ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06356

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 479 del 10/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: SENALDI ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015
BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 10/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10/09/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/11/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/09/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/11/2015

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06356
presentato da
SENALDI Angelo
testo di
Giovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479

   SENALDI, FRAGOMELI, ARLOTTI, BENAMATI, BAZOLI, ROSSI e ROMANINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'approvazione dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), sono state introdotte nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie, nonché di eliminare i viticoli di alienabilità contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992;
   con proprie delibere diversi comuni hanno approvato la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà, hanno, definito procedure e criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui alla legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, contenenti le formule di calcolo e i parametri per la determinazione del corrispettivo in capo ai proprietari di alloggi di edilizia convenzionata ai fini dell'eliminazione dei vincoli in essere nascenti dalla sottoscrizione di convenzioni ex legge n. 865 del 1971, e hanno fissato schemi di convenzione-tipo per la trasformazione dal diritto di superficie al diritto di proprietà;
   l'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998, così come modificato dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) recita: «Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato «attraverso il valore venale dei bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento», al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47»;
   a seguito della predetta norma molti comuni hanno, con proprie delibere, esercitato la facoltà di abbattere il valore bene fino al 50 per cento;
   l'interpretazione normativa sottesa alle predette deliberazioni si fondava, oltre che sulle considerazioni che avevano portato il legislatore della legge n. 147 del 2013 a ritenere che, dopo l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, l'applicazione del valore d'esproprio rendeva eccessivamente onerose e, pertanto, poco appetibili le operazioni previste dall'articolo 31, comma 48 della legge n. 448 del 1998, su una lettura testuale della disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2014, nella quale la definizione «tale valore» non poteva che riferirsi alle precedenti parole «valore venale», posto che per l'altro elemento quantitativo (di natura percentuale) il legislatore aveva usato il termine «misura pari a»;
   in seguito la sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell'esercizio della sua facoltà di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo, consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza (articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successiva modificazione e integrazione), con delibera n. 10 del 9 marzo 2015, pubblicata il 24 marzo 2015, si è espressa sui criteri di determinazione dei corrispettivi disciplinati dall'articolo 31, comma 48 legge n. 448 del 1998 sopra richiamato, pronunciando il seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge n. 448 del 1998, come novellata all'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del 2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non immuta, per il resto, l'originaria formulazione del comma 8 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all'articolo 31, comma 47, della legge n. 448 del 1998;
   dall'applicazione del principio di diritto sopra enunciato consegue una formula di calcolo dei corrispettivi per la cessione in proprietà o l'eliminazione dei vincoli di alienabilità nelle aree PEEP, rendendo troppo oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo svincolo delle aree concesse in diritto di superficie;
   le difficoltà di investimento, di manutenzione di stabili pubblici, di implementazione di nuovi interventi a sostegno delle problematiche abitative del territorio di molti comuni possono essere sostenute dai proventi derivanti della cessione di aree prima concesse in diritto di superficie –:
   se ed eventualmente quando il Ministro intenda operare per addivenire ad una definitiva ed univoca interpretazione della norma al fine di fornire agli enti e ai cittadini interessati, e in particolare ai comuni che hanno previsto la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà salvo poi sospendere le relative delibere, un quadro di riferimento sicuro, anche tenendo conto della possibilità di utilizzare i fondi incassati dell'ente locale attraverso lo svincolo oneroso nelle aree dei programmi di edilizia economica e popolari PEEP per manutenzioni sul patrimonio immobiliare pubblico e per nuove edificazioni di edilizia popolare e convenzionata. (5-06356)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-06356

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito alle nuove disposizioni di cui all'articolo 31, commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in superficie, nonché di eliminare i vincoli di inalienabilità nascenti dalla sottoscrizione delle convenzioni stipulate ai sensi della menzionata legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Giova precisare, preliminarmente, che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non rilevano aspetti di competenza in merito al chiarimento richiesto, trattandosi di procedimenti in materia di edilizia residenziale pubblica, rientranti nella competenza degli Enti Locali ed inerenti aree destinate ad alloggi di proprietà degli stessi, e temuto conto del fatto che i corrispettivi di tali trasferimenti costituiscono entrate proprie dei comuni.
  Circa la modalità di calcolo dei corrispettivi per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà, di cui all'articolo 31, comma 48, della citata legge n. 448 del 1998, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva l'opportunità di attenersi all'interpretazione fornita dalla Corte dei conti e richiamata dallo stesso onorevole interrogante.
  Il Dicastero ritiene, altresì, auspicabile che le maggiori risorse a disposizione degli enti locali derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà possano essere destinate, anche in quota parte, ai programmi di edilizia economica e popolare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

abrogazione

utilizzazione degli aiuti