Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: ASCANI ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2015
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015 Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 05/11/2015 Resoconto PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/08/2015
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/11/2015
DISCUSSIONE IL 05/11/2015
SVOLTO IL 05/11/2015
CONCLUSO IL 05/11/2015
ASCANI, PICCOLI NARDELLI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
in data 6 luglio 201,5 la Direzione Generale per il personale scolastico emanava il DDG Prot. n. 680, attuativo del decreto ministeriale 3 giugno 2015, n. 326 contenente le disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, ad integrazione del precedente decreto ministeriale 4 maggio 2015, n. 248 emanato in materia. Come noto, tale provvedimento consente: a) l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, con cadenza semestrale (1 febbraio 2015 e 1 agosto 2015), dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie, collocandosi in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, b) l'inserimento, con cadenza semestrale (1o febbraio 2015 e 1o agosto, 2015), in elenchi di sostegno in coda alla fascia di appartenenza, per i docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, c) il riconoscimento della precedenza nell'attribuzione delle supplenze in III fascia di istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell'apertura delle finestre semestrali. In particolare, il DDG in commento consente ai soggetti già collocati nelle graduatorie di I, Il e III fascia delle Graduatorie di Istituto, ed aventi titolo all'iscrizione nell'elenco aggiuntivo delle graduatorie di II fascia di istituto ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2015, n. 326, per insegnamenti appartenenti ad ordini di istruzione diversi da quelli per i quali sono collocati in graduatoria, di sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi inserimenti;
il comma 3 dell'articolo 2 – Inserimento in II fascia aggiuntiva, del citato DDG del 6 luglio 2015 prevede che «I docenti di strumento musicale sono graduati secondo – i punteggi previsti nell'Allegato 3 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235/2014», e al comma 5 dispone che: «Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 3 agosto 201, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità descritte all'articolo 7 comma I lettera A) del decreto ministeriale 353/2014»;
l'Allegato 3 al decreto ministeriale 1o aprile 2014, n. 235, richiamato dalla disposizione sopra citata, e contenente la Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella Scuola Media (annessa al DM 22 maggio 2014, n. 353 riguardante le graduatorie d'istituto), attribuisce il punteggio di 6 punti ai possessori di titolo abilitante, frequentanti il Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti di strumento musicale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 2007, n. 137. Viceversa, il medesimo Allegato 3 non contiene alcun riferimento al punteggio attribuibile a seguito del conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo da potersi svolgere nell'anno successivo allo stesso Biennio di secondo livello (ex articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249);
a sua volta, il Modello A3, allegato al DDG in commento, preclude ai soli docenti di strumento musicale (classe di concorso A077) la compilazione della Sezione C relativa alla Dichiarazione del Titolo di Accesso, dove, invece, è prevista per tutti gli altri docenti di altre classi di concorso l'attribuzione del punteggio di 66 punti per il conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo (ai quali, peraltro, cumulare fino a 12 punti in relazione al voto di abilitazione conseguito). Analogamente, la Sezione E del Modello A3, riservata ai docenti di strumento musicale, non contempla l'inserimento del titolo ottenuto a conclusione del TFA, facendo riferimento al generale titolo di abilitazione in strumento musicale;
pertanto, sia il richiamo operato dal DDG 6 luglio 2015, n. 680 all'Allegato 3 al decreto ministeriale 1o aprile 2014, n. 235, volto a graduare i docenti di strumento musicale per l'inserimento in II fascia aggiuntiva, sia le disposizioni contenute nel Modello A3 allegato al medesimo DDG, sembrerebbero introdurre una sperequazione, tra i docenti della classe di concorso A077 e gli altri docenti, non supportata dalla legislazione vigente in materia che, viceversa, non introduce distinzioni nell'attribuzione di punteggi ai docenti di strumenti musicali rispetto ad altri docenti –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e come intenda intervenire per porvi rimedio. (5-06256)
L'Onorevole interrogante sottopone la questione dei docenti della classe di concorso A077 (strumento musicale) che si sono abilitati mediante la frequenza per un biennio dei corsi accademici di secondo livello più un anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti). Gli interessati ritengono che il decreto del direttore generale n. 680 del 6 luglio 2015 rechi una disparità di trattamento nei loro confronti rispetto agli altri docenti di discipline musicali (classi di concorso A031 e A032) che hanno conseguito l'abilitazione con il medesimo percorso.
Al riguardo, si ricorda che con il citato decreto direttoriale n. 680 del 2015, attuativo del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, è stato disciplinato, con cadenza semestrale, l'inserimento degli aspiranti in elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/2017, costituite a norma del precedente decreto ministeriale n. 353 del 23 maggio 2014.
Si ricorda, inoltre, che per i docenti di strumento musicale è stata prevista una specifica tabella di valutazione, per la precisione la Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 1o aprile 2014.
Il citato decreto ministeriale n. 353, nel regolamentare l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, pur ricomprendendo all'articolo 2, lettera b), tra i titoli di accesso alle graduatorie di seconda fascia, anche le abilitazioni conseguite ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 249 del 2010, ha tuttavia previsto appositamente, al successivo articolo 5, comma 1, che i titoli di accesso alla seconda fascia di strumento musicale debbano essere valutati ai sensi della predetta Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 2014 e non ai sensi della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014 di valutazione dei titoli dei docenti di seconda fascia della scuola secondaria.
Si ritiene utile sottolineare che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di seconda fascia, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 326, rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della successiva costituzione triennale delle graduatorie di istituto.
Per tale ragione devono ritenersi prevalenti le disposizioni generali contenute nel decreto ministeriale n. 353 del 2014 di costituzione delle graduatorie per il triennio 2014/2017.
Tutto ciò posto, una diversa valutazione del titolo di abilitazione in strumento musicale conseguito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti potrà essere presa in considerazione soltanto in occasione del prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie d'istituto.
In conclusione, la sussistenza di una diversa valutazione dei titoli può esser tale in linea meramente di principio, si sottolinea, difatti, che la stessa non incide sui diritti di accesso all'impiego in quanto opera su graduatorie diverse, nell'ambito delle quali ciascuno dei soggetti inseriti è considerato in maniera conforme agli altri iscritti alla medesima graduatoria.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnante
licenza edilizia
formazione degli insegnanti