Legislatura: 17Seduta di annuncio: 489 del 24/09/2015
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/09/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2015
TRASFORMA IL 11/12/2015
TRASFORMATO IL 11/12/2015
CONCLUSO IL 11/12/2015
DE LORENZIS e PETRAROLI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
in data 15 luglio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, ha emanato una circolare in ordine all'ambito applicativo del decreto, dallo stesso adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 79 del 2 marzo 2012, che reca misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale. Detto decreto dispone che nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. Resta, in ogni caso, la possibilità per le autorità marittime competenti, in relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate, di disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;
nella richiamata circolare si precisa, invece, che l'ambito di applicazione del decreto è limitato al «naviglio mercantile», intendendo il solo riferimento a quelle navi adibite al trasporto merci e passeggeri che costituiscono il carico utile della nave stessa. Se ne distingue (e quindi si esclude dal campo applicativo della richiamata normativa del 2012) il «naviglio da diporto» che, «prescindendo dalla dimensione», è destinato a scopi sportivi e ricreativi. Per cui si finirebbe per operare un discrimine fra le unità ammesse alla navigazione e al transito fondato sul numero delle persone ma disancorato dalla considerazione delle dimensioni dell'unità stessa che, invece, costituisce il dato di maggiore impatto specie sulla sicurezza e sull'ambiente dei luoghi interessati, come dimostrano i tragici eventi legati al naufragio della Costa «Concordia» e il problema delle «grandi navi» a Venezia;
tali determinazioni sono altresì condivise dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. 13438 dell'8 luglio 2015 per cui il campo applicativo del decreto n. 79 sarebbe limitato alle sole unità mercantili;
a fondamento si porrebbe la considerazione di un possibile «disequilibrio applicativo» per chi esercitasse un'attività diportistica pura con «ripercussioni negative sulle economie locali» — secondo quanto si legge nel recente provvedimento ministeriale — cui si aggiungerebbe — secondo fonti di stampa — la volontà di approntare una misura per venire incontro alle lamentele delle capitanerie di porto per il gran numero dei controlli da svolgere e sulla possibile disaffezione dei fruitori di «mega yacht» rispetto alle attività ed alle infrastrutture turistiche nei luoghi interessati;
tra le condizioni enucleate, infatti, si menziona la circostanza che, ai fini dell'esclusione dall'applicazione del decreto, le unità, pur classificate come passenger ship, «di fatto svolgono attività diportistica sia nella fattispecie del cosiddetto diporto puro sia nella configurazione di unità da diporto commerciale». Ai fini dell'accertamento di tali ultime circostanze, in forza della semplificazione operata nel citato provvedimento, sarebbe sufficiente una dichiarazione del comandante e del proprietario/armatore nella quale venga espressamente dichiarato sotto la propria responsabilità quanto precede. Ne seguirà un visto dell'autorità marittima competente –:
se i Ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze, siano in grado, a fronte delle recenti determinazioni assunte con i richiamati provvedimenti, di fornire elementi specifici a garanzia della sicurezza delle persone, dei luoghi interessati e dell'ambiente ed in particolare se ritengano sufficiente, a fini di sicurezza, l'operata semplificazione delle procedure di dichiarazione;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa fornire elementi in ordine al numero di dichiarazioni ricevute sulla sussistenza delle condizioni per l'esclusione dal campo applicativo del decreto n. 79 e sugli esiti degli eventuali controlli disposti sulle stesse;
se i Ministri interrogati intendano rivalutare le rispettive determinazioni assunte in merito alla questione dell'ambito applicativo del decreto n. 79 del 2012, in considerazione delle esposte problematiche di sicurezza ed ambientali e, se del caso, ritengano di includere come condizione per l'operatività dell'esclusione dell'ambito applicativo del decreto non solo il numero delle persone ma anche la valutazione delle dimensioni dell'unità navali. (5-06475)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto viaggiatori
sicurezza marittima
trasporto merci