ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 477 del 08/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/09/2015
Stato iter:
26/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/05/2016
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2015

DISCUSSIONE IL 26/05/2016

SVOLTO IL 26/05/2016

CONCLUSO IL 26/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06301
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Martedì 8 settembre 2015, seduta n. 477

   CHIMIENTI, COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, DALL'OSSO e TRIPIEDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 22 del 4 marzo 2015, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, numero 183», introduce il sussidio di disoccupazione cosiddetto Naspi;
   in attuazione delle norme contenute all'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, il cosiddetto Jobs Act, il 1o maggio 2015 entra quindi in vigore la nuova Naspi, che sostituisce i vecchi ammortizzatori sociali dell'Aspi e della mini Aspi cambiando alcune regole contributive e i requisiti per ottenerla;
   all'articolo 5 «durata» del decreto legislativo numero 22 del 2015 viene sancito che: «l'indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione», agganciando, in questo modo, la durata dell'indennità corrisposta alla storia lavorativa del lavoratore;
   tale norma, a differenza dell'Aspi che prevedeva il riconoscimento della prestazione a chiunque avesse versato almeno 12 mesi di contributi nell'ultimo biennio, va a penalizzare coloro che hanno lavorato in maniera discontinua e precaria, come nel caso dei lavoratori stagionali;
   mediante l'interrogazione n. 5-05210, presentata il 31 marzo 2015, il Movimento 5 Stelle ha denunciato questa discriminazione che avrebbe penalizzato un bacino di lavoratori di oltre 300.000 unità legati prevalentemente alle professioni del turismo estivo;
   con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'introduzione della Naspi, specificando i periodi, utili e non, ai fini del perfezionamento del requisito richiesto e compiendo, però, quello che gli interroganti giudicano un errore di trascrizione al punto 4 del paragrafo 2.5 che ne cambia radicalmente il significato;
   viene infatti erroneamente stabilito che: «Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpl le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpl – prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpl anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento»;
   mediante l'atto del Governo n. 179 sottoposto a parere parlamentare, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro», all'articolo 42 si è voluto porre rimedio all'errore;
   infatti, il comma 4 del suddetto articolo 42 sancisce: «Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi»;
   il decreto comporta, in questo modo, una salvaguardia per il solo 2015 della durata della Naspi che ha come unico riferimento i lavoratori stagionali del settore del turismo, escludendo tutti gli altri lavoratori stagionali –:
   se il Ministro intenda assumere iniziative per estendere la norma riservata ai lavoratori stagionali del settore turistico di cui al citato articolo 42, comma 4, anche a tutti gli altri lavoratori stagionali;
   se il Ministro interrogato abbia vagliato la possibilità di non limitare all'anno 2015 la norma di cui in premessa ma intenda assumere iniziative per renderla definitiva. (5-06301)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06301

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Chimienti ed altri, con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per garantire, in maniera strutturale, ai lavoratori stagionali un sussidio per l'intero periodo di disoccupazione, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e, in particolare, dell'ASPI.
  Tra essi, riveste un particolare rilievo – anche ai fini della sostenibilità finanziaria – il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore. Tale criterio ha ricevuto attuazione con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
  Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.
  Tuttavia, al fine di assicurare un passaggio meno traumatico dal precedente al nuovo modello di sussidio di disoccupazione, l'articolo 43, comma 4, decreto legislativo n. 148 del 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 183 del 2014 ha previsto – per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – un correttivo al sistema di calcolo della durata della NASpI, che consente loro di conservare, per tutto il 2015, una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella delle precedenti prestazioni di disoccupazione.
  Ciò posto, con riferimento ai due quesiti formulati dagli interroganti con il presente atto parlamentare, occorre precisare che un'estensione della durata della NASpI oltre l'anno 2015 e nei confronti di tutti i lavoratori stagionali non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disoccupazione

assicurazione di disoccupazione

lavoratore stagionale