ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06655

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/10/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06655
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le norme contenute nei commi da 13 a 19 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), successivamente abrogate dall'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, avevano previsto una detassazione degli utili delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali;
   tale agevolazione fiscale era tesa ad incentivare la realizzazione di investimenti ambientali, al fine di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente;
   ai sensi di tale normativa molti imprenditori hanno effettuato ingenti investimenti nel settore delle energie rinnovabili;
   inizialmente, a causa delle troppe incertezze derivanti principalmente da posizioni non ufficiali del Ministero dello sviluppo economico contrarie al dettato normativo e tali, a giudizio dell'interrogante, da trarre in inganno anche il più attento dei contribuenti, molti investitori sono venuti a trovarsi in condizione di non poter scientemente usufruire dei benefici fiscali effettivamente spettanti alle loro imprese con preoccupanti ricadute, anche occupazionali;
   la mancanza di chiarezza è perdurata sino all'anno 2012 quando, grazie ad una norma di interpretazione contenuta nell'articolo 19 del decreto ministeriale 19 luglio 2012, recante il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (quinto conto energia) e grazie ad alcune posizioni prese dall'Agenzia delle entrate in risposta ad alcuni interpelli, la posizione non ufficiale assunta dal Ministero dello sviluppo economico è stata integralmente smentita e molti dubbi delle imprese risolti positivamente, tanto da indurre le stesse a modificare l'atteggiamento inizialmente assunto in via prudenziale;
   a causa della suddetta carenza di chiarezza e grazie ai successivi sviluppi normativi e di prassi, le imprese si sono trovate nella condizione di poter e dover fruire tardivamente dei benefici fiscali previsti dal citato articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, dovendo risolvere non poche problematiche a livello di dichiarazione dei redditi;
   fortunatamente, la stessa Agenzia delle entrate a fornito strumento per poter beneficiare tardivamente dell'agevolazione spettante ai sensi della legge n. 388 del 2000 con la pubblicazione della circolare 31/E del 24 settembre 2013, che prevede espressamente, grazie al diretto richiamo alla risoluzione 132/E del 2010, la possibilità di fruire tardivamente del beneficio fiscale e così della detassazione per investimenti in impianti e macchinari potendosi procedere a immediata compensazione con altre imposte;
   preso atto della novità introdotta con la circolare 31/E del 24 settembre 2013, anche se non nell'immediato, nel modello unico 2014 è stato introdotto nella dichiarazione dei redditi il quadro RS «prospetto per la correzione dei dati contabili», strumento di raccordo tra la dichiarazione dei redditi originariamente inviata e l'ultima dichiarazione dalla quale risultasse l'eccedenza di versamento delle imposte in ragione dell'applicazione della detassazione ambientale;
   tuttavia, molti contribuenti tra la pubblicazione della suddetta circolare 31/E del 2013 e l'introduzione del quadro RS «prospetto per la correzione dei dati contabili» hanno seguito pedissequamente il disposto di detta circolare riliquidando internamente le dichiarazioni dei redditi non più emendabili ed inviando dichiarazione integrativa di sintesi in, modello unico 2012 o 2013, generando così un errore di raccordo (come previsto dalla circolare) tra le dichiarazioni originariamente presentate e l'ultima dichiarazione integrativa di sintesi;
   tale errore, sempre secondo il disposto della suddetta circolare 31/E del 2013, avrebbe dovuto essere corretto in via di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, come conseguenza al semplice deposito di documentazione a supporto;
   all'atto pratico – solo ed esclusivamente per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione integrativa di sintesi in unico 2012 o 2013 e non già per chi abbia compilato il quadro RS «prospetto per la correzione dei dati contabili» – diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, asserendo che la circolare 31/E si applica solo agli errori contabili, si ostinano a non voler dar seguito a tale circolare, causando gravissimi danni al tessuto economico italiano rappresentato dalle piccole e medie imprese, che è già pesantemente provato da una pressione fiscale eccessiva in un contesto di drammatica e perdurante crisi economica;
   in alcuni casi, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, esulando dalla loro competenza, si spingono oltre, negando il diritto alle agevolazioni con motivazioni secondo l'interrogante prive di fondamento e nuocendo gravemente alle imprese;
   oltre ai citati danni, tale comportamento sta creando forti disparità di trattamento sia a livello territoriale che a livello temporale tra coloro che hanno presentato dichiarazione integrativa fino al 2013 (mancanza del prospetto di correzione dei dati contabili) e coloro che l'hanno presentata in data successiva (presenza del prospetto);
   già alcuni giudici di commissione tributaria si sono espressi su talune circostanze relative all'applicazione dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, offrendo motivazioni pregevoli tanto in fatto quanto in diritto (CTP Perugia sentenza n. 149/7/15 di data 16 marzo 2015);
   la circolare 31/E al paragrafo 4, recita: «...con la dichiarazione integrativa possono essere corretti errori materiali o di calcolo, indicati oneri deducibili o detraibili sostenuti ma per errore non riportati (ndr non trattasi di errore contabile), indicati componenti negativi omessi o detrazioni o crediti di imposta spettanti (ndr non trattasi di errore contabile), richiamando la R.M. 132/E del 2010 (Tremonti Macchinari – medesima agevolazione della Tremonti Ambiente)» la quale a sua volta recita: «...diverso è il caso in cui si utilizzi la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni quali ad esempio l'omessa indicazione di debite deduzioni (n.d.r. non sono errori contabili) da cui derivi l'assoggettamento del dichiarante a oneri tributari diversi e più gravosi (...). La dichiarazione è finalizzata a correggere errori ed omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile (...) analogamente si ritiene che la mancata indicazione della deduzione per fruire della “agevolazione Tremonti Ter” entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione integrativa (...) le imprese che non si siano avvalse della deduzione (...) possono utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 al fine di avvalersi dell'agevolazione Tremonti Ter» –:
   se sia corretto il comportamento delle diverse direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate che rifiutano le istanze in autotutela presentate dai diversi contribuenti per il riconoscimento dell'agevolazione spettante mediante l'applicazione della circolare 31/E del 24 settembre 2013, nonché se tale circolare si applichi a tutti i componenti negativi che incidono sulla determinazione del reddito imponibile e non solo ai meri errori contabili. (5-06655)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06655

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, evidenziando, tra l'altro, che, a causa di incertezze sull'applicazione della disciplina relativa agli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (c.d. conto energia), risolte con l'emanazione dell'articolo 19 del decreto interministeriale 19 luglio 2012, diverse imprese non hanno potuto fruire, nell'esercizio di competenza, della citata detassazione ambientale.
  La stessa Agenzia delle Entrate ha fornito lo strumento per poter beneficiare tardivamente dell'agevolazione spettante, ai sensi della menzionata legge 388 del 2000 con la pubblicazione della circolare 31/E del 24 settembre 2013, che, a parere dell'Onorevole interrogante, prevede espressamente la possibilità di fruire tardivamente del beneficio fiscale e così della detassazione per investimenti in impianti e macchinari, potendosi procedere all'immediata compensazione con altre imposte;
  Tuttavia, diversi Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, negano alle imprese la possibilità di fruire dell'agevolazione adottando un'interpretazione restrittiva della circolare 31/E del 2013 che si applicherebbe solo con riferimento agli errori contabili effettuati dai contribuenti.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  L'agevolazione, introdotta dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, prevedeva la detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali. La disposizione agevolativa in questione è stata abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 e, conseguentemente, potevano beneficiare della suddetta agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce di aver chiarito, in numerose risposte ad istanze di interpello concernenti detta problematica, le modalità operative che i contribuenti – che non hanno fruito della detassazione per investimenti ambientali stante l'incertezza sulla cumulabilità dell'agevolazione fiscale con la tariffa incentivante – possono adottare, al fine di fruire della detassazione in un periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dei relativi investimenti.
  Con la risoluzione del 20 dicembre 2010, n. 132/E, in relazione all'analoga agevolazione rappresentata dalla cosiddetta agevolazione Tremonti ter (detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78), è stato chiarito che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione «integrativa a favore» di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, «le dichiarazioni dei redditi... possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo».
  Inoltre, laddove non sia possibile, ovvero non sia più possibile per decorrenza dei termini, utilizzare la modalità di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il contribuente può recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal pagamento del saldo.
  Diversamente, l'Agenzia non ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la procedura prevista nella circolare n. 31/E del 2013, in quanto la mancata indicazione della deduzione nel periodo di imposta di competenza non costituisce un «errore contabile». Gli errori contabili, come chiarito dalla stessa circolare n. 31/E del 2013, sono quelli derivanti dalla mancata imputazione in bilancio nel corretto esercizio di competenza di componenti negativi o positivi di reddito (in base al dettato normativo recato dall'articolo 109 del TUIR). Nella fattispecie in esame, diversamente, i contribuenti non hanno commesso nessun «errore contabile» (spesso evidenziando, anzi, correttamente in bilancio l'investimento ambientale realizzato), bensì hanno omesso, per ragioni prudenziali frutto di proprie scelte discrezionali, di avvalersi dell'agevolazione in esame in sede di dichiarazione dei redditi.
  Ciò rappresentato, l'Agenzia delle entrate ribadisce la correttezza operato dei propri Uffici territoriali che non hanno considerato applicabile alla fattispecie in esame l'iter procedurale delineato dalla circolare n. 31/E del 2013.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica energetica

energia solare

finanziamento dell'industria