ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06550

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 494 del 01/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/10/2015
Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 31/03/2016
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/10/2015

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

SVOLTO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06550
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Giovedì 1 ottobre 2015, seduta n. 494

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha modificato il trattamento economico dei professori universitari, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della carriera pregressa in occasione del passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore, oppure dalla seconda alla prima fascia;
   le nuove tabelle stipendiali possono generare, in alcuni casi, una riduzione dello stipendio in occasione di una promozione;
   il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, affronta nell'articolo 4 questa problematica disponendo che i professori universitari, in specifici casi, possono esercitare l'opzione di mantenere il regime stipendiale previgente;
   il comma 2 del citato articolo 4 stabilisce che l'opzione «può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2»;
   d'altra parte l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha bloccato il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici a quello fruito nel 2010, blocco che è stato più volte prorogato ed è ancora vigente per il personale universitario;
   ne segue che dal primo gennaio 2011 non si è più verificato per nessun docente universitario il diritto all'attribuzione di una nuova classe stipendiale;
   di conseguenza ci sono alcuni professori universitari che non sono stati messi finora in grado di esercitare l'opzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e quindi hanno ricevuto e stanno ricevendo un forte e ingiusto danno stipendiale, ben al di là del blocco disposto dalla legge –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative, per via amministrativa o normativa, affinché, in vigenza del blocco delle classi stipendiali dei docenti universitari, sia comunque consentito agli aventi diritto di esercitare l'opzione per un regime stipendiale più conveniente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011. (5-06550)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06550

  Con riferimento a quanto prospettato dall'On.le interrogante, si ricorda che il blocco degli scatti stipendiali dei docenti universitari è stato introdotto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 originariamente per un triennio, termine poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015).
  Stante il disposto dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 208 del 2015 (stabilità 2016), non sono state previste ulteriori proroghe, conseguentemente il sistema di progressione economica dei docenti universitari, di cui alla legge n. 240 del 2010, va definitivamente a regime con l'anno 2016 secondo le norme dettate dall'apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011.
  In particolare, il citato d.P.R. disciplina dettagliatamente tre ipotesi.
  La prima ipotesi riguarda i docenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 (cioè al 29 gennaio 2011) e che ad oggi non hanno cambiato qualifica, ovvero professori e ricercatori a tempo indeterminato assunti dopo l'entrata in vigore della medesima legge sulla base di procedure indette prima dell'entrata in vigore della stessa.
  Per questa tipologia di docenti l'articolo 2, comma 2, del Regolamento prevede prima il passaggio automatico nella classe o scatto stipendiale successivi a quello in godimento al 29 gennaio 2011 (o successivo alla conferma in ruolo per coloro che sono stati assunti dopo la suddetta data, ma sulla base di procedure indette precedentemente) e successivamente il passaggio al regime stipendiale di progressione triennale delle classi (passaggio vincolato a positiva valutazione).
  È opportuno ricordare che nel 2016 il passaggio alla classe stipendiale successiva potrà avvenire solo per coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nel corso dell'anno 2009 e che, non potendo passare alla classe successiva nel periodo 2011/2015, maturano i requisiti per il passaggio di classe nel corso dell'anno 2016. Successivamente, nel 2017 tale passaggio riguarderà coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nell'anno 2010. In questa categoria rientrano anche coloro che, pur non avendo cambiato qualifica, hanno cambiato sede di servizio essendo risultati vincitori nel periodo 2011/2015 di procedure attivate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010.
  La seconda ipotesi riguarda i docenti che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e nel frattempo hanno cambiato qualifica in quanto vincitori di procedure indette in base agli articoli 18 e 24 della stessa legge. Per questi docenti si applica direttamente il regime di progressione triennale delle classi, previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge. Va rilevato che per coloro che rientrano in questa tipologia di situazione il blocco degli scatti stipendiali previsto dal decreto legge n. 78 del 2010 non ha avuto alcun effetto, in quanto non si tratta di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi ma il passaggio di classe è sottoposto a valutazione.
  La terza ipotesi prende in considerazione i docenti che hanno preso servizio per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 in quanto vincitori di procedure aperte indette in base all'articolo 18 della stessa. Per questi docenti si applicherà direttamente il regime di progressione triennale delle classi, anche in questo caso previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, secondo lo stesso meccanismo citato per la seconda ipotesi.
  Si ricorda infine che il medesimo Regolamento, all'articolo 4, disciplina l'opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente all'entrata in vigore della legge n. 240 per il nuovo regime di cui all'articolo 3. Si tratta di disposizione di garanzia, volta sia ad assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, così come prescritto dall'articolo 8 della legge n. 240, sia ad assicurare il mantenimento del regime stipendiale in godimento al momento del passaggio dal vecchio regime delle progressioni per classi e scatti biennali al nuovo regime della progressione triennale.
  Il quadro normativo sopra delineato non consente, allo stato, l'esercizio dell'opzione fuori dalle ipotesi e in assenza del verificarsi delle condizioni disciplinate dal Regolamento.
  Occorre, peraltro, evidenziare che il Ministero sta completando i conteggi necessari per la quantificazione dell'impatto che il blocco degli scatti stipendiali ha avuto sul sistema. Una volta completata l'analisi descritta e alla luce dei risultati della stessa, potranno essere valutate eventuali proposte correttive alla normativa vigente. Va, comunque, tenuto presente che qualsiasi intervento volto ad assicurare una qualche forma di «recupero» degli scatti stipendiali, bloccati dai provvedimenti finanziari negli anni 2011/2015 per motivi legati al necessario riequilibrio delle finanze pubbliche, richiederà il reperimento di un'adeguata copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

personale di ricerca

retribuzione del lavoro