Legislatura: 17Seduta di annuncio: 483 del 16/09/2015
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/09/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/09/2015 Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 17/09/2015 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 17/09/2015 Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 17/09/2015
SVOLTO IL 17/09/2015
CONCLUSO IL 17/09/2015
SOTTANELLI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ha introdotto una detrazione, per il triennio 2014-2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale;
la detrazione complessivamente spettante è pari a: a) 900 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71, b) 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41 euro;
l'agevolazione fiscale spetta ai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti ad abitazione principale (codice 4 nella col. 1 del rigo E71);
alle suddette detrazioni si applica la disciplina della detrazione per canoni di locazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2008;
tale decreto reca, in particolare, le modalità di corresponsione della detrazione da parte del sostituto d'imposta, specialmente nel caso (articolo 16, comma 1-sexies del TUIR) in cui la detrazione per canoni di locazione superi l'imposta lorda (diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR): in tale caso è riconosciuto al contribuente un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;
l'agevolazione fiscale disciplinata dalla normativa vigente non si applica qualora l'intestatario dell'alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile (ad esempio, disoccupati, invalidi civili, persone con pensione sociale) –:
quali agevolazioni si intendano prevedere in favore di queste categorie, non aventi un reddito imponibile ma titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale. (5-06405)
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
In via preliminare, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, l'articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014, per il triennio 2014-2016, prevede una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, adibiti a abitazione principale.
Inoltre, il comma 1-sexies dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicabile anche ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, riconosce una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, consentendo quindi a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio.
Tale agevolazione non si applica qualora l'intestatario dell'alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile (ad es. disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale).
Infatti, un soggetto che non possiede redditi esula anche dal campo della «incapienza».
La nozione di «incapienza», nel contesto della norma in esame, presuppone che vi sia un reddito sul quale calcolare l'imposta, anche se l'imposta netta risulta pari a zero, come chiarito dall'Agenzia con la circolare n. 34/E del 2008.
Ciò premesso, deve ritenersi che il riconoscimento del beneficio in argomento in assenza di un'imposta lorda non integra una detrazione fiscale, bensì andrebbe considerato come contributo.
Si tratterebbe, quindi, di un intervento di natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):casa popolare