ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06501

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 491 del 28/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 28/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06501
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Lunedì 28 settembre 2015, seduta n. 491

   GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, L'ABBATE e BENEDETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la protezione della fauna e dell'ambiente, nel nostro Paese, è stata carente e lacunosa e la stessa Unione europea, attraverso comunicazioni istituzionali e, nei casi più gravi, procedure di infrazione, ha invitato il nostro Paese al rispetto delle direttive in materia;
   il tema dei danni all'agricoltura ed agli allevamenti richiede risposte razionali ed efficaci per garantire la sicurezza delle attività economiche. Elemento fondamentale in tal senso deve essere la garanzia di rapido risarcimento di coloro che sono danneggiati, evitando le lungaggini burocratiche che possono rappresentare un aggravamento del danno riportato;
   le modalità per il risarcimento di tali danni alle culture agricole, argomento da tempo oggetto di attenzione ed approfondimenti anche in sede parlamentare, è specificamente previsto dall'articolo 6 della legge n. 157 del 1992 inerente a «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   tale articolo dispone la costituzione a livello regionale di un fondo alimentato con una percentuale dei proventi delle tasse di concessione regionale pagate dai cacciatori per l'esercizio dell'attività venatoria (articolo 23);
   l'applicazione da parte delle amministrazioni regionali di tale disposizione legislativa ha fino ad oggi consentito il ristoro, seppure con varie vicissitudini in modo parziale e costantemente in ritardo, dei sempre crescenti danni provocati dalla fauna selvatica;
   la regione Piemonte, in particolare, interpretando quanto previsto nel documento informativo della Commissione dell'Unione europea n. 204/C-2014/01 inerente a «orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020», ha deliberato, il 31 luglio 2015, una diversa impostazione considerando in regime de minimis i ristori per esclusione rispetto a quanto stabilito dal paragrafo 1.2.1 degli orientamenti comunitari;
   tale diversa impostazione prefigura per le imprese agricole incolpevolmente colpite da tali eventi una situazione inaccettabile in termini sia di vincoli normativi che di penalizzazione economica;
   la fauna selvatica, in precedenza considerata «res nullius», i cui danni erano quindi equiparabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un'alluvione, è invece oggi «patrimonio indisponibile dello Stato» di cui lo stesso, come più volte sottolineato anche dalla Corte di Cassazione in procedimenti inerenti al risarcimento dei danni da essa procurati, è responsabile al pari dei danni causati da ciò su cui è titolare del diritto di proprietà;
   con una risoluzione, n. 8-00085 approvata in data 29 ottobre 2014, il Governo si era già impegnato ad assumere ogni possibile iniziativa normativa per scorporare il risarcimento o l'indennizzo, per i danni i causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite, in particolare dai suidi, dalla quota massima (nell'arco di tre esercizi fiscali) prevista per gli aiuti alle aziende agricole rientranti nel regolamento de minimis –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, in considerazione degli aggravi che ricadono tanto sulle aziende quanto sugli istituti venatori a seguito di una simile interpretazione del documento comunitario di cui in premessa, di dover urgentemente richiedere alla Commissione europea ogni utile chiarimento relativo alla sua corretta interpretazione e, eventualmente, intraprendere ogni iniziativa affinché i danni da fauna selvatica vengano ricollocati nell'ambito di una normativa europea meno sfavorevole alle imprese agricole. (5-06501)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

fauna

sostegno agricolo