con estrema urgenza, al fine di garantire il rispetto dello stato di diritto sollevando da quelle che gli interroganti giudicano le oppressioni dell'Agenzia delle entrate descritte in premessa la categoria dei «medici di famiglia», conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza citata, e come intenda adoperarsi per ottenere, da parte dell'Agenzia dell'entrata il rispetto della legge sottraendo i contribuenti alla citata vessazione, che è conseguente alla richiesta di imposte non dovute. (5-06817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06817

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con riferimento all'attività dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Entrate, sulla specifica questione, è intervenuta con la Circolare 28 maggio 2010, n. 28, par. 4, affermando che la stretta disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri della convenzione con il SSN) rientrano nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
  Diversamente, la presenza di altri elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale, tra cui si ritiene vadano ragionevolmente ricompresi anche terzi collaboratori, dovrebbe configurare l'esistenza di autonoma organizzazione.
  Siffatta interpretazione è sostanzialmente in linea con quanto sostenuto in sede giurisprudenziale, almeno fino al 2012. Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni riunite) ha riconosciuto, tra l'altro, la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Dette sentenze hanno portato a riconoscere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie.
  Va, tuttavia, osservato che nel corso del 2013, con le pronunce nn. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014.
  Recentemente, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte di Cassazione che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare bella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

medicina generale

contratto collettivo

servizio sanitario nazionale