ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06559

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 495 del 02/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/10/2015
Stato iter:
30/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2016
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 30/03/2016
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2015

DISCUSSIONE IL 30/03/2016

SVOLTO IL 30/03/2016

CONCLUSO IL 30/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06559
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo presentato
Venerdì 2 ottobre 2015
modificato
Venerdì 30 ottobre 2015, seduta n. 513

   MASSIMILIANO BERNINI, LUPO, GALLINELLA, GAGNARLI, BENEDETTI, PARENTELA e L'ABBATE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», all'articolo 2 «Finalità ed ambito di applicazione», comma 3, riporta che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
per ciascuna delle suddette categorie sono previsti procedimenti differenziati, più semplici per le attività di categorie A e B;
in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, è competente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
secondo il comma 2 dello stesso articolo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica;
il punto 12 dell'Allegato I riporta: i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc; categoria A: liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 oC per capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 9 mc; categoria B: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 50 mc, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A; categoria C: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc;
nella scheda di sicurezza dell'oliva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nelle informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali e indicazioni generali, è scritto:
cambiamento di stato: Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: >ca. 350 oC;
punto di infiammabilità: 288 oC;
temperatura di accensione: >240 oC;
pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo;
densità a 20 oC: 0,91 g/cm3;
solubilità in/Miscibilità con acqua: Insolubile;
secondo la direttiva 67/548/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 1272/2008, e i vari recepimenti nazionali, concernenti la classificazione, l'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, queste vengono classificate secondo tre livelli di infiammabilità decrescenti: altamente infiammabili (F+), facilmente infiammabili (F) e infiammabili;
sono altamente infiammabili le sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 oC e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35 oC; facilmente infiammabili, le sostanze non altamente infiammabile, spontaneamente infiammabili all'aria o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e quindi infiammarsi, oppure le sostanze che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di accensione e che continua a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente, o anche le sostanze o preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 oC, ma che non è altamente infiammabile; infiammabile, le sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è compreso tra 21 e 55 oC;
un lubrificante è una sostanza, in genere liquida e di origine fossile, che interposta tra due superfici ne riduce l'attrito e l'usura, creando un sottilissimo strato che consente la separazione fra le due superfici a contatto;
è detto fluido diatermico, il fluido usato in impianti termici per scambiare e trasportare calore;
è opinione degli interroganti che l'olio di oliva per le proprie caratteristiche fisicochimiche non rientri in nessuna delle classificazioni precedenti, ma può essere annoverato tra i «combustibili», ovvero nelle sostanze che ossidate in un processo di combustione, sprigionano energia termica;
presso il sito per la consultazione diretta del Corpo nazionale di vigili del fuoco, alla domanda posta da un utente che testualmente riporta: «un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011», la risposta è stata: «Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 in funzione della quantità depositata»;
l'interpretazione dei vigili del fuoco non chiarisce se gli oli d'oliva siano liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, considerato che gli oli d'oliva non sono diatermici, requisito posto per tutte le fattispecie considerate per rientrare nella norma;
con la legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del decreto «Milleproroghe» 2015, per i nuovi soggetti obbligati ad ottemperare alla normativa antincendio, è prevista una proroga, con presentazione del progetto di valutazione antincendio ai vigili del fuoco entro il 1o novembre 2015 e presentazione della Scia entro il 6 ottobre 2016;
ai sensi del punto 12 dell'Allegato I, i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacitò geometrica complessiva superiore a 1 mc, rientrano nella categoria «B» e nella categoria «C» qualora superino i 50 mc –:
se i depositi di olio di un frantoio per la molitura delle olive siano ricompresi nel punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, come da interpretazione del Comando nazionale dei vigili del fuoco;
qualora tali depositi non rientrino nel punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, in quale delle altre «attività» del medesimo allegato siano ricompresi;
quale siano le caratteristiche fisicochimiche dell'olio d'oliva legalmente riconosciute;
se abbia previsto di assumere iniziative per l'emanazione di specifiche regole tecniche per gli impianti di stoccaggio degli oli di origine vegetale che tengano conto del loro peculiare rischio antincendio, difficilmente assimilabile a quello degli altri liquidi infiammabili o combustibili, in modo da prevenire uno sproporzionato ed oneroso adeguamento dei depositi dei frantoi. (5-06559)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-06559
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro gli incendi

incendio

protezione civile