ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06656

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/10/2015
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/10/2015

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06656
presentato da
PELILLO Michele
testo presentato
Mercoledì 14 ottobre 2015
modificato
Giovedì 15 ottobre 2015, seduta n. 503

   PELILLO, PETRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito la tassa per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche;
l'articolo 60-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rivedendo interamente la disciplina, ha disposto l'assoggettamento delle unità da diporto al pagamento di una tassa annuale (in luogo della precedente tassa di stazionamento giornaliera), la cui misura è calcolata in ragione della lunghezza dello scafo;
la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano unità da diporto, o a cui sia attribuibile il possesso delle stesse; la tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia e alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto l'esenzione dal pagamento della tassa per le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e ne ha ridotto l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri;
la relazione tecnica allegata alla norma istitutiva ha quantificato effetti netti di maggior gettito pari a 155 milioni annui; le successive modifiche hanno determinato la riduzione del gettito stimato per un importo pari a 1,2 milioni per il 2013 e 11,9 milioni annui a decorrere dal 2014;
la tassa di possesso sulle imbarcazioni ha avuto un impatto negativo per i settori del turismo e della nautica, facendo registrare la riduzione del numero delle compravendite, con riflessi sul settore della cantieristica, dell'indotto e dei porti tali da far ragionevolmente supporre che il gettito effettivo sia stato inferiore a quanto stimato dalla relazione tecnica al provvedimento istitutivo della tassa –:
quale sia l'effettivo gettito annuale derivante dal regime impositivo per le unità da diporto di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (5-06656)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06656

  L'Onorevole interrogante con il documento in esame, stigmatizzando gli effetti negativi per i settori del turismo e della nautica, con riflessi nel settore della cantieristica, dell'indotto e dei porti, derivanti dall'introduzione della tassa per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, chiede di conoscere il gettito effettivo annuale derivante dal regime impositivo introdotto per le unità da diporto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Al riguardo, gli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno riferito che dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014 sull'apposito capitolo 1222 dello stato di previsione delle entrate risulta contabilizzato un gettito di 6,76 milioni di euro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impianto portuale