ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06507

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 492 del 29/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
BORDO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
CASSANO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
LOSACCO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MARIANO ELISA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MASSA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
FALCONE GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/09/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/09/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 09/10/2015
Stato iter:
25/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2016
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 25/05/2016
Resoconto MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/01/2016

DISCUSSIONE IL 25/05/2016

SVOLTO IL 25/05/2016

CONCLUSO IL 25/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06507
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo presentato
Martedì 29 settembre 2015
modificato
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   MONGIELLO, REALACCI, OLIVERIO, BOCCIA, MICHELE BORDO, CAPONE, CASSANO, GINEFRA, GRASSI, LOSACCO, MARIANO, MASSA, PELILLO, VICO, FEDI, MOGNATO, D'OTTAVIO, LUCIANO AGOSTINI, PATRIARCA, ANTEZZA, MALISANI, TENTORI, PICCIONE, FREGOLENT, MANFREDI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, AMATO, RUBINATO, VENTRICELLI, D'INCECCO, ROMANINI, BOSSA, MONTRONI, ALBANELLA, ZARDINI, PREZIOSI, GRIBAUDO, CENNI, ARLOTTI, PORTA, CAPOZZOLO, VALERIA VALENTE, IACONO, FALCONE, TERROSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il 17 settembre 2015 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa (COM(2015) 460 final), che autorizza un accesso temporaneo supplementare dell'olio d'oliva tunisino nel mercato dell'Unione europea al fine di sostenere la ripresa della Tunisia dall'attuale periodo di difficoltà;
   il meritevole e condivisibile atto compiuto dalla Commissione europea mira a mantenere l'impegno di sostenere il Governo e i cittadini tunisini, approfondire le relazioni tra l'Unione europea e la Tunisia e proteggere l'economia tunisina a seguito dei recenti attentati terroristici del 26 giugno 2015 a Sousse;
   la Commissione europea propone di mettere a disposizione dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, con apertura a decorrere dall'esaurimento del già vigente contingente tariffario senza dazio di 56.700 tonnellate iscritto nell'accordo di associazione euromediterraneo, un contingente tariffario senza dazio unilaterale di ulteriori 35.000 tonnellate all'anno per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione europea, in aggiunta alle predette 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione Unione europea-Tunisia;
   le relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Tunisia sono disciplinate dall'accordo euromediterraneo di associazione, firmato nel 1995, che prevede un contingente annuo senza dazio di 56.700 tonnellate;
   la proposta di regolamento sarà trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo per esame e adozione formale prima dell'entrata in vigore;
   è utile ricordare che l'accordo euromediterraneo del 1995 ha posto le basi di una zona di libero scambio, con progressiva liberalizzazione dell'agricoltura;
   in tale ambito, nell'ottobre 2015 la Tunisia e l'Unione europea avvieranno i negoziati per istituire un accordo di libero scambio globale e approfondito che provvederà in particolare a liberalizzare ulteriormente gli scambi del settore agricolo;
   seppure nella relazione tecnica correlata alla proposta legislativa si indichi che le misure in questione potrebbero comportare solo un leggero aumento netto delle importazioni europee, in quanto la maggior parte dell'incremento del contingente sostituirà probabilmente l'attuale traffico di perfezionamento attivo (circa 50.000 tonnellate/anno sotto il regime di perfezionamento attivo), il che si tradurrebbe in una riduzione delle importazioni sotto questo regime e che inoltre, l'incidenza sul bilancio comunitario (riscossione del dazio), al momento non quantificabile, si presumerebbe irrilevante, appare certo invece che gli effetti del maggior quantitativo preferenziale di olio d'oliva tunisino nel mercato europeo può recare seri danni quasi solo e soprattutto alle produzioni d'olio d'oliva italiano, segnatamente a quelle delle regioni mediterranee come la Puglia, la Sicilia e la Calabria;
   infatti, dopo le mancate produzioni degli ultimi due periodi del 2013-2014 e del 2014-2015, dovute alle avversità climatiche ed alla fitopatologia della Xylella, criticità che hanno determinato una perdita di quota di mercato di circa il 40 per cento annuo di volumi di olio di oliva, il rischio è che il nuovo contingente tariffario di 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino senza dazio potrebbe rimpiazzare proprio i precedenti livelli di esportazioni occupate dall'olio italiano, consolidandosi irrimediabilmente a detrimento delle produzioni italiane;
   se è pur vero che la proposta di regolamento preveda che per prevenire le frodi, le misure commerciali autonome previste saranno subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme dell'Unione europea sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché ad una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'Unione, ciò non garantisce affatto che l'olio tunisino, una volta entrato nell'Unione europea possa essere falsamente etichettato come olio di origine comunitaria se non addirittura di origine italiana, come già spesso purtroppo le autorità di controllo italiane accertano avvenga quotidianamente;
   appare indispensabile che il Governo italiano, in sede di Consiglio, al momento di deliberare sull'approvazione della proposta legislativa adottata dalla Commissione, ponga condizioni più esplicite e rigorose affinché l'olio tunisino ammesso all'importazione senza dazio sia accompagnato da misure di tracciabilità e di commercializzazione che ne impedisca la possibilità di essere etichettato come di origine Unione europea o peggio come di origine made in Italy;
   per tutelare in maniera trasparente il settore olivicolo oleario italiano, senza quindi pregiudicare il lodevole intento europeo di venire incontro alle difficoltà del popolo tunisino, a livello interno il Governo italiano dovrebbe adoperarsi senza indugi per rendere compiutamente applicabili tutte le misure previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9, ad iniziare dal cosiddetto «tappo antirabbocco», passando per i criteri specifici della «ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini», fino alle nuove «Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari»;
   al fine di consentire agli agricoltori ed ai produttori di olio di oliva italiani di superare con maggior facilità le crisi produttive e di mercato registrate negli ultimi anni e di assicurare all'intero Paese di riassumere una posizione di vertice nella produzione europea ed internazionale di olio di oliva, si rende necessario dare immediata attuazione al «Piano di interventi nel settore olivicolo-oleario», previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015 –:
   quali iniziative intendano assumere per tutelare gli interessi del settore olivicolo-oleario nazionale nell'ambito del Consiglio che sarà impegnato nell'approvazione di competenza della proposta di regolamento approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 17 settembre 2015 in materia di «Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina»;
   se, anche al fine di impedire che i nuovi quantitativi di olio di oliva tunisino che dal 2016 saranno importati nell'unione europea senza dazi, possano essere fatti oggetto di fenomeni fraudolenti e di contraffazioni a danno delle produzioni di olio di origine italiana, non intendano nell'immediato assumere iniziative per rendere pienamente applicabili tutte le previsioni della legge n. 9 del 2013 ed in particolare le norme di cui all'articolo 7, comma 2, sul dispositivo di chiusura che impedisce il rabbocco delle confezioni utilizzate nei pubblici esercizi, all'articolo 9, relativo alla subordinazione del regime di perfezionamento attivo per l'olio vergine di oliva alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ed all'articolo 10, recante norme contro il segreto delle importazioni concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive;
   se non intendano adottare iniziative urgenti volte a consentire l'immediata applicazione del «piano di interventi nel settore olivicolo-oleario» di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015. (5-06507)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-06507

  Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'importazione senza dazi di 35 mila tonnellate l'anno in più di olio d'oliva tunisino per il 2016 in tutta Europa, e altrettante per il 2017 (in aggiunta alle attuali 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione Ue-Tunisia), siamo fermamente contrari a qualsiasi aumento permanente del contingente di olio tunisino.
  Peraltro, già a margine del Consiglio dei ministri UE dello scorso 15 febbraio, il Ministro Martina ha chiesto che questa scelta, nata come misura straordinaria, non si trasformi in azione strutturale.
  In tale contesto, è stato altresì evidenziato come eventuali accordi di cooperazione, focalizzati sulla promozione di soluzioni innovative per sostenere le produzioni agricole e alimentari nei Paesi del Mediterraneo, risulterebbero più efficaci delle proposte di aumento dell'importazione di olio nordafricano.
  In tale direzione, pur tenendo presente la particolare situazione politica in cui versa la Tunisia, abbiamo già rappresentato, nelle sedi competenti, la necessità che i negoziati di politica economica e commerciale non penalizzino l'agricoltura e che le eventuali concessioni dell'Unione europea, nei confronti dei diversi partner commerciali, vengano governate dal principio di un approccio equilibrato e proporzionale tra i vari settori dell'economia europea.
  Anche in sede di comitati di gestione di settore, il Ministero delle politiche agricole aveva espresso parere contrario alla proposta di regolamento della Commissione finalizzata ad abolire i massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva, ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente che ha origine dalla Tunisia.
  In ogni caso, reputo necessario che le politiche internazionali tengano in debito conto i fabbisogni e le esigenze del settore agricolo e non danneggino i prodotti agricoli europei; in tal senso, a difesa dell'agricoltura nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali monitora regolarmente il contesto.
  Chiarito quanto sopra, faccio presente che recentemente sono stati emanati il Regolamento n. 580 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica Tunisina, nonché il Regolamento di esecuzione n. 605 del 19 aprile 2016 della Commissione, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio di oliva originario della Tunisia e che modifica il Regolamento (CE) n. 1918 del 2006.
  Per cui il quantitativo aggiuntivo sarà attivo solo per due annate e le 35.000 tonnellate sono disponibili per gli operatori dell'intera unione. Infatti, il quantitativo di olio tunisino importato, in regime di contingente tariffario a dazio zero, rappresenta il 5,5 per cento circa (dati ISTAT) del quantitativo totale di olio importato, necessario per soddisfare sia il consumo interno che l’export.
  Abbiamo rappresentato ai competenti Dicasteri la necessità di richiedere una congrua riduzione dei quantitativi da concedere unitamente ad una rimodulazione dei quantitativi medesimi, al fine di evitare possibili penalizzazioni ai produttori olivicoli italiani nel pieno della campagna olivicola.
  Ciò posto, mi preme evidenziare che il citato Regolamento del Parlamento europeo ha inoltre recepito, tra i considerando, quanto richiesto dall'Italia in materia di tracciabilità prevedendo, per evitare le frodi, che le misure commerciali autonome siano subordinate al rispetto delle norme vigenti in Unione europea per quanto concerne l'origine dei prodotti e le procedure correlate.
  Grazie all'azione della delegazione italiana, è stato introdotto l'obbligo di un accurato monitoraggio, da compiersi a fine 2016, per valutare le eventuali ripercussioni negative sui mercati interni e procedere, se del caso, ad eventuali misure correttive.
  Peraltro occorre tener presente che, a livello nazionale, gli operatori che movimentano gli oli, indipendentemente se di origine estera o nazionale, compresi i semplici commercianti di olio sfuso privi di stabilimento o deposito, sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico ai fini della commercializzazione degli oli stessi.
  In tal senso, in Italia è attivo il registro telematico degli oli che consente un puntuale monitoraggio dei flussi di prodotto movimentati dai singoli operatori.
  Tale registro che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli Organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva» in quanto consente di controllare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e conoscere i soggetti, nazionali o esteri, coinvolti nella movimentazione stessa.
  Grazie a questo strumento di controllo, sono state realizzate le azioni più importanti di contrasto alle frodi, svolte in questi ultimi anni nel settore oleario dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) in collaborazione con la Guardia di finanza.
  Ad ulteriore tutela del nostro prodotto rilevo poi che, per l'olio d'oliva, gli investigatori del Corpo forestale dello Stato si avvalgono dell'innovativa tecnica del riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo presenti nell'olio (analisi molecolare).
  Ciò posto, tengo a precisare che le disposizioni previste dalle legge n. 9 del 2013, in particolare dall'articolo 7 sul dispositivo di chiusura che impedisce il rabbocco delle confezioni utilizzate nei pubblici esercizi, sono pienamente applicabili e che per la loro violazione, oltre alla confisca del prodotto, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Infine, con riguardo alle operazioni in regime Traffico di perfezionamento attivo autorizzate dal Ministero delle politiche agricole, preciso che sono in corso con il Ministero della salute e FICQRF gli approfondimenti relativi alla costituzione del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, competente per il rilascio del parere di cui all'articolo 9 della citata legge n. 9 del 2013.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

perfezionamento attivo

coltura oleaginosa

restrizione agli scambi