ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 492 del 29/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: MATARRESE SALVATORE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 29/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 29/09/2015
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 29/09/2015
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 29/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 29/09/2015
Stato iter:
30/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2015
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 30/09/2015
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2015

SVOLTO IL 30/09/2015

CONCLUSO IL 30/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06511
presentato da
MATARRESE Salvatore
testo di
Martedì 29 settembre 2015, seduta n. 492

   MATARRESE, DAMBRUOSO, D'AGOSTINO e VARGIU. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca norme in materia ambientale, sanziona, prevedendone una specifica contravvenzione, chiunque effettui attività di raccolta e di recupero di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione;
   in base alla rigida interpretazione della predetta disposizione normativa, con riguardo alla raccolta e al recupero dei rifiuti individuati «quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi», come da decreto 22 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 12 novembre 2008, rubricato al n. 265 e reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni singolo esercizio commerciale, concedente della società concessionaria a essa affiliata in virtù di accordo di franchising, si troverebbe a dover affrontare una serie di problematiche evidenti in quanto dovrebbe attivarsi per richiedere di volta in volta un'autorizzazione ad hoc per la sola e mera raccolta dei rifiuti proveniente dall'acquirente-cliente finale, si tratterebbe quindi di più di 10.000 autorizzazioni;
   un'interpretazione così rigida sarebbe causa di una serie di effetti negativi sia dal punto di vista ambientale, in quanto inficerebbe il corretto e celere smaltimento del rifiuto qualora il negozio non avesse richiesto ovvero ottenuto l'autorizzazione in questione (per cui l'acquirente-cliente finale disperderebbe il rifiuto riponendolo indistintamente nei raccoglitori urbani senza possibilità di recuperarlo), sia per quanto riguarda le procedure amministrative, gli adempimenti e i costi ai quali sarebbero sottoposti gli esercenti;
   tale interpretazione apparirebbe poi in aperto contrasto con:
    a) i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti individuati dall'articolo 179 dello stesso decreto legislativo, per cui quello principale è «il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria» e, allo scopo di incentivare tale recupero, vengono adottate misure in via di priorità;
    b) l'obiettivo previsto dal successivo articolo 181 in ordine al recupero dei rifiuti, in base al quale «ai fini di un corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo, o altre forme di recupero»;
    c) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 ottobre 2008, peraltro espressamente dedicato alla «Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti — cartucce per stampanti», che ha ravvisato «l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi». Tale rigida interpretazione non semplificherebbe la richiesta di autorizzazione in capo al solo concedente, obbligando ogni singolo concessionario ad attivarsi in tal senso per ottenerla al solo fine della mera raccolta del rifiuto;
   d) l'intento del legislatore che ha fortemente voluto il decreto-legge n. 5 del 2012 cosiddetto «Semplifica Italia», per velocizzare le vie amministrative e ridurre i costi della burocrazia eliminando vincoli e liberando risorse;
   e) quanto concretamente fatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: si pensi all'autorizzazione unica, all'esenzione dall'obbligo di produrre la documentazione di impianto acustico, giusto per gli esercizi commerciali al dettaglio di cui hanno fruito più di un milione e mezzo di piccole imprese a bassa rumorosità, e a tutti gli altri provvedimenti in questo senso;
   al fine di chiarire l'autentica interpretazione della norma in questione e di disporre una serie di provvedimenti finalizzati al corretto recupero dei rifiuti e a una migliore raccolta delle cartucce esauste da parte degli acquirenti — clienti finali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbe già predisposto una bozza di accordo di programma, alla quale, però, non si è ancora dato seguito;
   le disposizioni contenute nella bozza di accordo di programma sembrerebbero positive, avrebbero trovato l'accoglimento di tutti i produttori di settore e sarebbero conformi alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 178-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla responsabilità estesa del produttore, che impone a quest'ultimo di interessarsi e rispondere dell'intero ciclo di vita della cosa prodotta o commercializzata sino alla restituzione e alla condizione di rifiuto della medesima, nonché alla direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 e al principio in essa contenuto per cui i distributori devono assicurare che i rifiuti possano essere resi gratuitamente in ragione di uno per uno; in aggiunta, qualora in luogo della restituzione venisse conferito un contributo economico in base all'oggettivo valore della cartuccia resa, verrebbe rispettata, altresì, la definizione normativa di «deposito temporaneo» di cui all'articolo 183/1, lettere bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché la cartuccia medesima sia essa esausta o solamente da rigenerare, ritornerebbe a essere di effettiva proprietà dell'originario produttore;
   le disposizioni del predetto accordo di programma, inoltre, sarebbero adeguate a soddisfare i principi della direttiva 2008/98/CEE del 19 novembre 2008 e in particolare dell'articolo 15, con riguardo alla responsabilità della gestione dei rifiuti, che stabilisce espressamente che «gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale ... provveda personalmente al trattamento dei rifiuti»;
   vi è da evidenziare che più volte alcuni produttori, per il tramite dei propri studi legali, avrebbero sottoposto la problematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiedendo peraltro un'interpretazione autentica del dettato dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma sembra che a tutt'oggi non sia ancora stata elaborata una soluzione adeguata;
   il perdurare di questo problema ha causato, nel corso del tempo, una enorme dispersione di cartucce che non sono mai state correttamente smaltite;
   se si tiene conto, infatti, che nell'arco di un anno solare vengono prodotte o semplicemente commercializzate 6 milioni di cartucce, è facile comprendere che l'attuale «incertezza normativa e procedimentale» ne ha, di fatto, impedito il recupero nella misura di circa dell'80 per cento, ossia di ben 9.600.000 cartucce in due anni, disperse nell'ambiente e di cui solo una piccola parte può considerarsi «rifiuto», poiché la maggioranza di esse sono rigenerabili e ricaricabili e, quindi, veri e propri beni produttivi;
   se intenda assumere iniziative per chiarire l'interpretazione autentica dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto quale sia lo stato di avanzamento relativo alla bozza di accordo di programma citato in premessa e quali iniziative intenda adottare affinché siano garantiti il corretto smaltimento dei rifiuti in questione nonché la semplificazione delle norme e degli adempimenti. (5-06511)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06511

  L'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto o con una ammenda a seconda della gravità del fatto.
  L'attività di raccolta destinata al successivo recupero dei rifiuti individuati «quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi», rientrando tra le attività di gestione dei rifiuti, deve pertanto essere soggetta al rilascio di una autorizzazione da parte della regione o della provincia. Con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2008, il Ministro dell'ambiente pro-tempore ha apportato alcune semplificazioni inerenti la raccolta ed il trasporto dei suddetti rifiuti rimanendo invariate le modalità autorizzative.
  La difficoltà maggiore incontrata dagli operatori del settore non è quella posta in carico al soggetto che intende esercitare l'attività di recupero o di trasporto delle cartucce di toner, bensì quella necessaria ad ottenere l'autorizzazione ai depositi da attivare presso gli esercizi commerciali. L'attività di recupero delle cartucce di toner si basa infatti su una fitta rete di depositi localizzati sul territorio nei quali i singoli utenti possono conferire le cartucce esauste, all'atto dell'acquisto di una nuova unità oppure ai fini di un mero smaltimento. Il rilascio delle autorizzazioni è nelle competenze delle diverse regioni e/o province che agiscono in modo autonomo generando anche procedure diverse spesso anche nell'ambito di una stessa regione.
  Per questo risulta difficoltoso il conseguimento dell'autorizzazione e quindi l'attivazione dei relativi depositi.
  Il problema è stato più volte posto all'attenzione del Ministero dell'ambiente, in ultimo da Buffetti ed Ecostore, le quali hanno proposto la predisposizione di un accordo di programma da sottoscrivere con il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con tale accordo si intende istituire un sistema virtuoso di raccolta dei rifiuti costituito da toner e cartucce prodotti dalle utenze domestiche che vedrebbe, nel caso specifico, il rilascio dell'autorizzazione verso Buffetti ed Ecostore all'attività di gestione dei rifiuti dalla regione o dalla provincia presso la quale grava la sede legale dell'azienda. Tale autorizzazione si estenderebbe a tutte le aree di stoccaggio presso le quali verrebbero posizionati i contenitori destinati alla raccolta delle cartucce conferite dai cittadini.
  Poiché l'attività descritta si configura senz'altro come ambientalmente virtuosa, la competente Direzione sta esaminando ogni possibilità offerta dall'articolo 206, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di accordi di programma, al fine di semplificare l'attività autorizzativa che se posta in capo ad ogni singolo esercizio commerciale vanificherebbe, di fatto, la sostanza dell'accordo stesso. Non si possono, tuttavia, nascondere le difficoltà di individuare un percorso amministrativo che, senza ledere la normativa sulle autorizzazioni, di derivazione comunitaria, consenta le semplificazioni necessarie a rendere operativo l'accordo in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio dei rifiuti

gestione dei rifiuti

rifiuti