ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06596

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/09900
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/10/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/10/2015

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06596
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

   PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'azienda Pali Italia (ex Tecnopali), ditta specializzata nel settore illuminazione, telecomunicazioni e alta tensione che opera a Parma e ad Anagni (Frosinone) da oltre trent'anni, a fronte del calo della domanda di mercato e della necessità di ristrutturare la propria posizione debitoria nei confronti delle banche, culminata nel gennaio 2013 con la richiesta di concordato preventivo, ha prospettato nei mesi scorsi la definizione di un nuovo piano industriale che avrebbe reso necessario un forte ridimensionamento dell'organico;
   il 28 novembre 2013 la Pali Italia s.p.a. ha sottoscritto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un accordo di cassa integrazione guadagni straordinaria con le organizzazioni sindacali in favore di un massimo di 208 unità lavorative. Il trattamento è stato autorizzato con decreto ministeriale n. 78503 del 28 gennaio 2014 e successivamente prorogato con decreto ministeriale n. 84388 del 17 settembre 2014 fino al 19 novembre 2014;
   il 27 gennaio 2015 l'azienda ha depositato presso la cancelleria del tribunale di Parma il ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco e nel corso della riunione svoltasi il 4 marzo 2015 al Ministero ha espresso la necessità di cessare le attività svolte presso i siti di Parma e Anagni (FR) convenendo con le organizzazioni sindacali di avanzare un'ulteriore richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi aziendale e cessazione di attività per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 19 febbraio 2015 in favore di un numero massimo di 156 unità lavorative;
   il 12 giugno 2015 l'amministrazione ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 l'istanza presentata potrà essere presa in considerazione limitatamente al raggiungimento del limite dei 36 mesi di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, ma, considerato che gli stabilimenti di Anagni (FR) e Parma hanno già usufruito rispettivamente di 33 e 34 mesi di integrazione salariale, l'istanza non potrà sostanzialmente essere accolta per il periodo richiesto e concordato con le organizzazioni sindacali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e di quali iniziative intenda farsi promotore al fine di scongiurare che oltre 150 lavoratori rimangano privi di strumenti di ammortizzazione sociale a fronte di una crisi aziendale che pare essere ancora oggi in piena evoluzione. (5-06596)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06596

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Maestri – inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Pali Italia S.p.A., avente sede legale e unità produttiva in Parma ed ulteriore unità produttiva in Anagni, operante nel settore dell'illuminazione, delle telecomunicazioni e dell'alta tensione – faccio presente quanto segue.
  Lo scorso 27 gennaio Pali Italia S.p.A., denunciando una situazione di grave crisi, ha depositato presso il tribunale di Parma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, entro un successivo termine fissato dal giudice, la proposta, il relativo piano e la documentazione di cui all'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare.
  Lo scorso 17 luglio, tuttavia, Pali Italia S.p.A. ha presentato presso il medesimo tribunale un'istanza di fallimento, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di addivenire alla formulazione di una proposta di concordato fondata su un piano fattibile e dando atto di versare in stato di insolvenza. Conseguentemente, lo scorso 21 luglio, Pali Italia S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del giudice fallimentare presso il Tribunale di Parma.
  In siffatto contesto, la curatela fallimentare, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, ha deciso di non voler subentrare in luogo dell'impresa fallita nella esecuzione dei rapporti di lavoro pendenti alla data della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare.
  Allo stato attuale infatti – ad eccezione delle poche unità lavorative che hanno continuato a lavorare per assolvere le incombenze necessarie alla procedura fallimentare – le attività presso le due unità operative sono cessate, con conseguente impossibilità di utilizzare il personale in forza, né è prevista la loro prosecuzione nemmeno in esercizio provvisorio. Pertanto, lo scorso 2 settembre, la curatela fallimentare ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura mobilità, dichiarando un esubero di 153 unità lavorative, pari all'intero organico aziendale.
  Al riguardo, faccio presente che – a seguito della conclusione, lo scorso 2 ottobre, della prima fase della predetta procedura (cosiddetta fase sindacale) con un mancato accordo tra le parti – i curatori fallimentari hanno richiesto ai competenti uffici del Ministero che rappresento un incontro per l'espletamento della successiva fase cosiddetta amministrativa.
  Informo, in proposito, che – proprio nella giornata di ieri – si è tenuto un primo incontro, all'esito del quale le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione per il prossimo 19 ottobre, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla procedura in corso e di proseguire nel confronto.
  Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante – inerente alle iniziative da intraprendere affinché i lavoratori dell'impresa non rimangano privi di strumenti di ammortizzazione sociale – faccio presente quanto segue:
   lo scorso 4 marzo – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale le parti hanno concordato il ricorso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991 – al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per «crisi aziendale per cessazione di attività a 12 mesi» a decorrere dal 19 febbraio 2015, in favore di un numero massimo di 156 unità lavorative (di cui 76 occupate presso la sede di Parma e 80 presso quella di Anagni).
  Successivamente, il 30 settembre, i medesimi uffici hanno comunicato – ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 – la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di CIGS presentata dall'impresa in conformità al precedente accordo del 4 marzo. L'esame della documentazione, infatti, ha consentito di accertare che – dalla somma dei periodi di CIGS con quelli di CIGO fino a quel momento usufruiti dall'impresa – la stessa ha beneficiato complessivamente di 33 mesi di trattamento di integrazione salariale, per l'unità di Anagni, e di 34 per quella di Parma. Pertanto, l'accoglimento della nuova istanza di CIGS per 12 mesi comporterebbe il superamento, per entrambe le unità produttive, del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio di riferimento (11 agosto 2010-11 agosto 2015) previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
  I predetti uffici hanno altresì precisato che la concessione dei periodi di CIGS che residuano al raggiungimento, da parte delle due unità produttive, del limite massimo di 36 mesi non garantirebbe comunque un'adeguata ed efficiente gestione dei lavoratori in esubero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 31826 del 2002.
  Inoltre, non è nemmeno ipotizzabile un ulteriore ricorso al trattamento di CIGS per procedure concorsuali, avendo l'azienda utilizzato il limite massimo consentito dalla normativa per questa fattispecie (dodici mesi più sei mesi di proroga).
  Da ultimo, tengo a precisare che l'impresa purtroppo non può beneficiare nemmeno del trattamento di CIG in deroga in quanto l'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 83473 del 1o agosto 2014 stabilisce che il predetto trattamento non può essere in ogni caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

politica industriale

impresa in difficolta'