ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06546

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 494 del 01/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
DELL'ARINGA CARLO PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 01/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06546
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Giovedì 1 ottobre 2015, seduta n. 494

   PATRIZIA MAESTRI, GIACOBBE, BARUFFI, ALBANELLA, DELL'ARINGA, MICCOLI, CASELLATO, DI SALVO e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha previsto, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (assicurazione sociale per l'impiego), intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2013, è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NAspI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;
   il successivo comma 34 ha chiarito che, per il periodo 2013-2015 il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
   per quanto riguarda il punto a) la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano i rapporti di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto di cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati e quindi per loro, di fatto, non sussiste alcuno stato di disoccupazione;
   tale principio è stato recentemente ribadito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 12/2015 laddove si afferma: «La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l'estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione personale da parte dell'impresa subentrante»;
   il 31 dicembre 2015 giungerà a termine il periodo di esonero dal pagamento del contributo di cui al comma 31 per la tipologia di licenziamenti definiti ai punti a) e b) del comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 –:
   se il Ministro interrogato non intenda promuovere un'iniziativa normativa finalizzata a rendere definitiva la previsione di cui al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, esonerando dal pagamento del contributo previsto dal comma 31, in particolare, quei licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale. (5-06546)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

clausola sociale

licenziamento

cessazione d'impiego