ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06513

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 492 del 29/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 29/09/2015
Stato iter:
30/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2015
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 30/09/2015
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2015

SVOLTO IL 30/09/2015

CONCLUSO IL 30/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06513
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 29 settembre 2015, seduta n. 492

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'Unione europea, in primis tende a marginalizzare il ruolo degli inceneritori nel processo di gestione dei rifiuti, contestando in tal senso anche la normativa italiana che riconosce anche ai termovalorizzatori gli incentivi. (CIP6 e certificati verdi), riferiti alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili;
   la perseveranza nelle scelte a favore dell'incenerimento dei rifiuti è data, in primo luogo, proprio dall'incentivazione tariffaria dell'energia prodotta da tale tipo di impianti prevista dalla normativa italiana, che include i termovalorizzatori tra i beneficiari di incentivi, senza alcuna distinzione tra fonti organiche e fonti non biodegradabili; l'incenerimento dei rifiuti è la pratica con minima sostenibilità nell'ambito della gerarchia europea dei rifiuti, che privilegia invece il recupero di materia;
   in contrasto con le direttive europee, l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 dispone che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico, fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»;
   il primo impianto italiano di incenerimento, funzionale anche al recupero energetico, è l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Padova-San Lazzaro, risalente agli anni ’50 e messo in funzione nel 1962, con potenzialità nominale del forno di 140 t/giorno e generazione di 1,4 MWh/giorno. L'impianto venne successivamente ampliato e modificato per– adeguarlo alla normativa sopravvenuta, fino ad assumere l'attuale conformazione; con tre linee di incenerimento, una capacità nominale complessiva di 600 t/giorno di rifiuti e una produzione di energia elettrica (al netto dell'autoconsumo) superiore di 95 GWh/giorno;
   da cronaca di stampa (Corriere di Verona 10 febbraio 2012) l'ingegnere Sergio Trapanotto, artefice della III linea dell'impianto di San Lazzaro, in occasione della visita di un gruppo di giornalisti veronesi all'inceneritore così dichiara: «mi raccomando si chiama inceneritore non termovalorizzatore, alla gente bisogna dire la verità. La verità è che l'impianto non serve a produrre energia ma a bruciare rifiuti. Ciò che ricaviamo dalla produzione di energia è marginale, non basterebbe a sostenere i costi»;
   il termovalorizzatore di via Manin, a Sesto S. Giovanni, è composto di tre linee d'incenerimento parallele, ciascuna con potenzialità pari a un terzo di quanto autorizzato, che consentono di produrre energia elettrica (che, per la parte eccedente gli autoconsumi interni, è ceduta alla rete elettrica nazionale) ed energia termica (che è utilizzata per il teleriscaldamento della città di Sesto San Giovanni). Esso, seppur di taglia piccola, ha le migliori tecnologie di settore e dal 2004 è gestito direttamente dalla società CORE, proprietaria dell'impianto. In totale, vengono trattate nell'impianto di via Manin circa. 70.000 t/anno. Complessivamente la popolazione equivalente servita dal termovalorizzatore CORE può essere stimata in circa 350.000 abitanti;
   come è noto, a partire dal 21 settembre 2010 è scaduta la convenzione CIP6/92 e, quindi, l'impianto di Sesto S.Giovanni è passato alla condizione di autoconsumo dell'energia prodotta e necessaria al suo funzionamento, cedendo la quota residua ai prezzi del mercato libero dell'energia elettrica;
   il 27 settembre 2012 al lab-meeting di Ravenna «no Ambiente», la dottoressa Anna Moretto, facente parte dell'Ente di Bacino Padova 2, durante la presentazione dell'analisi sulle tariffe degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, mette, in risalto, nello specifico dell'impianto di incenerimento di Padova, come su una quantità di energia prodotta nell'anno 2010 pari a 15.275.616 kWh, 8.241.318 kWh sono utilizzati per autoconsumo per il funzionamento dell'impianto di incenerimento, 6.794.336 kWh sono ceduti al gestore dell'impianto di produzione CDR e compost presenti nell'impianto stesso e i rimanenti 239.962 kwh sono ceduti in rete al Gestore Rete Trasmissione Nazionale (GRTN);
   il caso degli inceneritori di Padova e di Sesto San Giovanni porta a ipotizzare come la produzione energetica da incenerimento dei rifiuti costituisca una modalità non sostenibile di gestione dei rifiuti stessi anche sul versante energetico; risulta infatti che oltre all'autoconsumo diretto, una porzione cospicua dell'energia prodotta venga spesa in impianti connessi alla selezione dei rifiuti per l'immissione nell'inceneritore stesso (CDR) e va chiarita l'eventuale incentivazione della produzione di questa quota energetica (dai dati della professoressa Moretto sembrerebbe più redditizio il consumo da parte degli impianti della filiera che la cessione in rete);
   in Italia, i costi dello smaltimento dei rifiuti, tramite incenerimento sono indirettamente sostenuti dagli enti governativi e territoriali sotto la forma di incentivi alla produzione di energia elettrica, da fonte rinnovabile;
   le modalità di finanziamento sono due, correlate ma diverse: pagamento maggiorato dell'elettricità prodotta per 8 anni (incentivi cosiddetti CIP 6); riconoscimento di «certificati verdi» che il gestore dell'impianto può rivendere (per 12 anni);
   sulla base delle criticità evidenziate, in virtù del principio di sostenibilità economica degli impianti di incenerimento, appare necessario assumere opportune iniziative di verifica e comparazione economica durante il tempo in cui sono stati erogati gli incentivi per le energie rinnovabili e dopo la scadenza di tale stanziamento (CIP6 e «certificati verdi») nonché verifiche sugli esiti delle attività di produzione energetica, atte a dimostrare la reale necessità di garantire la sicurezza nazionale attraverso la gestione dei rifiuti finalizzata all'autosufficienza, affinché essa stessa non comporti il depauperamento delle risorse economiche e ambientali necessarie alla realizzazione della filiera virtuosa dei rifiuti –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, per quanto di competenza, di assumere opportune iniziative di monitoraggio sulle emissioni inquinanti degli impianti di incenerimento, al fine di valutarne l'impatto ambientale, in previsione di una eventuale revisione della normativa in materia di erogazione degli incentivi per le energie rinnovabili. (5-06513)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06513

  In base alle vigenti normative di settore, la competenza in materia di autorizzazione di progetti relativi agli impianti di gestione rifiuti, comprese gli impianti di incenerimento, è in capo alle amministrazioni regionali (articolo 196, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006).
  Tali procedimenti autorizzatori non prevedono la partecipazione del Ministero dell'ambiente in nessuna fase.
  Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 208 predetto, per quanto attiene gli impianti di incenerimento di rifiuti, l'autorizzazione deve indicare anche «i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico».
  Il Titolo III-bis della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, prescrive ulteriori elementi nell'atto autorizzativo inerenti alle procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione.
  A ciò si deve aggiungere che, nella totalità dei casi, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani in esercizio a livello nazionale sono soggetti anche alle procedure di cui Titolo III-bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevedono «nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'acquisizione dei pareri delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente».
  Da ultimo, e con specifico riferimento alle modalità di monitoraggio sulle emissioni inquinanti degli impianti di incenerimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 197, comma 1, lettera b) e dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il controllo sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, è attribuito alle regioni o province, che a tal fine possono avvalersi anche delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
  Per quanto sopra rappresentato, si ritiene non percorribile un'ulteriore iniziativa, rispetto a quanto già disciplinato dalla vigente normativa, in materia di monitoraggio sulle emissioni inquinanti degli impianti di incenerimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

produzione d'energia

energia rinnovabile