ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06667

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/10/2015
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/10/2015
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06667
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   PANNARALE, SCOTTO e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'aberrante questione dei cosiddetti quota 96 colpisce dal 2011 migliaia di lavoratori del comparto scolastico, a causa di una delle numerose storture contenute nella cosiddetta Legge Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011, Salva Italia, convertito dalla legge n. 214 del 2011);
   all'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto-legge, è contenuta infatti una disposizione che non ha consentito a tali lavoratori, che pure avevano maturato i requisiti (61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi) di accedere al trattamento pensionistico, rimanendo ingiustamente bloccati in servizio;
   una simile contingenza è dovuta alla speciale normativa applicabile al personale della scuola e, nello specifico, al combinato disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ove si prevede che il docente debba lavorare sino alla conclusione di ogni anno scolastico (il 31 agosto) per garantire la continuità didattica, e l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (la legge finanziaria per l'anno 1998), che dispone che anche la cessazione del servizio abbia effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico «con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno»;
   la suddetta legge Fornero, per colpa o incapacità, ha creato tuttavia un regime inapplicabile ad una parte del comparto scolastico. Essendo stata emanata a dicembre del 2011, a metà dell'anno scolastico, ha prodotto sui lavoratori della scuola un effetto retroattivo che ha impedito loro di far valere i requisiti di cui erano in possesso nell'anno 2011-2012, provocando una disparità di trattamento tra lavoratori aventi gli stessi diritti al pensionamento;
   in tal modo, il personale della scuola in questione si è trovato nella condizione di poter accedere al pensionamento solamente 4 anni dopo l'emanazione della legge;
   numerosissime iniziative parlamentari sono state proposte nel corso di questi anni, molte delle quali, approvate, impegnavano i Governi a risolvere la condizione dei «quota 96». Si ricorda in tal senso l'ordine del giorno n. 9/2679-bis-A/28 Pannarale e altri, approvato sostanzialmente all'unanimità in sede di esame della legge di stabilità 2015, che impegnava il Governo a trasmettere al Parlamento una relazione contenente la verifica del numero effettivo dei lavoratori «quota 96», risolvendo tale aberrante condizione attraverso specifica norma;
   il Governo attuale (in particolare, in più di un'occasione, l'attuale Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini), è intervenuto a giudizio degli interroganti in modo evasivo e colpevolmente inadeguato a risolvere la condizione dei lavoratori «quota 96», come nel caso dell'interrogazione n. 3-01290 Pannarale o nell'atteggiamento tenuto durante la discussione della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   in particolare, ancora oggi è impossibile ricevere un dato preciso concernente il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione «quota 96», con il rischio di compromettere ogni iniziativa volta a sanare tale ingiustizia normativa;
   in tal senso, si rammenta l'approvazione dell'emendamento 1.1 a firma dell'onorevole Ciprini, per il quale i deputati SEL hanno votato in senso favorevole, che in sede di discussione della proposta di legge Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. (Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga), cosiddetta Settima salvaguardia, ha consentito un deciso passo in avanti verso la soluzione della questione;
   tale iniziativa infatti, basandosi su «informazioni acquisite dall'INPS» è finalizzata ad abbassare notevolmente la platea dei soggetti «quota 96» aventi diritto alla pensione inizialmente da 4.000 a 2,500 unità, molto al di sotto, tra l'altro, delle 3.000 quantificate sinora dal Governo, dal Ministro Madia e dal Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca Stefania Giannini. In tal modo gli oneri risultano oggi notevolmente ridotti;
   è evidente, tuttavia, come non sia accettabile che anche un solo lavoratore identificato come «quota 96» rimanga al di fuori di tale tutela, e di come sia necessario, dunque, conoscere con esattezza il numero delle unità che, ad oggi, sono coinvolte nella vexata quaestio –:
   quale sia attualmente il numero dei lavoratori ingiustamente penalizzati da una normativa approssimativa come quella della suddetta «legge Fornero», in modo da garantire ad ognuno di loro, senza esclusione alcuna, la soluzione ad una condizione che, da lungo tempo, lede i diritti dei lavoratori e il principio di uguaglianza posta dalla Costituzione.
(5-06667)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06667

  Posto che la materia non è di esclusiva competenza di questo Ministero, ma investe profili che attengono al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricadendo solo gli effetti sul personale del comparto scuola, fornisco, unicamente, i dati di cui il Ministero è in possesso.
  Da un monitoraggio effettuato dal MIUR, l'iniziale platea dei cosiddetti «quota 96» è risultata essere di circa 3.976 lavoratori. Tale dato rappresentava il numero di soggetti interessati ad accedere al trattamento pensionistico che ha manifestato la volontà aderendo al monitoraggio. Non è, quindi, il dato concernente l'intera platea dei potenziali aventi diritto – comprensivo anche di coloro non hanno manifestato interesse al collocamento a riposo con le regole previgenti – che può essere fornito solo dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, previo esame delle posizioni assicurative di tutti i lavoratori, trattandosi di dati non in possesso di questo Ministero.
  Volendo prendere in considerazione la cifra di 3.976, a tale quota debbono essere sottratti coloro che sono andati in pensione per aver raggiunto nel frattempo i requisiti previsti dalla cosiddetta «Riforma Fornero» o per aver aderito alla cosiddetta «opzione donna», prevista dal comma 9, dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 o, ancora, per aver beneficiato delle norme relative alla cosiddetta «salvaguardia».
  La legge n. 124 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013 ha previsto, infatti, per coloro che nel corso del 2011 risultavano in congedo ai sensi testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità o risultavano fruitori di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, la possibilità di andare in pensione, in via eccezionale, con i requisiti pensionistici previsti prima della «Riforma Fornero».
  Ne consegue che, dai circa 3.976 «quota 96», debbono essere detratti i cosiddetti «salvaguardati» (circa 1000 secondo dati INPS).
  L'articolo 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le citate disposizioni, ha poi previsto altre misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 (cosiddetta «sesta salvaguardia»).
  Ne deriva che, il dato finale dei cosiddetti «quota 96», considerando nel frattempo anche il conseguimento dei requisiti pensionistici in maniera «naturale» da parte di alcuni soggetti, si dovrebbe attestare, quindi, a circa 2.500 unità, facendo sempre riferimento, unicamente, a coloro che all'epoca della rilevazione effettuata dal MIUR espressero la volontà di avvalersi di una eventuale norma previdenziale di favore. L'effettiva platea dei beneficiari, determinabile unicamente da INPS che manutiene la posizione previdenziale di tutto il personale scolastico, potrebbe essere, di conseguenza, superiore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

condizione di pensionamento

diritto del lavoro