ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06609

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSTO MIRKO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/10/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06609
presentato da
BUSTO Mirko
testo presentato
Giovedì 8 ottobre 2015
modificato
Martedì 13 ottobre 2015, seduta n. 501

   BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI, DADONE. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il 2 marzo 2002 la magistratura ha ordinato il sequestro di due depositi di pet-coke dell'Agip di Gela per infrazioni delle norme sull'ambiente, in particolare del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di trattamento e di gestione dei rifiuti;
il 7 marzo dello stesso anno, il Governo Berlusconi ovviò al provvedimento di sequestro presentando il decreto-legge n. 22, con il quale il pet-coke ha smesso di essere considerato nel nostro ordinamento un rifiuto pericoloso ed è diventato un combustibile; a seguito di queste nuove norme, pochi giorni dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, esattamente l'11 marzo 2002, la Guardia di finanza ha provveduto al dissequestro dello stabilimento di Gela;
il decreto varato con urgenza dal Governo Berlusconi non ha preso in considerazione le problematicità ambientali e per la salute umana del pet-coke ma, come si evince nella relazione tecnica, il decreto del Governo Berlusconi ha considerato la combustione di pet-coke nella centrale di Gela sicura «in considerazione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale»;
la normativa sul pet-coke in Italia è sempre stata problematica; infatti, già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995 lo classificava come combustibile, e la legge finanziaria del 1999 lo comprendeva della disciplina sulla carbon tax; per altro verso, invece, in base ad un orientamento giurisprudenziale confermato anche dal decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Gela nel 2002, era considerato tra i rifiuti da lavorazioni industriali da ricomprendere nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in tal caso, gli impianti alimentati con questo combustibile si configuravano come inceneritori abusivi;
il pet-coke è l'ultimo prodotto delle attività di trasformazione del petrolio, e per questo viene considerato un prodotto di scarto, che si ottiene da un processo di idroconversione catalitica che consente la conversione completa dell'asfaltene (la componente dura degli oli pesanti) in prodotti leggeri, riducendo a zero la produzione di residui sia liquidi che solidi (carbone e gas) che normalmente derivano dalla raffinazione del petrolio non-convenzionale;
a causa della sua composizione contenente alte percentuali di sostanze estremamente pericolose, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, deve essere trattato con molta prudenza; infatti le attività di carico, scarico e deposito del pet-coke devono seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della sanità (28-4-1997) concernente il trasporto di sostanze pericolose, proprio per evitare di sollevare polveri che verrebbero inalate con gravi rischi per la salute;
diversi studi hanno dimostrato che le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene; la prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri;
in particolare, il vanadio assorbito in quantità troppo elevate può avere effetti nocivi per la salute umana: per inalazione può causare irritazione di polmoni, gola, occhi e cavità nasali; mentre la sua assunzione può provocare malattie cardiache e vascolari, infiammazione di stomaco e intestino, danneggiamento del sistema nervoso, sanguinamento di fegato e reni, eruzioni cutanee, tremore e paralisi, sanguinamento del naso e mal di gola, indebolimento, malessere e mal di testa, stordimento, mutazioni comportamentali;
il vanadio, inoltre, causa l'inibizione anche di certi enzimi negli animali, e ciò ha notevoli effetti neurologici, disturbi di respirazione, paralisi e gli effetti negativi su fegato e reni, danni riproduttivi degli animali maschi e accumulo nella placenta delle femmine e, poiché le operazioni di carico e scarico vengono eseguite nei porti, la pericolosità del vanadio è collegabile anche al bioaccumulo, ovvero alla maggiorata concentrazione di tale elemento nella fauna ittica (granchi, mitili);
il carattere «pericoloso» del pet-coke può essere rinvenuto nella sua infiammabilità e, allo stato delle conoscenze attuali, appare riconducibile a quanto descritto dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2003, «Attuazione delle direttive 199/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile»;
la società Unicalce spa di Bernezzo ha recentemente presentato alla Provincia di Cuneo la richiesta per poter convertire il suo secondo forno da metano a pet-coke e, anche in questo caso, la motivazione di tale intervento è da rinvenire nella crisi economica del settore e nel tentativo di salvare la competitività dell'impianto e, ovviamente, i 44 posti di lavoro impiegati attualmente nell'azienda –:
se i Ministri non ritengono che l'espansione dell'utilizzo di pet-coke in Italia sia da considerare un pericolo per la salubrità dell'ambiente e delle salute umana, specialmente per quanto concerne la sicurezza nel trasporto di questo prodotto; se non ritengano di dover assumere iniziative normative per rendere maggiormente restrittivo l'utilizzo e il trasporto del pet-coke, escludendo altresì l'autorizzazione in caso di mero vantaggio economico, e prevedere delle disposizioni, anche di carattere economico, per scoraggiare l'utilizzo di questo combustibile, considerato che l'alta pericolosità di questo prodotto è ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale. (5-06609)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

sicurezza dei trasporti

inquinamento da idrocarburi