ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06605

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 08/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/10/2015

SOLLECITO IL 15/03/2016

SOLLECITO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06605
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in tema di affidamento dei minori nelle coppie genitoriali conflittuali, nel corso degli anni, tra il 1977 e il 2014 sono stati pubblicati, su riviste internazionali con revisione «peer in review» o in report governativi, 76 studi fondati sul confronto tra affido materialmente esclusivo e affido materialmente condiviso e tali studi esprimono il pensiero della comunità scientifica internazionale basato su risultanze concrete;
   tutti questi studi sono stati infatti analizzati in via metanalitica da due differenti ricerche (in parte sovrapposte, relativamente a 14 ricerche) con parametri d'accesso differenti;
   la professoressa tedesca Hildegunde Suenderhauf ha selezionato 50 studi pubblicati tra il 1977 e il 2013 includendo come criterio di affido materialmente condiviso anche i pochissimi studi che consideravano come tale la suddivisione 25-75 per cento e ne analizzato le conclusioni: esse sono risultate inequivocabili. Solo due studi (4 per cento) avevano dato risultati negativi per l'affido materialmente condiviso, undici o non avevano mostrato influenze oppure avevano mostrato alcuni effetti negativi neutralizzati da altri positivi (gruppo di studi detto neutrale o misto). Trentasette (74 per cento), però, avevano prodotto inequivocabili risultati positivi per l'affido materialmente condiviso (Suenderhauf 2013);
   si precisa inoltre che uno di questi due studi negativi, quello di Mc Intosh del 2008, è stato fatto oggetto di censure per vizi metodologici e ridotte dimensioni della campionatura e parzialmente rinnegato dalla stessa autrice;
   in questa casistica di 50 studi l'affido materialmente condiviso era rappresentato, come dianzi accennato, da provvedimenti giudiziari che contemplavano una distribuzione dei tempi di coabitazione inclusa nel range 25-75 per cento fino al 50-50, con la massima concentrazione attorno al range 33-66;
   l’International Council on Shared Parenting, sulla base della revisione della letteratura scientifica, ha stabilito nel convegno internazionale di Bonn del luglio 2014 come il miglior interesse standard del minore sia rappresentato da disposizioni giudiziarie che prevedano tempi di coabitazione e cura compresi fra il 66-33 per cento e il 50-50 per cento, tra l'altro nella revisione dei 50 studi sopra citati i risultati migliori si hanno proprio per la suddivisione paritaria dei tempi;
   la seconda metanalisi è quella della professoressa Linda Nielsen che ha incluso i 40 studi pubblicati tra il 1989 e il 2014 che paragonavano i risultati sul benessere della prole derivanti dall'affido materialmente esclusivo rispetto a quello materialmente condiviso, quest'ultimo inteso però come quella forma di affido in cui la prole trascorreva non meno del 35 per cento con ognuno dei due genitori, quindi con limite più alto rispetto a quello deciso dalla professoressa Suenderhauf;
   le conclusioni sono state riassunte all'autrice in quattro punti:
    a) l'affido materialmente condiviso era legato a migliori risultati per i minori di tutte le età per un vasto range di parametri emozionali, comportamentali e salute fisica;
    b) non c'era alcuna evidenza convincente che il pernottamento presso il padre o l'affido materialmente condiviso fossero collegati a risultati negativi per bambini anche piccoli di età 1-4 anni;
    c) i risultati non sono positivi quando c’è una storia di violenza o quando i bambini non amano stare col padre;
    d) anche se le coppie con affido materialmente condiviso dei figli tendono spesso ad avere entrate economiche più alte e minori conflitti verbali che gli altri genitori, questi due fattori non spiegano i migliori risultati per i figli;
   il Consiglio d'Europa, fondandosi per il versante scientifico proprio su queste ricerche ha deliberato in data 2 ottobre 2015 con 46 voti a favore e due sole astensioni una risoluzione con la quale si invitano tra l'altro gli Stati membri a promuovere la «shared residence», definita nella relazione introduttiva: «come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre» e ad incentivare l'adozione di piani genitoriali dettagliati;
   l'Italia, come chiaramente illustrato da una approfondita ricerca del pediatra Vittorio Vezzetti pubblicata sulla rivista della società italiana di pediatria preventiva e sociale e presentata presso il Parlamento europeo, all'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni unite e per i diritti umani e al quinto convegno europeo degli assistenti sociali, è tra i fanalini di coda in Europa per quanto riguarda la «shared residence» e la probabilità di un minore di mantenere un contatto con uno dei genitori dopo la separazione e pure l'affido alternato;
   mentre sui siti web di diversi tribunali, ad esempio quello di Brescia, compaiono suggerimenti di accordo per separazione consensuale che prevedono una distribuzione dei tempi squilibrata, 85 per cento-15 per cento, si riscontra che solo il tribunale di Perugia attua un protocollo in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa prevedendo tempi equipollenti da trascorrere con padre e madre e piani genitoriali dettagliati –:
   se sia a conoscenza degli studi testé richiamati;
   se intenda prendere in considerazione la letteratura scientifica internazionale su questo delicato argomento così come ha fatto il Consiglio d'Europa allo scopo di porre rimedio ad una situazione pregiudizievole per centinaia di migliaia di minori italiani;
   se intenda promuovere il recepimento della risoluzione del Consiglio d'Europa;
   se intenda attivarsi per promuovere l'adozione del protocollo del tribunale di Perugia da parte del maggior numero di tribunali possibili;
   se intenda favorire, per quanto di competenza, un rapido iter dei numerosi progetti di legge di riforma dell'affido condiviso presentati nei due rami del Parlamento. (5-06605)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

benessere degli animali

Consiglio d'Europa